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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-2023

principi giuridici

La riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti, già oggetto di decisione di merito, viola il principio del ne bis in idem, rendendo inammissibile la nuova azione.

Il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, estendendosi alle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia.

La condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente e dell'esistenza di un danno consequenziale al comportamento processuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità dell'Azione per Violazione del Principio del Ne Bis In Idem in una Causa di Esecuzione Specifica di un Preliminare di Vendita


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita di una quota indivisa di un immobile. Gli attori avevano citato in giudizio i convenuti, chiedendo al Tribunale di accertare il loro diritto all'acquisto della quota e di emettere una sentenza che trasferisse la proprietà, in virtù dell'articolo 2932 del codice civile, a causa dell'inadempimento dei promittenti venditori.
Nel corso del giudizio, è emerso un elemento cruciale: precedentemente, il medesimo Tribunale, in un separato giudizio di divisione giudiziale dello stesso immobile, aveva accolto la domanda degli attori, disponendo l'assegnazione dell'intero bene a loro favore, con l'obbligo di corrispondere un conguaglio ai convenuti.
Il Tribunale ha quindi rilevato che la domanda di esecuzione specifica del preliminare era inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Questo principio, cardine del diritto processuale, impedisce che una questione già decisa con sentenza passata in giudicato possa essere nuovamente portata all'attenzione dello stesso giudice. Il giudicato, infatti, copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha argomentato che la precedente sentenza di divisione, avendo disposto l'assegnazione dell'immobile agli attori e stabilito il conguaglio dovuto ai convenuti, aveva implicitamente risolto la questione del trasferimento della proprietà. Pertanto, la successiva azione volta ad ottenere una sentenza di esecuzione specifica del preliminare, avente il medesimo oggetto, era preclusa dal giudicato formatosi sulla precedente decisione.
Il Tribunale ha altresì rigettato le reciproche domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, non ravvisando gli estremi del dolo o della colpa grave nelle condotte delle parti. Infine, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con la natura della causa e la reciproca soccombenza sulle domande risarcitorie.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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