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Corte di Cassazione
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1

Tribunale di Livorno, Sentenza n. 316/2026 del 01-04-2026

... all'arch. ### individuando, quale causa principale delle infiltrazioni agli appartamenti posti al terzo piano del fabbricato e nelle strutture condominiali, l'errata realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane sul lastrico solare posto al quarto piano, nelle pendenze non corrette del massetto del lastrico e nella sua inadeguata impermeabilizzazione e pavimentazione. In relazione a tali vizi e soprattutto per quanto concerne le copiose infiltrazioni interessanti il complesso residenziale, emerge per tabulas che l'arch. ### ha da subito rilevato la presenza di vizi costruttivi nelle opere realizzate, e li ha conseguente denunciati a C.A.T., ### e ### con PEC del 27.7.2016 e 22.12.2016 (cfr. docc. 3 e 4 della terza chiamata), invitando la ditta appaltatrice ### come anche la subappaltatrice ### srl, alla loro immediata eliminazione. È altresì documentalmente provato che ### con Pec del 18.1.2017, in risposta alla PEC del 22.12.2016 inviata dall'arch. ### dichiarava di aver effettuato tutti i lavori a regola d'arte eliminando i vizi e difetti dei singoli appartamenti di sua proprietà e, pertanto, sollevava la ### da ogni responsabilità costruttiva verso nuovi (leggi tutto)...

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causa n. 30021/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Franco Pastorelli, Luigi Pagano

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 232/2026 del 22-04-2026

... strutturale dell'edificio condominiale e da gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, che avrebbero arrecato rilevanti danni all'appartamento di sua proprietà, sito all'ultimo piano dello stabile. In particolare, l'attore esponeva che i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle parti comuni del fabbricato, e segnatamente sul tetto e sulla facciata, sarebbero stati realizzati in modo non conforme alla regola dell'arte e senza un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'amministratore condominiale pro tempore, con conseguente persistenza ed aggravamento delle infiltrazioni e dei danni strutturali già segnalati sin dal 2018. ### richiamava una lunga serie di iniziative intraprese negli anni nei confronti dell'amministrazione condominiale e delle autorità competenti, tra cui segnalazioni, diffide, istanze agli enti pubblici, accertamenti dei ### del ### e dell'### di ### nonché una procedura di mediazione conclusasi con esito negativo nel dicembre 2023, nel cui ambito egli aveva già avanzato una richiesta risarcitoria quantificata in euro 29.541,92. Sosteneva, inoltre, che l'amministratore condominiale avrebbe omesso di adempiere ai doveri di (leggi tutto)...

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causa n. 756/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Bellomo

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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 693/2026 del 22-04-2026

... €2750,00) in favore del sig. ### per i danni da infiltrazioni verificatisi nell'appartamento di sua proprietà, provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva del resistente. Invero, con la recentissima sentenza n.28528/2025, la Suprema Corte ha ribadito che “il condomin o che subisca un danno alla propria un ità immobiliare, derivante d al sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile”. Il terrazzo, pur essendo in uso esclusivo di un singolo proprietario, svolge una funzione di copertura per l'immobile sottostante. Tale funzione determina la compartecipazione nelle spese necessarie per la manutenzione, per cui il proprietario che usa il terrazzo paga un terzo delle spese, mentre i restanti due terzi devono essere sostenuti da chi beneficia della copertura, cioè dai proprietari del le unità immobiliari sottost anti, indipendentemente dal fatto che siano loro a subire i danni poiché l'obbligo (leggi tutto)...

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causa n. 6976/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marcella Pellegrino

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 1624/2026 del 06-03-2026

... spese sostenute per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare che ha una funzione di copertura e di protezione dell'edificio condominiale, debbono essere sostenute per un terzo da chi ne ha l'uso esclusivo, e per i restanti due terzi da tutti gli altri condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve. Il condominio convenuto, stante la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice e dalla terza chiamata e che si liquidano come da dispositivo. Con distrazione delle spese in favore del procuratore della parte attrice che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. Si pongono definitivamente a ### del condominio convenuto le spese di ###.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda dell'attrice, dichiara la responsabilità del condominio convenuto in ordine ai fenomeni infiltrativi riscontrati nell'appartamento di proprietà della stessa attrice 2) ### il ### convenuto ad eseguire tutti i lavori necessari per eliminare le infiltrazioni, come indicati nella ### a cui espressamente si rinvia 3) ### il ### (leggi tutto)...

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causa n. 2482/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Davi' Marianna, Maria Rosalia Grassadonia

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 750/2026 del 14-04-2026

... all'attrice in ordine all'omesso intervento sul proprio lastrico solare, come dedotto dal convenuto ### is. 59; infatti, dalla lettura dell'elaborato peritale emergono, in modo puntuale, le cause e il nesso eziologico tra le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di proprietà dei convenuti e dalle parti condominiali e i danni lamentati dalla ### Alla luce di quanto emerso, accertato il nesso eziologico tra le infiltrazioni provenienti dal terrazzo dei convenuti e dalle parti condominiali che hanno generato danni all'appartamento di proprietà dell'attrice, si ritiene di dover condannare i convenuti al pagamento delle somme così come ripartite e quantificate nella relazione del CTU alle pagine 22-24, meglio precisate nelle risposte alle osservazioni di pagina 28 della ### Sulla scorta dei chiarimenti resi dal ### a seguito delle osservazioni del ### i danni imputabili al ripostiglio sono indicati nella misura del 5%, pertanto, i convenuti ### - ### vanno condannati a pagare la somma di euro 437,53 oltre iva (che va calcolata al 10%), che va posta a loro esclusivo carico, per un totale di euro 481,29. ### va, invece, condannato a pagare la somma di euro 1.829,52 oltre iva, per un totale di (leggi tutto)...

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causa n. 2273/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

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