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Corte di Cassazione
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5122/2025 del 15-12-2025

... ex art. 331 c.p.c. nei confronti del litisconsorte pretermesso (tra le altre, anche in relazione all'autonoma iniziativa dell'appellante, si vedano Cass. n. 3071 del 2011; Cass. n. 11552 del 2013; Cass. n. 20501 del 2015; Cass. n. 27927 del 2018). Tanto chiarito, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione in data 2 febbraio 2018, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019). Deve, poi, predicarsi l'ammissibilità del gravame, costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo (leggi tutto)...

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causa n. 1045/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Fortunato Giulio

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Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 736/2025 del 31-12-2025

... successione. La reintegrazione della legittima dell'erede pretermesso si verifica, quindi, su somme che erano ormai nel patrimonio della moglie del de cuius, di talché gli effetti giuridici operano nei confronti dell'eredità di quest'ultima e non direttamente nei confronti di quella del marito premorto, giacché il credito di reintegrazione della legittima origina con l'apertura della successione del de cuius leso e produce interessi soltanto quando il credito diventa esigibile e, dunque, soltanto all'evento morte di ### (e non di ###, legittima titolare delle somme sino a quel momento. Pertanto, gli interessi legali hanno decorrenza dal decesso di ### avvenuto in data ###, e operano in favore degli eredi sino all'effettivo soddisfo. In ordine al secondo motivo di appello si osserva che il Tribunale ha tutelato gli attori attraverso un passaggio ulteriore e non richiesto, evitando cioè la restituzione in loro favore della metà dei beni, dei beni mobili registrati, e dei titoli e dei fondi caduti in successione, in ossequio al principio della divisione in natura dell'asse ereditario, ma determinando, motu proprio, la liquidazione dell'asse loro spettante nella somma complessiva di € (leggi tutto)...

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causa n. 73/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Baglioni

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33241/2025 del 19-12-2025

... sostiene, dunque, che ### non avrebbe dovuto fare acquiescenza alla declaratoria di improcedibilità del ricorso rendendo inoppu gnabile il d.P.R. n. 318/1997, ma avrebbe dovuto insistere nell'impugnazione della norma regolamentare, il cui annullamento, con effetto ex tunc, avrebbe fatto cessare la debenza del canone dal 1° gennaio 1998; conclude che, pertanto , erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito rilievo, ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, alla declaratoria di improcedibilità emessa dal ### sulla predetta impugnazione, dovendosi escludere il rilevato sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'atto amministrativo. 38 ### est. B.3.1. Il motivo, in relazione ai diversi profili di censura in cui si articola, è in parte infondato, in parte inammissibile. B.3.1.a. ###. 4, comma 2, primo periodo, della legge n. 117/1988, prevede che l'azione di risarcimento del danno contro lo ### “può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugn azione o gli altri rimedi previsti avverso i pr ovvediment i cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19193/2025 del 12-07-2025

... amministrazione finanziaria, impugnare la pronuncia e prestare acquiescenza alla decisione del giudice di merito, può, previo annullamento del primo atto nell'esercizio dell'autotutela, provvedere all'emissione del nuovo atto impositivo, ma senza il riparo dell'impedimento della decadenza eventualmente già ver ificatasi. È invece da escludere che l'amministrazione finanziaria possa reiterare il medesimo accertamento, per sanarne vizi reali o ipotetici, senza annullare il precedente, giacché qu esto comporta la presenza contemporanea di più atti di impo sizione aventi come con tenuto il medesimo credito tributario, ciò che è intrinsecamente contraddittorio, gravemente lesivo delle ragioni di d ifesa del contri buente, ed espressamente vietato dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 19 marzo 2002, n. 3951). E' stato, poi, precisato che l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo alla cui rinnovazione ex nun c l'### è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Caradonna Lunella

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17121/2016 del 16-09-2016

... una condotta dilatoria ed ostruzionistica, ed aveva pretermesso di ricevere, senza giustificato motivo, la riconsegna dell'immobile, benché tempestivamente offerta dall'esponente, sì da pregiudicare le ragioni patrimoniali di quest'ultima, oltreché la sua stessa onorabilità commerciale. La parte convenuta, nel costituirsi tardivamente in giudizio, contestava le ragioni della domanda ed eccepiva di nulla dovere al proprio ex-inquilino, in virtù dell'intercorso rapporto locativo; in particolare, evidenziava che, come (a suo dire) consensualmente acclarato dalle parti nel verbale di restituzione dell'immobile locato, essa locatrice aveva maturato, nei riguardi del conduttore, oltre alle voci riconosciute dall'attrice, l'ulteriore credito di € 40.018,00, a titolo di penalità per il ritardato rilascio dell'immobile, calcolata ex art. 2 del documento negoziale, nonché il credito di € 3.927,20, a titolo di indennità dovuta, ex art. 1591 c.c., dal conduttore per la protratta occupazione del cespite, nel mese di marzo 2014; aggiungeva che anche tali poste creditorie erano state inserite nel conteggio finale predisposto in apposito documento allegato al verbale di consegna, nonché (leggi tutto)...

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causa n. 57414/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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