TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 75/2024 del 17-01-2024
principi giuridici
1. L'occupazione senza titolo di un immobile, successiva alla costituzione in mora del detentore, costituisce fatto illecito permanente che obbliga l'occupante al risarcimento del danno, da liquidarsi, in mancanza di prova specifica, anche in via equitativa, potendo il giudice a tal fine fare riferimento al valore locativo di mercato del bene.
2. In tema di comodato precario, la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa assume la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui.
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testo integrale
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sintesi e commento
Comodato Precario e Occupazione Senza Titolo: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento del Danno da Occupazione Abusiva
La pronuncia del Tribunale di Termini Imerese affronta una controversia relativa all'occupazione di un immobile e alla sua qualificazione giuridica, analizzando le differenze tra comodato precario e occupazione senza titolo, con particolare attenzione alle conseguenze risarcitorie derivanti da quest'ultima.
La vicenda trae origine dalla concessione, da parte di una persona, dell'utilizzo di un immobile di sua proprietà a un soggetto, in un contesto di temporaneità e gratuità. Successivamente, la proprietaria dell'immobile intimava al detentore di rilasciare l'immobile, richiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione. Il detentore si opponeva, sostenendo l'esistenza di un contratto di comodato.
Il Tribunale, esaminata la fattispecie, ha qualificato il rapporto intercorso tra le parti come comodato precario, in virtù della concessione gratuita dell'immobile per un periodo indeterminato. In tale contesto, il giudice ha evidenziato come il comodato precario si caratterizzi per la facoltà del comodante di richiedere la restituzione del bene "ad nutum", ovvero a sua semplice richiesta.
Nel caso di specie, la richiesta di rilascio dell'immobile da parte della comodante ha determinato la cessazione del diritto del comodatario alla detenzione del bene. Pertanto, il Tribunale ha accertato che, a seguito del mancato rilascio dell'immobile, il detentore si trovava ad occupare l'immobile senza alcun titolo legittimante, configurando una situazione di occupazione abusiva.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da occupazione abusiva, il Tribunale ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno individuato nel "danno da perdita subita" la "concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da occupazione abusiva a partire dal momento in cui è stata formalmente richiesta la restituzione dell'immobile, in quanto solo da tale momento si è concretizzata una situazione di occupazione illegittima. Il danno è stato liquidato in via equitativa, tenendo conto della mancata indicazione del canone locativo di mercato da parte della ricorrente.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di comodato precario, ha ordinato il rilascio dell'immobile e ha condannato l'occupante al pagamento di un'indennità di occupazione a titolo di risarcimento del danno, a partire dalla data della richiesta di rilascio dell'immobile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.