... ha stabilito il principio secondo cui “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (v. tra le tante, Civ., Sez. 6-2, 25/2/2020, ord. n. 5061; Cass. Civ., Sez. 2, 17/8/2017, n. 20135).
Applicando tali principi alla fattispecie sottoposta all'esame del ### appare lampante come le doglianze sollevate sul punto dall'attore, ovvero la dedotta incompatibilità tra il ### I ### e la contestuale esistenza del ### siano, oltre che pretestuose, palesemente destituite di fondamento.
Non occorre un elevato sforzo (leggi tutto)...
causa n. 1655/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Cozzella