TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sentenza n. 86/2024 del 26-02-2024
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, il giudice, in accoglimento dell'opposizione, può dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso all'indennità di accompagnamento, omettendo di pronunciare sulla domanda di condanna dell'### alla corresponsione della prestazione, in quanto estranea al thema decidendum della procedura di cui all'art. 445-bis c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento dei Requisiti Sanitari per l'Indennità di Accompagnamento: Valutazione di Aggravamenti Successivi alla CTU
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso volto all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente, già riconosciuto invalido grave, contestava le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) espletata in un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritenendole non esaustive in relazione alle proprie condizioni di salute.
Nel corso del giudizio, è stata disposta una CTU supplementare, a seguito della produzione di nuova documentazione medica attestante un aggravamento delle condizioni del soggetto. Il consulente tecnico, sulla base della documentazione sopravvenuta, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da una data successiva a quella della prima perizia.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accolto l'opposizione, omologando le risultanze della consulenza tecnica supplementare e dichiarando che il soggetto si trovava, a partire dalla data indicata dal perito, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudice ha motivato la decisione facendo riferimento alla ponderata e motivata valutazione degli elementi sopravvenuti da parte del consulente, nonché all'assenza di specifiche contestazioni da parte delle parti in causa.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell'### alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, richiamando il perimetro del thema decidendum fissato dalla legge per la procedura di accertamento tecnico preventivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione del fatto che il raggiungimento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio si è verificato solo dopo le operazioni peritali svolte nella fase precedente. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo sono state poste a carico dell'###.
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