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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27352/2024 del 22-10-2024

... ecc.), o a strumenti processuali sollecitatori (v. l'actio interrogatoria, ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., e gli altri casi cui p rovvede, semp re in mat eria ereditaria, quest'ultima norma, l'art. 1331, cpv. c.c. sul diritto di opzione, gli artt. 285 e 326 c.p.c. sulla notifica della sentenza per decorrenza del termine breve d'impugnazione, ecc.). Dunque, sarebbe irragionevole, semmai, equiparare la disciplina della prescrizione del diritto potestativo a quella del diritto di credito, ben diversi essendo ne i presupposti e le ricadute applicative. Né può ritenersi compatibile col diritto d'azione e con i principi del giusto processo una lettura degli artt . 2943, 2945 , terzo comma, c.c., 307 e 310 c.p.c. che in caso di estinzione del giudizio ne azzeri la durata ai fini della prescrizione solo quando l'inattività sia sintomo inequivocabile di disinteresse della parte a far valere il proprio diritto, con possibilità di fornire la relat iva prova (come parte ricorre nte argomenta a pag. 6 della p ropria memoria). La prescrizione non può tollerare, per sua stessa natura e per sua stessa funzione, gli incerti connaturati ad un'indagine giudiziale sull'intentio partis. Una p rescrizione (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Felice, Manna Felice

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28666/2024 del 07-11-2024

... derivante dal giudicato formatosi sull'esito dell'actio interrogatoria, in assenza di reclamo o altra impugnazione. Nel richiam are S.U. n. 20644/ 04, nonché l'ord inanza 22195/14, il mezzo sostiene che il provve dimento emesso a conclusione del procedimento di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. abbia natura decisoria, in quanto dirime un conflitto tra diritti; e che, ove non re clamato, esso diventi defi nitivo formando la res iudicata sulla decadenza del chiamato dal diritto di accettare e sull'inefficacia della stessa delazione ereditaria, non potendovi 5 di 12 essere coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima. 2.1. - Il motivo è infondato. ###. 481 c.c. prevede che chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Chiamata a stabilire se l'ordinanza non impugnabile emessa in sede di re clamo avver so il provvedimento d ichiarativo dell a decadenza del chiamato dal d iritto di accet tare l'eredità, in esito allo svolg imento dell'actio (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Felice, Manna Felice

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 121/2025 del 17-02-2025

... 2020 celebrata innanzi al giudice investito della actio interrogatoria, asseriva lapidariamente quel che il Tribunale adesso riferirà: “l'actio interrogatoria è inammissibile sin quanto sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione ed il diritto di accettare l'eredità si è prescritto salva l'ipotesi dell'accettazione tacita della eredità”. Dunque, ### in persona, in un diverso ambiente processuale, ha escluso di conservare il diritto di accettare o rinunciare alla eredità della moglie. Egli stesso, infatti, lo assunse come prescritto, con una difesa che in sede di reclamo avverso il provvedimento che ebbe a definire quel procedimento ex art. 749 c.p.c. fu condivisa dagli altri resistenti, suoi figli. Infatti, è stato sempre ### (unitamente ai figli) ad aver altrove affermato che “la Giudice di prime cure ha escluso l'accettazione presuntiva ex art. 485 cc facendo riferimento al ### immobile di residenza intestato alla deceduta moglie ed al diritto di abitazione spettante al coniuge chiamato all'eredità. Nulla di più incerto. E' sufficiente leggere il disposto dell'art.485 c.c. per avvedersi come il “focus” sul solo immobile di residenza non fornisca prova (leggi tutto)...

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causa n. 793/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Quirino Caturano

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 783/2024 del 18-11-2024

... dell'eredità ad iniziativa di un creditore del de cuius, l'actio interrogatoria promossa dal curatore, mancanza di ogni dichiarazione di ### genitore e legale rappresentante di altri successibili, tra cui l'attrice, revoca della rinuncia di ### successiva dichiarazione di accettazione dell'attrice); ha riferito dell'azione cautelare promossa da ### che ha chiesto - con procedimento ante causam - il sequestro giudiziario di un bene (terreno edificabile facente parte dell'asse ereditario) alienato dal convenuto ### ad un terzo; dell'esito di detto procedimento, definito con rigetto, confermato dal collegio in sede ###accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente di accettazione dell'eredità; ha eccepito la decadenza da detto diritto per omessa dichiarazione di accettazione a seguito dell'actio interrogatoria nonché, ancora una volta, la prescrizione. Ha inoltre rilevato la perdita del diritto dell'attrice ai sensi dell'art. 525 c. c., quale effetto della revoca di esso convenuto alla precedente rinuncia, ed altresì l'accertamento dell'usucapione ventennale da esso convenuto maturata sull'intero compendio ereditario, avendolo egli posseduto per oltre quaranta anni in (leggi tutto)...

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causa n. 2368/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 21147/2024 del 29-07-2024

... artt. 112 e 346 c.p.c. per omesso esame dei motivi di reclamo in punto di insufficienza della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 e della insussistenza delle esigenze tecnico-produttive. 4. Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 e 118 disp.att. c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc.civ.) per carenza di motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo, la Corte territoriale, in ordine al potere rappresentativo del ### generale, premesso che anche la procedura dettata dalla legge n. 223 del 1991 appare sottoposta alla disciplina generale in tema di negozio concluso dal falsus procurator e avendo, poi, configurato il lavoratore dapprima come soggetto “terzo destinatario” dell'atto (ex art. 1399, comma 2, c.c.) per affermare, successivamente, che lo stesso poteva esperire l'actio interrogatoria, riservata al terzo contraente ex art. 1399, comma 4, 5. I primi tre motivi di ricorso ed il sesto motivo sono inammissibili. 5.1. Le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge mirano in realtà alla rivalutazione dei (leggi tutto)...

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causa n. 9519/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Torrini Simona, Adriana Doronzo

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