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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 123/2022 del 17-02-2022

principi giuridici

Il concessionario di un'opera pubblica risponde del danno subito da un privato a causa del cattivo funzionamento della stessa, qualora sia tenuto, per legge o per contratto, ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria.

La pubblica amministrazione è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, che consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente preposto.

Il danno non patrimoniale per immissioni intollerabili è risarcibile qualora l'immissione leda diritti costituzionalmente garantiti, quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia, anche in assenza di danno biologico, potendosi fondare la risarcibilità su un diritto fondamentale diverso dalla salute, la cui lesione, a seguito di immissioni illecite, violi il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.

L'articolo 2055, comma 1, c.c. è applicabile qualora un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Infiltrazioni Fognarie: Condominio, Comune e Gestore del Servizio Idrico Integrato


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni fognarie in un'abitazione privata. La vicenda trae origine dalle ripetute infiltrazioni di liquami che interessavano un immobile, causando disagi e insalubrità. I residenti, in qualità di comodatari, agivano in giudizio nei confronti del Comune, ritenendolo responsabile della situazione a causa di un'errata configurazione del sistema di allaccio tra lo scarico dell'abitazione e la rete fognaria comunale. Il Comune, a sua volta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata ad una società per azioni (S.p.A.) e chiedeva di chiamare in causa quest'ultima. La S.p.A., costituitasi, declinava ogni responsabilità, adducendo di aver assunto esclusivamente la gestione del servizio idrico integrato, senza essere responsabile di eventuali difetti strutturali della rete fognaria.
Il Tribunale, sulla base di una perizia tecnica disposta nel corso del giudizio, ha accertato la sussistenza delle infiltrazioni e ha individuato la causa principale in un'errata progettazione e/o esecuzione del tratto fognario che collegava l'abitazione alla rete pubblica, nonché in una mancata pulizia dei pozzetti di ispezione.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, richiamando il principio secondo cui il concessionario di un'opera pubblica è responsabile dei danni subiti da un privato solo se è tenuto, per legge o per contratto, ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'errata progettazione ed esecuzione del tratto fognario fosse imputabile al Comune, in quanto ente proprietario della condotta.
Tuttavia, il Tribunale ha anche affermato la concorrente responsabilità della S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, per l'omessa manutenzione del tratto di condotta fognaria interessato dalle infiltrazioni. Di conseguenza, il Comune e la S.p.A. sono stati dichiarati solidalmente responsabili dei danni subiti dai residenti, in applicazione degli articoli 2051 e 2055 del codice civile.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'insalubrità dell'ambiente, quantificandolo in una somma per ciascuno degli attori. Il giudice ha evidenziato che la ricorrente presenza di liquami e scarafaggi aveva impedito ai residenti di godere pienamente della propria abitazione, ledendo il diritto di proprietà, la vita privata e familiare. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è risarcibile il danno non patrimoniale per immissioni intollerabili quando l'immissione leda diritti costituzionalmente garantiti, quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia, anche in assenza di un danno biologico.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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