TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sentenza n. 1086/2022 del 16-05-2022
principi giuridici
In sede di divisione ereditaria, la sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti aventi ad oggetto edifici abusivi o parti di essi, trova applicazione anche in caso di difformità totale dello stato di fatto rispetto al titolo edilizio, assimilabile all'assenza del titolo stesso, in quanto una diversa interpretazione colliderebbe con la ratio sottesa alla disciplina, volta a contrastare l'abusivismo edilizio.
In sede di divisione ereditaria, gli immobili interessati da abusi edilizi parziali, concernenti solo una porzione del fabbricato realizzato in forza di titolo o in epoca anteriore al 1967 o oggetto di domanda di sanatoria, sono commerciabili, fermo restando che la difformità edilizia incide sul calcolo del valore venale del bene, da rapportarsi alla sola parte non abusiva e decurtando i presumibili costi di demolizione/ripristino.
In tema di divisione ereditaria, il comproprietario che abbia goduto in via esclusiva del bene comune non è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile, qualora gli altri comproprietari non abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non ne abbiano potuto godere a causa dell'occupazione esclusiva, ovvero abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Divisione Ereditaria e Abusivismo Edilizio: Un Equilibrio Complesso
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda successoria, ponendo in luce le delicate interazioni tra diritto ereditario e normativa urbanistica, in particolare con riferimento alla presenza di immobili abusivi all'interno dell'asse ereditario.
La controversia trae origine da un'azione di divisione ereditaria promossa dalla coniuge di un soggetto deceduto, il cui patrimonio era composto da un considerevole numero di beni immobili, alcuni dei quali trasferiti in vita ai figli mediante donazione. La successione era regolata da un testamento olografo che, tuttavia, escludeva la moglie dall'attribuzione di beni. Nel corso del giudizio, si sono sollevate questioni relative alla validità del testamento, alla lesione della quota di legittima della coniuge e, soprattutto, alla presenza di immobili realizzati in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi.
Il Tribunale, dopo aver preliminarmente definito le questioni relative alla validità del testamento e alla reintegrazione della quota di legittima, si è concentrato sulla domanda di divisione della comunione ereditaria. In questo contesto, ha assunto un ruolo centrale l'accertamento della regolarità urbanistica degli immobili caduti in successione, alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi.
Il Tribunale ha richiamato le sentenze delle ### della ### di Cassazione che hanno delineato i confini della nullità degli atti di trasferimento di immobili abusivi, distinguendo tra abusi "primari" e "secondari". Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che alcuni immobili fossero affetti da abusi tali da renderli incommerciabili, precludendone la divisione. Per gli altri immobili, interessati da abusi "secondari", il Tribunale ha ritenuto possibile la divisione, pur tenendo conto delle difformità edilizie nella valutazione del valore venale dei beni.
Il Tribunale ha quindi proceduto alla formazione delle quote ereditarie, attribuendo a ciascun erede una porzione del patrimonio, con i necessari conguagli in denaro per compensare le differenze di valore. In particolare, per una parte dei beni, il Tribunale ha approvato un progetto di divisione che prevedeva il frazionamento del fabbricato e del terreno, previa demolizione di alcune opere abusive.
La sentenza ha inoltre affrontato la questione del rendiconto dei beni posseduti in via esclusiva da alcuni coeredi, rigettando la relativa domanda in assenza di prova di un concreto pregiudizio subito dagli altri coeredi. Al contrario, è stata accolta la domanda di rimborso delle spese funerarie sostenute da una coerede, in quanto rientranti tra i pesi ereditari.
Infine, il Tribunale ha regolato le spese di lite, compensandole parzialmente tra le parti e ponendo la restante parte a carico della massa ereditaria, in considerazione della natura divisoria del giudizio. La causa è stata rimessa sul ruolo per il compimento delle operazioni di frazionamento catastale e per il sorteggio delle quote.
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