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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 20/2026 del 21-01-2026

... di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (Cass. Sez. 6, 25/02/2020, n. 5061, Rv. 657265 - 01) XII. Quindi rientra nelle facoltà dell'assemblea l'approvazione come nel caso di specie, di lavori operati dall'amministratore, anche se questi sono fatturati dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento. ### canto è oggettivo che la fattura sia stata emessa prima dell'assemblea, mentre non è affatto dimostrato - a fronte della mera coincidenza temporale - che sia stata emessa “a causa” della richiesta di esibizione della documentazione giustificativa presentata dall'attore, non potendo di contro escludersi che l'amministratore l'avrebbe comunque emessa prima dell'assemblea, fermo restando che sarebbe stato del (leggi tutto)...

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causa n. 660/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare D'Annunzio

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2602/2024 del 08-03-2024

... dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere dato incarico all'amministratore di sottoporre e sottoscrivere in rappresentanza del condominio un accordo che però non vincola i condomini ### e ### atteso che in merito a tale proposta transattiva risultano essere terzi rispetto al resto della compagine condominiale , con piena facoltà di non accettare la proposta transattiva formulata dal condominio. Va poi rilevato che affinché l'accordo proposto dal condominio (leggi tutto)...

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causa n. 25155/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Dallara Caterina, Sabrina Bocconcello

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1107/2026 del 19-01-2026

... nullità della detta delibera in quanto “viziata di eccesso di potere per avere la maggioranza approvato un'offerta che prevedeva addirittura l'esclusione delle garanzie dovute per legge dall'appaltatore” (cfr. pag. 13 del ricorso). Orbene, non è revocabile in dubbio che la cort e d'appe llo non si sia pronunciata sulla detta domanda, non potendosi ritenere che vi sia stato un suo rigetto imp licito (come, in vece, sostenuto dal condominio controricorrente) per il solo fatto che, a pagin a 4 dell a sentenza, nell'esporre i fatti di causa, abbia espo sto che l'impresa appaltatrice avrebbe dato la garanzia di legge solo nel caso in cui l'assemblea avesse approvato la soluzione meno economica che prevedeva la demolizione ed il successivo rifacimento completo degli intonaci di facciata con finitura con rasatura armata e successiva coloritura (e non anche qualora fosse stata approvata - come poi in concreto era avvenuto - la soluzione più economica). Invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile solo quando la pret esa non espressamente esam inata risu lti incompatibile con (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Penta Andrea

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 322/2026 del 09-02-2026

... Cass. civ. n. 16893/2025 secondo cui “E' nulla per eccesso di potere la delibera condominiale che abbia deciso interventi da eseguirsi sulla proprietà privata senza l'assenso del proprietario in quanto le attribuzioni proprie dell'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, legittimano l'adozione di decisioni riguardanti solo la gestione dei beni e dei servizi comuni, pertanto, la predetta delibera può essere impugnata davanti al giudice ordinario senza incorrere nei limiti di prescrizione”. Tornando al caso che ci occupa, parte attrice prospetta violazioni di carattere formale (violazione della maggioranze richieste per l'adozione della delibera), palesemente rientranti nel novero dei vizi astrattamente suscettibili di determinare l'annullamento e non la nullità della delibera, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata: ne discende che la domanda volta a sentire accertare e dichiarare la nullità della delibera in questione è senz'altro infondata e come tale deve essere respinta. Miglior sorte non merita la domanda di annullamento della delibera, per le ragioni di seguito esposte. Quanto, invero, alla richiesta di annullamento della delibera (leggi tutto)...

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causa n. 713/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Valerio, Gianluca Morabito

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 67/2026 del 12-02-2026

... ha stabilito il principio secondo cui “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (v. tra le tante, Civ., Sez. 6-2, 25/2/2020, ord. n. 5061; Cass. Civ., Sez. 2, 17/8/2017, n. 20135). Applicando tali principi alla fattispecie sottoposta all'esame del ### appare lampante come le doglianze sollevate sul punto dall'attore, ovvero la dedotta incompatibilità tra il ### I ### e la contestuale esistenza del ### siano, oltre che pretestuose, palesemente destituite di fondamento. Non occorre un elevato sforzo (leggi tutto)...

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causa n. 1655/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Cozzella

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