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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 176/2022 del 28-01-2022

... in contestazione la sola ripartizione, in quanto le tabelle millesimali sono pacificamente applicabili) era necessario, infatti, impugnare le citate delibere a contenuto negativo, secondo il chiaro disposto dell'art.1137 c.c., che dispone proprio l'impugnazione delle delibere “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”. Il secondo motivo d'appello è infondato e deve essere respinto. Come già riferito al precedente motivo, nel caso di specie i condomini potevano agire ex art.1137 c.c., non potendo, pertanto, ottenere la tutela di cui all'art.2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà. Infatti, in materia condominiale la corte di legittimità ha ritenuto che “Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere (leggi tutto)...

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causa n. 1426/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gaetano Trezza, Andreozzi Nicola, Afeltra Simonetta

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1656/2026 del 20-04-2026

... quale si approvò di procedere alla redazione delle tabelle millesimali e alla redazione del regolamento condominiale senza contemplare l'immobile n. 61 in quanto non facente parte del condominio ### "l'assemblea all'unanimità dei presenti, dà mandato all'### di reperire presso il #### un preventivo per la rielaborazione delle tabelle millesimali con l'esclusione dell'appartamento n. 61 ed un diverso preventivo da una tecnico scelto dall'####. ### per la ###ra ### concorda a patto che non venga posta a carico della stessa alcuna spesa". Il primo motivo di appello è quindi infondato nel merito. 9. ### motivo di appello: comproprietà della particella n. 1942. Il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento della quota di comproprietà della particella n. 1942 con la seguente motivazione: "La parte attrice chiede accertarsi che 1/14 della proprietà della corte censita quale particella n. 1942 afferisca all'appartamento n. 61. [...] Volendo attribuire un significato alla domanda attorea tale da consentirne una valutazione giuridica, si deve ritenere che l'attrice domandi accertarsi che la corte suddetta appartenga per la quota di 1/14 ad ella in quanto titolare dell'appartamento n. (leggi tutto)...

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causa n. 303/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Guida, Anna Ghedini

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 378/2026 del 24-04-2026

... a lei intestate e non intestate al ### come nelle tabelle millesimali vigenti, anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Terzi chiamati: ### e ### plc. ( vedasi conclusionali). RAGIONI DELLA DECISIONE ### occorre esaminare l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza del diritto di impugnazione della delibera condominiale 25/09/2023. Ebbene, con delibera assembleare assunta in data ### il “### Massimo” approvava il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2022 e quello preventivo del 2023 (doc.2); la delibera veniva comunicata all' attore, in quanto assente, in data ### (doc.3). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1137, comma II, c.c. “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. Dal doc. 6 è appurabile che il ricorrente in data ###, introdusse il procedimento di mediazione obbligatoria. Ai sensi del novellato art. 6 D.Lgs. n. (leggi tutto)...

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causa n. 2278/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Arusa, Luigi Pagano

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1378/2026 del 18-03-2026

... 10.10.2022, eccependo, in via principale, l'applicazione di tabelle millesimali non vigenti, il suo interesse ad agire risiede proprio nella applicazione del principio sancito dall'art. 1123 c.c., secondo il quale le spese devono essere ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, principio che, applicando tabelle non vigenti, risulterebbe violato. Ciò posto, passando a disaminare il merito delle eccezioni sollevate da parte attrice, così come delineate e spiegate in atto di citazione, si osserva quanto segue: parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto altra sentenza del Tribunale di ### ha annullato la delibera del 13.07.2015, con cui l'assemblea aveva approvato le tabelle in uso e con la delibera del 11.04.2024 ha effettuato i conteggi dei bilanci approvati con la delibera oggi impugnata, alla luce delle tabelle pregresse. ### l'insegnamento della S.C.: “ In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia (leggi tutto)...

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causa n. 14547/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giada Maria Patane'

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4244/2025 del 22-10-2025

... eventuale divisione da effettuarsi sulla base delle tabelle millesimali. Quanto alla condanna alle spese, attesa il mancato accoglimento della consistente richiesta di risarcimento del danno, ed attesa anche la già effettuata realizzazione di parte dei lavori da parte dei ### appare opportuno disporre la compensazione delle spese, con eccezione della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha sostanzialmente evidenziato le responsabilità dei ### in merito alla vicenda. P.Q.M. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da ### e ### DICHIARA, per le ragioni indicate in parte motiva, la natura condominiale dei seguenti beni oggetto di causa: il cortile, il pozzo, la condotta fognaria comune, le fondazioni, le mura portanti, suolo e sottosuolo; CONDANNA i convenuti ### e ### all'esecuzione dei lavori descritti e nella consulenza tecnica d'ufficio a pag. 95, ###, e quelli indicati in parte motiva con riferimento alla condotta fognaria; ### e ### al pagamento delle spese di consulenza tecnica; COMPENSA, per il resto, le spese di lite tra le parti ### deciso in ### 20 ottobre 2025 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Barbara Iorio

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