... indennità risarcitoria da esso prevista non va detratto l'aliunde percipiendum, al pari di quanto stabilito per i licenziamenti nulli dall'art. 18, comma 2, st.lav., più volte modificato, come pure non va detratto quanto percepito a titolo di prestazioni previdenziali, rilevando ai fini dell'aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio di una lavoratrice assunta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, ha escluso la detraibilità dal risarcimento dovutole di quanto percepito a titolo di indennità per congedo di maternità e dell'aliunde percipiendum)”.
Pertanto, nel caso di specie, dall'indennità risarcitoria di seguito indicata non dovrà essere detratto quanto la ricorrente ha eventualmente percepito a titolo di prestazioni previdenziali.
8. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la società resistente deve essere condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro (una volta cessata l'astensione per maternità) - a nulla rilevando che sia cessato l'appalto al (leggi tutto)...
causa n. 213/2026 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella