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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6668/2024 del 13-03-2024

... Cass. sez. un. 23.3.2012 n.11545 in tema di esercizio abusivo della professione). A supporto della sua motivazione la Corte d'Ap pello e videnziava che il M azzara aveva dimostrato di essere iscritto alla ### di ### di ### quale imprenditore autorizzato all'espletamento di varie attività di consulenza e serviz i, e di essere stato ripetutamente autorizz ato dall'### delle ### ad accedere ai servizi telematici p er l'adempimento delle varie attività di rito con q ualifica di intermediario nei rapporti tra il contribuente e l'a genzia stessa, sottolineando che il ### aveva e ccepito la null ità del contratto in assenza di ina dempime nti solo a seguito dell'interruzione del rapporto professionale, che si protraeva d al lontano 1976. La Corte infine riteneva assorbiti i restanti motivi di doglianza sul merito della decisione. 6) Avverso tale sentenza, notificatagli il ###, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al ### il ###, ### affida ndosi a due motivi, e resiste il ### con controricorso notificato il ###. 6 di 10 Il solo ### ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 7) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Felice, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1193/2025 del 24-09-2025

... obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c.; al comma 2 che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina; e, al comma 3, che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Da tale inquadramento deriva che ove, come nel caso di specie, l'attrice agisca anche nei confronti del medico, senza allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale con lo stesso concluso, deve ritenersi, che la struttura sanitaria risponda a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della (leggi tutto)...

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causa n. 1127/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pezzella Rossella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7362/2025 del 19-03-2025

... ente san cisce: “Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo de lla professione come definita dagli artt. 1 e 3 della ### 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al ### glio d ell'### i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio t itolo professional e unicamente per attività a d esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive”. Ric. 2024 n. 4258 - sez. ### - ud. 06-03-2025 - pag. 25 In base a tale dis posi zione, quindi, compie u n illecito deontologico lo psicologo che non contrasta l'esercizio abusivo da parte del terzi della sua professione, ossia delle attività tipizzate dagli artt. 1-3 dell a ### professionale, o che, a mezzo del proprio titolo, avalla attività ingannevoli o abusive. La ratio è evidente: imporre agli appartenenti a lla categoria l'obbligo di denunciare fatti penalmente rile vanti di esercizio abusivo della professione, con l'adozione di ogni azione tesa a contrastare dei fatti costituenti anche reato. Ma la portata precettiva della norma non può est endersi anche alla diversa ipotesi in cui il professionista manifesti un 'opinione favorevole alla legale regolamentazione di un'attività (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Felice, Criscuolo Mauro

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 961/2025 del 23-05-2025

... che in prime cure ha sottolineato che svolgendo la professione di attore, non aveva ### interesse all'attività di affittacamere, ma, a prescindere che non c'è necessariamente incompatibilità, sta di fatto che, da un punto di vista economico, , per il tramite del socio non ha lasciato che l'azienda avviata in ### 8 da , restasse inerte; ma ne ha curato, in concreto, la continuazione in proprio. Il ###, rispettivamente con atto pubblico rogati dal ### e con scrittura privata autenticata dal medesimo pubblico ufficiale: (-) ha venduto l'immobile a ### srl per il prezzo di € 1.300.000,00 (doc. 64 ) ; (-) ha c eduto a V erdi s rl l 'azienda d enominata Si gnoria ' 64 d i per il prezzo di € 50.000,00, di cui € 15.000,00 per avviamento e delle strutture e impianti per il residuo (doc. 65 ). È da questa provvista che, secondo l'appellante, non smentito da elementi di prova diversi, ha estinto il debito verso la mutuante, ridotto in via transattiva proprio a 1,3 milioni di euro (supra, § 5.2.d.iv.2). 5.2.f Può a questo punto, ossia alla stregua degli elementi di fatto passati in rassegna, addirittura legittimamente invertirsi il ruolo che l'esposizione debitoria di ha giocato nella (leggi tutto)...

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causa n. 1094/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 586/2025 del 30-12-2025

... Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli attori, di professione architetti, agiscono in giudizio per ottenere il pagamento del compenso loro spettante per l'attività prestata in favore della convenuta nel periodo ricompreso tra gli anni 2013-2019. A fondamento della domanda allegano di aver svolto su incarico della convenuta le attività necessarie alla ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà e, in particolare, di aver curato le pratiche amministrative per il condono; il deposito della s.c.i.a. e della documentazione alla medesima correlata; la redazione del contratto di appalto e il computo metrico di massima; il coordinamento esecutivo e di sicurezza; la predisposizione e il deposito del piano di sicurezza di coordinamento, della richiesta di permesso a costruire, della seconda s.c.i.a., del progetto per l'applicazione del cappotto, della fine lavori; la predisposizione del progetto di arredo interno; la direzione lavori. La convenuta, revocato l'incarico agli attori nel giugno 2019, avrebbe omesso di remunerarli per l'attività prestata, che sarebbe fonte di un compenso quantificato in € 28.993,71 -oltre ad accessorispettanti a ### per compensi, e in € 528,29 per rimborso (leggi tutto)...

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causa n. 252/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Agata Stanga

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