... espresso solamente 61 preferenze, su posto comune e per supplenze fino al termine delle attività didattiche; che risultava rinunciataria già nel turno di nomina del 29.09.2023, in quanto in quanto il sistema, giunto alla sua convocazione, aveva tra le disponibilità una cattedra interna, posto comune, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso ### - ###R.
### che non figurava tra le 61 preferenze espresse in domanda; che, in ragione della rinuncia nel turno del 29.09.2022, ella si è vista correttamente preclusa la possibilità di una riassegnazione successiva così come previsto dall'art.
12, comma 10, dell'O.M. n.112/2022; che, infine, la docente per l'a.s. 2023/2024
era stata destinataria di supplenze, come da stato matricolare che allegava.
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente lamenta sostanzialmente il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/24, del c.d. algoritmo, che ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti (leggi tutto)...
causa n. 2893/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri