... esisteun muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza chenon ecceda la sommità del muro”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le prescrizioni relative alledistanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commidell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un murodivisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicinonon subisce diminuzione di aria, luce e veduta (v. Cass. n. 18439 del 12/07/2018). Ilvicino non può impedire che si tengano piante a distanza inferiore a quella di leggedal confine se tra i due fondi esiste un muro divisorio e le piante non superanol'altezza del muro perché l'impedimento non gli darebbe alcun vantaggio” (in terminis,
Cass., sez. II, ordinanza n. 12808, del 13 maggio 2025). La ratio della norma è,
dunque, quella di impedire la compromissione del diritto di veduta da parte del vicino,
prescrizione che viene meno, nel caso - come quello di specie - in cui vi sia un muro
posto a confine fra le due proprietà. In tal caso, dunque, le prescrizioni relative alle
distanze legali degli alberi e delle piante dal (leggi tutto)...
causa n. 320/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sara Bartolini