TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 858/2021 del 01-09-2021
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, potendo integrare la prova del credito anche attraverso documenti provenienti da terzi, purché idonei a dimostrare il diritto fatto valere, pur se privi di efficacia probatoria assoluta.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., il forum destinatae solutionis è applicabile nelle cause aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, senza che la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito incida sulla individuazione della competenza.
La mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione obbligatoria, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., legittima la condanna della parte assente al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, in virtù del combinato disposto dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010.
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Contratto di Somministrazione e Competenza Territoriale in Controversie Commerciali
La sentenza in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ###, con il quale si intimava a una società, operante nel settore della lavorazione della canapa, di corrispondere a un'azienda agricola la somma di ### a titolo di corrispettivo per la fornitura di biomassa di canapa. La società opponente contestava la competenza territoriale del Tribunale adito, la validità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e, nel merito, l'esistenza del credito, eccependo la nullità del contratto di somministrazione per illiceità dell'oggetto e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento o, in subordine, la riduzione del prezzo.
Il Tribunale di ### ha rigettato integralmente l'opposizione. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, basandosi sull'interpretazione combinata della clausola contrattuale che derogava alla competenza esclusiva del foro pattuito, consentendo al somministrante di agire dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente per legge, e del principio del forum destinatae solutionis, individuando il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria nel domicilio del creditore.
Quanto alla validità del contratto, il giudice ha escluso l'illiceità dell'oggetto, sottolineando che la fornitura di biomassa di canapa industriale, nel rispetto dei limiti di THC previsti dalla legge, costituisce attività lecita. Le eventuali successive destinazioni della merce da parte dell'acquirente, anche qualora illecite, non inficiano la validità del contratto di somministrazione originario.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dall'azienda agricola, evidenziando la mancata contestazione specifica delle difese avversarie da parte dell'opponente e la sussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'esecuzione della fornitura e il parziale riconoscimento del debito da parte della società. Di conseguenza, sono state rigettate le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, per mancanza di prova di un inadempimento grave e per decadenza dai termini di garanzia previsti dalla legge. Infine, il Tribunale ha condannato la società opponente al pagamento delle spese di lite e al versamento di una somma pari al contributo unificato all'### per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
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