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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 145/2024 del 12-02-2024

principi giuridici

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è applicabile anche alle fondazioni di diritto pubblico, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, ovvero siano istituite per soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, siano dotate di personalità giuridica e la loro attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

In assenza di regolamento interno adottato dalla stazione appaltante, il dipendente pubblico che abbia svolto funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ha diritto al risarcimento del danno per l'attività svolta, non potendo tale attività ritenersi assorbita nell'onnicomprensività della retribuzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incentivi per Funzioni Tecniche e Natura Giuridica dell'Ente: Un Caso di Applicazione dell'Articolo 113 del D.Lgs. 50/2016


Una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese ha affrontato la questione del diritto agli incentivi per funzioni tecniche svolte da un dipendente di una fondazione, in relazione alla mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).
Il dipendente, amministrativo a tempo indeterminato di una fondazione, rivendicava il diritto a percepire gli incentivi previsti per le funzioni tecniche svolte, in particolare quelle di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di coordinamento dell'area della ### lamentando la mancata approvazione del regolamento interno necessario per la disciplina di tali incentivi. Di conseguenza, il dipendente chiedeva il risarcimento del danno subito per la mancata percezione degli incentivi.
La fondazione si difendeva eccependo la propria natura di soggetto di diritto privato, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, norma che, a suo dire, si applicherebbe solo agli organismi di diritto pubblico.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione della fondazione, ritenendola documentalmente provato che la fondazione fosse un organismo di diritto pubblico, nello specifico una fondazione di partecipazione a partenariato pubblico/pubblico. Il giudice ha basato questa conclusione sulla verifica della sussistenza dei criteri identificativi degli organismi di diritto pubblico, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016: istituzione per soddisfare esigenze di interesse generale non industriale o commerciale, personalità giuridica e finanziamento o controllo pubblico.
Accertata la natura pubblica della fondazione, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha sottolineato come l'incentivo per funzioni tecniche sia un emolumento di carattere retributivo, finalizzato a valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni. In assenza del regolamento interno, il dipendente può agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'amministrazione.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso del dipendente, condannando la fondazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione. Nella quantificazione del danno, il giudice ha fatto riferimento ai parametri del ### (### per l'### e ### degli ### e la ### che prevede uno schema di regolamento recante la “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”. Il giudice ha inoltre considerato i ### adottati da S.A. affini a quelle che hanno affidato l'incarico tecnico. Il giudice ha infine ritenuto provato lo svolgimento da parte del ricorrente della funzione di RUP.
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testo integrale


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