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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 580/2024 del 17-04-2024

principi giuridici

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990, concernente l'emissione di assegno bancario o postale senza autorizzazione del trattario, grava sull'amministrazione procedente l'onere di provare che il traente fosse a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

La mancanza di termini specifici previsti dalla legge n. 689 del 1981 per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione non può essere colmata attraverso "inserimenti dall'esterno", restando ferma la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Emissione di Assegno Senza Autorizzazione: Onere della Prova e Conoscenza della Revoca


La pronuncia in esame trae origine dall'impugnazione di una sentenza del Giudice di ### che aveva rigettato il ricorso avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dalla ### per violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990, concernente l'emissione di un assegno senza la necessaria autorizzazione del trattario.
L'appellante contestava la decisione di primo grado, eccependo, tra l'altro, la mancata prova da parte dell'amministrazione dell'avvenuta comunicazione al traente della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
Il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'appello, annullando l'ordinanza ingiunzione. I giudici hanno preliminarmente esaminato la questione relativa alla presunta tardività dell'ordinanza ingiunzione, ritenendola infondata. Il Tribunale ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 bis della legge n. 386/1990 si riferisce alla notifica del verbale di contestazione e non all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, per la quale non è previsto un termine specifico. In assenza di un termine specifico, si applica il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla mancata prova della comunicazione al traente della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386/1990, grava sulla ### l'onere di dimostrare che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Nel caso di specie, la ### non aveva fornito tale prova, né aveva giustificato l'impossibilità di produrre la relativa documentazione nel giudizio di primo grado. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l'ordinanza ingiunzione, ritenendo illegittimo l'accertamento effettuato dall'amministrazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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