TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sentenza n. 2002/2025 del 11-10-2025
principi giuridici
Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, è necessario che la capacità lavorativa dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
In materia di assegno ordinario di invalidità, il giudice è tenuto a valutare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, recependone le conclusioni qualora queste siano frutto di una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali, e siano sorrette da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-consequenziale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Ordinario di Invalidità: Rilevanza del Requisito Sanitario e Valutazione Medico-Legale
La pronuncia in esame affronta il tema del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, prestazione economica disciplinata dalla Legge 222/84, analizzando i requisiti necessari per la sua concessione. La controversia è sorta a seguito del rigetto della domanda da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), innescando un contenzioso giudiziario.
Il giudice del lavoro ha preliminarmente delineato il quadro normativo di riferimento, evidenziando la sussistenza di due ordini di requisiti, entrambi imprescindibili per l'ottenimento della prestazione: un requisito di natura sanitaria e uno di natura amministrativa, quest'ultimo declinato in termini sia assicurativi che contributivi.
Con specifico riferimento al requisito sanitario, la legge richiede una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del richiedente, in misura pari o superiore a un terzo, e che tale riduzione sia permanente. Quanto ai requisiti amministrativi, è necessario possedere un'anzianità assicurativa di almeno cinque anni e un versamento di contributi pari ad almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio antecedente la domanda.
Nel caso di specie, il fulcro della decisione si è concentrato sull'accertamento del requisito sanitario. Il giudice ha infatti demandato a un consulente tecnico d'ufficio (CTU) lo svolgimento di una perizia medico-legale, al fine di valutare la sussistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta dalla legge.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto il ricorrente a visita, ha concluso che le patologie riscontrate non determinavano una riduzione della capacità lavorativa tale da raggiungere la soglia minima prevista dalla legge per l'assegno di invalidità.
Il giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettato il ricorso. Nella motivazione, il giudice ha sottolineato come le conclusioni del consulente fossero frutto di un'attenta e approfondita valutazione degli elementi clinici e anamnestici, supportate da valide considerazioni medico-legali e da un ragionamento logico e coerente. Di conseguenza, in assenza del requisito sanitario, la domanda di assegno ordinario di invalidità non poteva essere accolta. Le spese di CTU sono state poste a carico dell'INPS, mentre le spese legali sono state compensate tra le parti, in virtù dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.