TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 828/2019 del 18-10-2019
principi giuridici
Nell'azione di regolamento di confini, qualora la linea di confine come descritta dalle parti non risulti definita e materializzata con segni inequivocabili, il giudice può fare riferimento alle mappe catastali, procedendo con la metodologia di riconfinazione cartografia-rilievo al fine di individuare la linea di confine.
Nell'azione di regolamento di confini, il giudice, accertata l'incidenza di opere realizzate da una parte sul fenomeno erosivo influente sulla corretta apposizione dei termini, può condannare la parte responsabile all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi strettamente consequenziali ai lavori espletati.
Nell'azione di regolamento di confini, la domanda riconvenzionale di rilascio di una porzione di terreno è necessaria anche qualora il convenuto chieda la restituzione di una porzione di terreno al fine di consentire l'apposizione dei termini.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Confine Incerto e Responsabilità per Danni da Smottamento: Un Caso di Regolamento di Confini
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'accertamento giudiziale di un confine tra due fondi limitrofi e alla responsabilità per i danni derivanti da smottamenti di terreno. La vicenda trae origine da un'azione promossa dal proprietario di un terreno sito a monte, il quale lamentava che i lavori di sbancamento e i movimenti di terra eseguiti nel fondo a valle, di proprietà della parte convenuta, avessero provocato continui smottamenti, alterando la conformazione del suo terreno e la linea di confine tra le due proprietà.
L'attore chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'incertezza del confine, la sua determinazione giudiziale, la realizzazione di una recinzione a spese comuni, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dei movimenti di terra eseguiti dalla convenuta. Quest'ultima si difendeva, sostenendo che le opere di sbancamento erano state eseguite correttamente e all'interno della sua proprietà, e che i fenomeni erosivi erano dovuti a cause naturali e alla mancata canalizzazione delle acque piovane da parte dell'attore.
Il Tribunale, richiamando l'articolo 950 del codice civile, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, volta a risolvere una lite sull'estensione del diritto di proprietà in presenza di incertezza del confine. Il giudice ha evidenziato come, in tale azione, l'attore debba provare un valido titolo di acquisto, mentre per l'ubicazione dei confini può essere addotta qualsiasi prova.
Nel caso di specie, non essendo ricavabili elementi decisivi dai titoli di proprietà, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) al fine di ricostruire il confine sulla base delle mappe catastali. Il CTU ha identificato la linea di confine attraverso una serie di vertici, descrivendo anche le opere necessarie per apporre una delimitazione certa tra le due proprietà, proponendo diverse soluzioni.
Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento del confine, individuandolo secondo le risultanze della CTU, e ha disposto l'apposizione di termini a spese comuni. Tuttavia, ha ritenuto praticabile solo una delle soluzioni proposte dal CTU, consistente nella realizzazione di una recinzione in rete e paletti metallici, escludendo la possibilità di apporre la recinzione in un tratto di confine particolarmente problematico a causa dei cedimenti del terreno.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ha accertato che il fenomeno franoso era dovuto a una concomitanza di fattori, sia naturali che antropici, tra cui anche le opere di sbancamento eseguite dalla convenuta, che avevano contribuito ad aggravare il fenomeno erosivo. Di conseguenza, ha condannato la convenuta a eseguire opere di messa in sicurezza dei luoghi, consistenti nel completamento di una gabbionata esistente e nell'adozione di misure per limitare l'erosione del terreno.
Il Tribunale ha, invece, escluso la sussistenza di ulteriori danni irreversibili da liquidare, ritenendo che l'entità del cedimento non avesse comportato una considerevole alterazione della consistenza e dell'estensione dei fondi. Infine, ha ripartito le spese di lite e di CTU tra le parti, tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
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