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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sentenza n. 128/2026 del 14-01-2026

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non determina automaticamente la necessità di sostituzione del perito, essendo necessario che i rilievi mossi siano obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del medesimo.

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, l'oggetto del contendere è limitato all'accertamento del requisito sanitario, rimanendo estranea la verifica dei requisiti socio-economici o contributivi per l'accesso alla prestazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dell'Assegno di Assistenza: Valutazione Integrata delle Condizioni Sanitarie e Limiti del Giudizio di Opposizione


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione ad un accertamento tecnico preventivo (ATP) promossa da una ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. La vicenda processuale si è sviluppata a seguito del rigetto della domanda amministrativa presentata all'INPS.
Il Tribunale, investito della questione, ha preliminarmente verificato la ritualità dell'iniziativa giudiziale, accertando il rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 445 bis c.p.c. Ha poi affrontato la questione della contestazione delle conclusioni peritali, ribadendo che la mera contestazione non determina automaticamente la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio (CTU), ma richiede la sussistenza di "gravi motivi".
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, basandosi sulle conclusioni del CTU nominato, il quale, a seguito di integrazione peritale e di una rivalutazione delle condizioni sanitarie della ricorrente, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la percezione dell'assegno mensile di assistenza. Il CTU, infatti, aveva inizialmente sottovalutato alcune patologie, per poi giungere a una valutazione complessiva che, tenendo conto di diverse affezioni (cardiaca, osteoarticolare, depressiva, renale e respiratoria), determinava un punteggio invalidante complessivo superiore alla soglia di legge.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, ritenendole pienamente giustificate dalle patologie accertate e dalla documentazione sanitaria esaminata, e non specificamente contestate dalle parti.
Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati. Tale decisione si fonda sulla considerazione che il giudizio di opposizione ex art. 445 bis c.p.c. è limitato all'accertamento dei requisiti sanitari, mentre la verifica dei requisiti socio-economici e contributivi rimane estranea a tale fase processuale e deve essere effettuata dall'INPS in sede amministrativa. La sentenza ha quindi chiarito che il giudizio di opposizione non può estendersi alla verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione assistenziale, ma solo a quelli sanitari, oggetto dell'ATP.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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