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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sentenza n. 283/2023 del 29-01-2023

principi giuridici

Il danno causato da incendio di autocarro a motore, anche se parcheggiato in area privata, rientra nella previsione dei danni arrecati dalla circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., con conseguente responsabilità del proprietario, salvo prova del caso fortuito.

Ai fini dell'operatività della garanzia per RCA, la nozione di circolazione comprende anche la sosta del veicolo su area pubblica o ad essa equiparata, ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziarie al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e gravano sull'assicuratore, se e nei limiti in cui non comportino un superamento del massimale di polizza. Le spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incendio di un veicolo in sosta: responsabilità civile e risarcimento danni


La pronuncia in esame trae origine da un'azione legale promossa dal proprietario di un natante completamente distrutto da un incendio divampato da un autocarro parcheggiato nelle vicinanze. L'attore ha citato in giudizio sia la società proprietaria dell'autocarro che la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni materiali e patrimoniali subiti.
Secondo la prospettazione attorea, l'incendio si sarebbe propagato dall'autocarro, di proprietà di una società e assicurato con una nota compagnia, mentre il natante era temporaneamente parcheggiato in un'area logistica. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma il Pubblico Ministero aveva successivamente archiviato la notizia di reato.
La società proprietaria dell'autocarro si è costituita in giudizio chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa. Quest'ultima, a sua volta, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, ha contestato la propria responsabilità, invocando la mancanza dei requisiti prescritti dal Codice delle Assicurazioni Private e sostenendo l'inoperatività della garanzia RCA.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'attore aveva comunque invitato la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Ha altresì disatteso l'eccezione di carenza dei requisiti prescritti dal Codice delle Assicurazioni Private, poiché la compagnia assicurativa non aveva invitato l'attore a integrare la documentazione.
Nel merito, il giudice ha inquadrato la domanda risarcitoria nell'ambito dell'articolo 2051 del Codice Civile (danno cagionato da cose in custodia) e dell'articolo 2054, comma 3, del Codice Civile (responsabilità del proprietario del veicolo per danni cagionati a terzi dalla circolazione). Ha affermato che il danno causato da un incendio rientra nella previsione dei danni arrecati "dalla cosa" ai terzi e che, nel caso di specie, l'autocarro a motore attrae il regime della responsabilità del proprietario del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione, pur se causati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione.
Il Tribunale ha sottolineato che la responsabilità del proprietario del veicolo sussiste anche se l'autocarro era parcheggiato all'interno di un'area di proprietà privata, richiamando il principio di diritto che invoca l'articolo 2054, comma 3, del Codice Civile anche per i danni derivanti dalla "circolazione statica", compresa la fase di sosta del veicolo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la sosta di un veicolo rientra nella definizione di circolazione stradale e gli eventuali danni prodotti durante la sosta sono coperti dalla garanzia RCA.
Il giudice ha evidenziato che le norme applicabili al caso di specie si fondano su presunzioni di responsabilità oggettiva, per superare le quali spetta al convenuto dimostrare la sussistenza di un fattore esterno che abbia interrotto il collegamento causale dell'evento con la cosa custodita o con un vizio di costruzione o di manutenzione. Nel caso di specie, l'azione dolosa non era stata provata, avendo il Pubblico Ministero archiviato la notizia di reato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto provato il fatto dell'incendio dell'autocarro e dei danni arrecati dallo stesso, sulla base dei filmati dei circuiti esterni del parcheggio e del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco. Ha accolto la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore in solido nei confronti della società proprietaria dell'autocarro e della sua compagnia assicurativa, ritenendo provata la titolarità dei beni danneggiati.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il giudice ha fatto riferimento alla valutazione commerciale svolta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che aveva stimato il valore del natante e del motore in un determinato importo. Su tale importo sono stati calcolati interessi legali e rivalutazione sulla base degli indici ISTAT.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda della compagnia assicurativa di riparto interno della responsabilità e ha riconosciuto il diritto della società proprietaria dell'autocarro ad essere manlevata dalla compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a tenerla indenne delle somme che sarà tenuta a versare all'attore in dipendenza della sentenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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