blog dirittopratico

3.813.093
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sentenza n. 86/2024 del 26-02-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, il giudice, in accoglimento dell'opposizione, può dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso all'indennità di accompagnamento, omettendo di pronunciare sulla domanda di condanna dell'### alla corresponsione della prestazione, in quanto estranea al thema decidendum della procedura di cui all'art. 445-bis c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento dei Requisiti Sanitari per l'Indennità di Accompagnamento: Valutazione di Aggravamenti Successivi alla CTU


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso volto all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente, già riconosciuto invalido grave, contestava le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) espletata in un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritenendole non esaustive in relazione alle proprie condizioni di salute.
Nel corso del giudizio, è stata disposta una CTU supplementare, a seguito della produzione di nuova documentazione medica attestante un aggravamento delle condizioni del soggetto. Il consulente tecnico, sulla base della documentazione sopravvenuta, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da una data successiva a quella della prima perizia.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accolto l'opposizione, omologando le risultanze della consulenza tecnica supplementare e dichiarando che il soggetto si trovava, a partire dalla data indicata dal perito, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudice ha motivato la decisione facendo riferimento alla ponderata e motivata valutazione degli elementi sopravvenuti da parte del consulente, nonché all'assenza di specifiche contestazioni da parte delle parti in causa.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell'### alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, richiamando il perimetro del thema decidendum fissato dalla legge per la procedura di accertamento tecnico preventivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione del fatto che il raggiungimento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio si è verificato solo dopo le operazioni peritali svolte nella fase precedente. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo sono state poste a carico dell'###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24584 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.004 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 5248 utenti online