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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 155/2026 del 11-02-2026

... resistente Con l'intervento del ###. OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis 49 c.p.c. ### parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni mediante deposito di note scritte in data ### ed il ### ha rimesso al Collegio la decisione per la pronuncia sulla domanda di separazione personale dei coniugi con all'esito la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione in merito alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Svolgimento del processo Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. del 28.02.25, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ### premesso che in data ### aveva contratto matrimonio in #### con ### e che dalla loro unione erano nati ### (24.09.2005) e ### (19.05.2008), venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi e la conseguente declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto. A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto: - che nel 2000 è stato sottoposto ad un (leggi tutto)...

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causa n. 531/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caprio Alessia, Roberta Nardone

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 406/2026 del 14-04-2026

... deve ritenersi che ### e ### abbiano stipulato un accollo esterno cumulativo, determinando così oltretutto la degradazione dell'obbligazione assunta dal primo nei confronti del ### e del ### da principale a sussidiaria per effetto dell'operare del beneficium ordinis ex art. 1268, comma 2, c.c. Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato” (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza 4482 del 24/02/2010). In conclusione, dal contenuto dei due contratti di appalto emerge l'espressa ed inequivocabile volontà del terzo accollante di volersi assumere l'adempimento dell'obbligazione sullo stesso gravante nei confronti dei ### dei ### che sarebbero stati contestualmente incaricati; l'accollo trova, (leggi tutto)...

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causa n. 3895/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Massaro Maria, Camilla Luraghi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24998/2025 del 11-09-2025

... l'agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo "ex lege" dei debiti anteriori all'alienazione, restando necessario, giusta l'art . 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, s ia sufficie nte la mera trasmissione d ei documenti commerciali e contabili relativi al contratto>>. Il giudice d'appello aveva dunque considerato le norme in questione, evidenziando, in punto di fatto, la pat tuizione di esclusi one del passaggio dei contratti di lavoro (art. 2558 c.c. prima parte), l'esclusione dell'automatismo ex 2558 c.c., nonché l'applicazione dell'art. 2560 c.c., non risultando i debiti dai libri contabili. Su t ale ultimo punto, peraltr o, la decisione di esclusione de lla responsabilità del cessionario, risulta conforme al principio (Cass. 16311/2023) secondo cui << La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel per imetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Antonio, Leone Margherita Maria

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 565/2026 del 17-03-2026

... potrebbe, neppure in ipotesi, ritenersi oggetto dell'accollo cumulativo stipulato da ### I. ### in occasione della cessione del contratto di agenzia in data ###. Ed infatti, in forza della citata cessione del contratto, “per le situazioni debitorie in capo a ### la nuova società ### srls subentrerà nella titolarità dei debiti e sarà tenuta quindi a saldare nei ### confronti ogni debito ad oggi esistente con Voi contratto, senza liberazione di ### che rimane pertanto obbligato personalmente in solido, potendo ### 1270 s.p.a. agire a propria discrezionalità nei confronti della società ### srls o di ### senza che pag. 31/49 possa in alcun modo esserle opposto il beneficium excussionis, cioè la preventiva escussione sul patrimonio del debitore principale (art. 2 scrittura privata del 1.02.2015, cit.)”; inoltre, “### srls e ### rimangono inoltre obbligati in solido verso ### 1270 spa per ogni eventuale danno economicamente valutabile che quest'ultima dovesse subire per il subentro della società ### srls, manlevandola da ogni responsabilità in ogni sede e sostenendo direttamente entrambe (### e ### srls) in solido ogni costo che ### dovesse sopportare per resistere ad eventuali (leggi tutto)...

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causa n. 1335/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Barison, Luca Boccuni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 440/2026 del 13-03-2026

... atto notarile; 2) il sig. ### accetta la proposta di accollo della sig.ra ### e si mostra favorevole al trasferimento della proprietà esclusiva dell'immobile acquistato in comproprietà, comprensivo di arredi e suppellettili, nulla pretendendo a titolo di capitale. Il trasferimento della proprietà, pertanto, si perfezionerà con il semplice accollo dell'intera rata del mutuo da parte della sig.ra ### ed avverrà in seguito all' accoglimento dell'istruttoria da parte dell'istituto creditizio; 3) Le spese notarili per l'atto di accollo, compreso il compenso del notaio, verranno sostenute da entrambe le parti nella seguente misura: 2/3 (due terzi) dell'importo a carico del sig. ### ed il restante 1/3 (un terzo) dell'importo a carico della sig.ra ### 4) In ogni caso, alcuna responsabilità potrà addebitarsi alla sig.ra ### in caso di rigetto della domanda di accollo da parte dell'### bancario in seguito al completamento dell'istruttoria; 5) il sig. ### verserà per il mantenimento della figlia minore ### il maggior importo di €.300,00 (euro trecento/00) che verrà versato mensilmente sulle coordinate bancarie intestate alla signora ### recante il seguente #######. La predetta somma andrà (leggi tutto)...

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causa n. 19490/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Sdino, Caiazzo Rosario

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