... siano ricostituiti tra il convenuto e gli attori l'affectio societatis e la comunione di scopo.
In tale prospettiva lo svolgimento di specifici atti di gestione o di amministrazione non costituiscono, da soli, una prova atteso che non appaiono incompatibili con una attività volta alla mera conservazione del patrimonio sociale in vista della liquidazione.
Deve ritenersi che, in mancanza di evidenze in senso contrario, la “### e ### s.d.f.” era una società di fatto che si è naturalmente sciolta con la morte del socio ###
Gli attori non hanno agito nella qualità, non reclamata, di soci, ma di eredi e, come tali, comproprietari degli immobili indicati precedentemente e, come evidenziato anche dal Collegio in sede di reclamo, agli stessi deve essere riconosciuta la legittimazione attiva, pur contestata dal convenuto, in quanto eredi del dante causa ### e, quindi, legittimati ad azionare il diritto di credito facente capo al medesimo.
Parimenti, il convenuto ### deve ritenersi legittimato passivamente perché correttamente individuato come persona fisica e, come tale, tenuto a rispondere della pretesa creditoria formulata dagli eredi dell'altro socio di fatto.
Venendo al merito della (leggi tutto)...
causa n. 20002311/2006 R.G. - Giudice/firmatari: Ansalone Antonio