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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 626/2022 del 21-07-2022

principi giuridici

In tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, la richiesta di risarcimento del danno inviata all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti qualora contenga gli elementi necessari e sufficienti per consentire all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, risultando irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, la mancanza di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.

In tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, la condotta del pedone che si trovi a piedi lungo una strada destinata alla circolazione degli autoveicoli ed in prossimità di una zona di accesso carrabile integra una condotta contraria alle norme di prudenza esigibili dagli utenti della strada, suscettibile di concorrere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione del danno.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali, la personalizzazione del risarcimento è consentita, con motivazione analitica e non stereotipata, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

In tema di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, grava sul danneggiato l'onere di provare, anche tramite elementi di natura presuntiva, il pregresso concreto svolgimento di un'attività economica o il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, compromessi dall'evento lesivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale e Concorso di Colpa: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta un caso di lesioni personali derivanti da un incidente stradale, in cui un soggetto, mentre si trovava a piedi nei pressi di un'area privata, veniva investito da un trattore agricolo in fase di manovra. L'attore citava in giudizio sia il conducente del mezzo agricolo che la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in diverse voci, tra cui danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale e riduzione della capacità lavorativa specifica.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per presunte violazioni delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private relative alla richiesta di risarcimento. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e l'entità dei danni richiesti, invocando, in subordine, un concorso di colpa del danneggiato. Il conducente del trattore, invece, rimaneva contumace.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa, ha esaminato il merito della controversia. In particolare, ha valutato le prove raccolte, tra cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, le testimonianze assunte e la documentazione prodotta, compreso il modulo di constatazione amichevole dell'incidente.
Il giudice ha ritenuto accertata la responsabilità del conducente del trattore nella causazione del sinistro, basandosi sulle ammissioni dello stesso e sulle testimonianze raccolte. Tuttavia, ha anche riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato, quantificato nel 20%, in ragione della sua condotta imprudente, in quanto si trovava a piedi in prossimità di una strada destinata alla circolazione dei veicoli, in prossimità di un accesso carrabile.
Nella quantificazione del danno, il Tribunale si è avvalso di una consulenza medico-legale, che ha accertato la sussistenza di postumi permanenti invalidanti. Il giudice ha liquidato il danno biologico, sia temporaneo che permanente, facendo riferimento alle tabelle di ###, tenendo conto dell'età del danneggiato e del grado di invalidità accertato. Ha inoltre riconosciuto il risarcimento delle spese mediche sostenute.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di personalizzazione del danno, ritenendo che le circostanze invocate dall'attore non fossero tali da giustificare un aumento dell'indennizzo. Ha altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, per mancanza di prova dell'esercizio di un'attività lavorativa specifica o del possesso di una particolare abilitazione professionale.
Infine, il Tribunale ha disposto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, a decorrere dalla data dell'evento lesivo. Ha compensato parzialmente le spese di lite, ponendo a carico dei convenuti la restante parte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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