TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sentenza n. 111/2023 del 22-03-2023
principi giuridici
Nelle procedure concorsuali, in virtù del principio secondo cui tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, la domanda formulata dal creditore in sede di cognizione ordinaria diviene improcedibile, anche qualora la procedura concorsuale sia stata aperta nel corso del giudizio.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, qualora il fallimento sia stato dichiarato nel corso del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Improcedibilità dell'Azione Ordinaria per Crediti Verso Soggetto Fallito: Prevalenza del Procedimento Concorsuale
La pronuncia in esame affronta la questione della procedibilità di un'azione ordinaria promossa per il recupero di un credito professionale nei confronti di una società, successivamente dichiarata fallita. Il caso trae origine da un'azione intrapresa da un ### associato e dai suoi soci contro una società in accomandita semplice, al fine di ottenere il pagamento di compensi per attività di consulenza e contabilità fiscale svolte nel corso di diversi anni.
Nel corso del giudizio, la società convenuta è stata dichiarata fallita. Successivamente, la curatela fallimentare si è costituita, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto il credito era già stato ammesso allo stato passivo.
Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda avanzata in sede di cognizione ordinaria. La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in presenza di una procedura concorsuale, tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che disciplinano il concorso. Pertanto, l'azione promossa in sede ordinaria diviene improcedibile, anche qualora la procedura concorsuale sia stata aperta nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha evidenziato come, nel sistema delineato dalla legge fallimentare, ogni pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento di accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare. La ratio di tale principio risiede nella necessità di garantire la par condicio creditorum, ossia l'uguaglianza di trattamento tra i creditori del fallito.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che gli attori avevano promosso una domanda di condanna al pagamento di un importo asseritamente vantato in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale. Tuttavia, poiché la società convenuta era stata dichiarata fallita e gli attori erano già stati ammessi al passivo, il giudizio non poteva proseguire in sede ordinaria.
In considerazione delle peculiarità della vicenda, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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