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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. ### TRA ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### OPPONENTE CONTRO ### S.R.L., (C.F. ###), con l'Avv. ### OPPOSTO CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 luglio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE - ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 luglio 2019 con cui è stato ingiunto di pagare alla ### spv srl (di seguito ###, quale cessionaria del credito, l'importo di ### oltre interessi di mora e spese, per l'esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di conto corrente n. ###, assistito da una linea di credito, instaurato con ### spa. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno innanzitutto contestato la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento in virtù del difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 tub. Inoltre, per l'ipotesi della produzione della necessaria documentazione contabile e contrattuale da parte della ### essi hanno rilevato: i) l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi; ii); l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto; iii) la difformità del taeg dichiarato rispetto al taeg effettivamente applicato; iv) la nullità delle clausole relative agli interessi moratori; v) l'usura sopravvenuta. Sulla scorta di tali motivi, gli opponenti hanno chiesto all'intestato Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata, la ### ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando la genericità delle eccezioni degli opponenti e l'assenza di contestazioni in merito all'esistenza dei rapporti bancari. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed esperita la mediazione obbligatoria, la causa, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive di udienza, è stata posta in decisione in data 14 luglio 2023, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In via preliminare, va ritenuta la tardività della contestazione relativa ai vizi del procedimento di mediazione espletato in corso di causa giusta ordinanza a verbale del 12 maggio 2021, che avrebbero dovuto essere fatti valere dall'opponente entro, e non oltre, la prima udienza successiva, come espressamente previsto dall'art. 5 del dlgs 28/10. Ne consegue che, non essendo stata sollevata l'eccezione di improcedibilità per vizi del procedimento di mediazione nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 3 febbraio 2022, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi incontrovertibilmente avverata. Nel merito, l'opposizione merita accoglimento. Giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge ( n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009). Con particolare riferimento ai rapporti bancari, è opinione consolidata che l'istituto di credito, ovvero il cessionario, che agisce per il recupero del credito, ha, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di produrre i contratti bancari e di dimostrare il processo di formazione del saldo passivo. Quanto alla prova dei contratti, si ricorda che non è possibile avvalersi del principio di non contestazione, della testimonianza o della confessione. E ciò in quanto i citati mezzi di prova non sono utilizzabili per fornire la dimostrazione dei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, tra cui rientrano i contratti bancari in virtù della chiara previsione di cui all'art. 117 commi I-### (cfr ex multis Cass 2855/22). Ciò significa che, in mancanza della scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, ovvero dal solo cliente (cfr 2555/23), e contenente le condizioni applicabili al rapporto, il contratto deve ritenersi nullo per mancanza del prescritto requisito formale. In merito al quantum debeatur, l'istituto di credito, ovvero il cessionario, adempie al proprio onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto (Cass 20221/15) non essendo sufficiente, in caso di contestazione, l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub (cfr Cass. 14640/18; Cass 9695/11). Nella specie, la ### non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico. Ciò si fonda sul fatto che l'opposta non ha prodotto né il contratto di conto corrente ###, né il contratto di affidamento, sottoscritti dal ### e dalla ### Inoltre, l'opposto ha prodotto soltanto gli ultimi tre estratti conto antecedenti al passaggio a sofferenza di un rapporto asseritamente ultradecennale (il primo dal 31 dicembre 2013 al 31 marzo 2014; il secondo dal 31 marzo 2014 al 30 giugno 2014; il terzo dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2014) e l'estratto del rapporto ad incagli dal 28 luglio 2014 al 29 settembre 2015, da ritenersi del tutto insufficienti, per la loro carenza e frammentarietà, ai fini di una ricostruzione attendibile del saldo passivo. Ad una diversa conclusione non si può giungere valorizzando l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, riveste valore meramente indiziario e che, comunque, non fornisce alcuna indicazione in merito al processo di formazione del saldo passivo, impedendo, quindi, lo svolgimento di una compiuta verifica sulle poste addebitate. Conseguentemente, non sussistendo i fatti costitutivi del credito azionato, il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'opposizione, va revocato. Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, vanno poste a carico della ### e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22 tenuto conto della semplicità delle questioni decise e del tenore dell'attività processuale svolta, senza operare l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma II D.M. 55/14. In virtù del separato decreto del 10 novembre 2023, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli odierni opponenti, le spese di lite afferenti al periodo antecedente al 1 maggio 2021 vanno liquidate in favore dell'erario mentre quelle successive vanno liquidate in favore degli odierni opponenti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 693 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 13 luglio 2019; DICHIARA l'insussistenza del credito fatto valere dalla ### spv srl nei confronti di ### e ### per le causali di cui in parte motiva; CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi ### per compensi, oltre spese vive, ### che ### per compensi, oltre spese vive ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, siano corrisposte in favore dell'erario ed ### per compensi, oltre spese vive ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta siano corrisposte a favore degli opponenti. 10/11/2023. ###
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