TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 379/2022 del 09-05-2022
principi giuridici
La pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione del credito immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione ad personam.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria comporta la condanna della parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo: legittimazione, prescrizione e mediazione obbligatoria
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale si intimava a due soggetti il pagamento di una somma di denaro a favore di una società creditrice, a titolo di residuo di un contratto di finanziamento. Gli opponenti contestavano la legittimazione attiva della società creditrice, la propria legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, l'esistenza del credito stesso.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione. In primo luogo, ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di cessione del credito e, in particolare, l'articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB). Ha evidenziato come la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale renda la stessa opponibile al debitore ceduto, assolvendo alla funzione di notifica individuale. Nel caso specifico, la società creditrice aveva adempiuto agli obblighi pubblicitari e aveva, altresì, inviato una comunicazione al debitore ceduto, rendendo la cessione opponibile.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale ha precisato che, in caso di finanziamento rateale, il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, e non dalla data di stipula del contratto. Nel caso di specie, l'ultima rata era prevista in data antecedente di meno di dieci anni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione del difetto di legittimazione passiva, sollevata in ragione di una discordanza nella numerazione del contratto di finanziamento. Ha chiarito che la diversa numerazione era dovuta al passaggio del credito a sofferenza e alla successiva cessione, ma che l'identità del rapporto era comunque dimostrata dalla corrispondenza degli importi e dalle altre circostanze del caso.
Infine, il Tribunale ha esaminato la contestazione relativa ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ribadendo che la produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'articolo 50 TUB è una facoltà, e non un obbligo, per le banche. Nel caso di specie, la società creditrice aveva prodotto una documentazione completa e idonea a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Un aspetto rilevante della sentenza riguarda la mancata partecipazione della società creditrice al procedimento di mediazione obbligatoria. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza in materia, ha affermato che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione consente al giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile e comporta la condanna della parte inadempiente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ingiustificata la mancata partecipazione della società creditrice alla mediazione e l'ha condannata al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.