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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7116/2026 del 30-04-2026

... debitore di € 27.361,37 esposto nell'estratto conto bancario); alla data del 2.4.2029 il saldo del conto anticipi su fatture 74729, sulla scorta dei giroconti sul conto ordinario n. 68324 delle competenze maturate, è pari a ### (come da estratto conto bancario). In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice, va dichiarato che alla data del 31.12.2020 il saldo del c/c n. 68324, oggetto di giudizio, corrisponde alla somma di euro 203.105,67 a credito della correntista (anziché euro 27.361,37 a debito della correntista come esposto nell'estratto conto bancario) e che il saldo del c/anticipi n. 74729 alla data del 2.4.2019 è pari a zero così come esposto nell'estratto conto bancario. Nei limiti dell'accertamento di tale effettivo saldo, quindi, la domanda attrice potrà trovare accoglimento, atteso che, per quanto sopra già evidenziato, non può essere accolta la domanda di ripetizione trattandosi di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio. * * * In ordine alle risultanze della ### anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio e approfondito (leggi tutto)...

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causa n. 8314/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Liguoro Anna Paola, Aldo Aratro

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1438/2025 del 14-10-2025

... l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del ### della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (così Cass. civ. n. 21344/2024). Le obiezioni degli appellanti appaiono, invece, meramente ripetitive e riepilogative, certamente recessive rispetto alle ulteriori conferme pervenute dalla consulenza tecnica d'ufficio (sull'errata determinazione dell'importo del fido del 9.03.2007, sulla sostituzione del TEG con il c.d. TEG effettivo ai fini dell'accertamento del superamento delle soglie usurarie, sulla non corretta valutazione dell'anatocismo, sull'impossibilità di includere nel computo anche il conto anticipi, non essendo in atti il contratto). Infondata è anche l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta: si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che, ai fini della valida stipulazione dell'a- pertura di credito, si può prescindere dal requisito della forma scritta qualora (leggi tutto)...

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causa n. 1668/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Labellarte Filippo, Guaglione Luciano

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 595/2026 del 23-04-2026

... di specie alla modifica apportata all'art. 120 T.U. bancario dal D.lgs. 342/99; infatti l'art. 25 di questa normativa ha introdotto un secondo comma all'art. 120 che ha attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; il ### con deliberazione 9.2.2000 ha riconosciuto la possibilità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori purché con pari periodicità). La validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dev'essere oggetto di valutazione alla luce del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che sancisce un divieto generale di anatocismo in mancanza di “usi contrari” anatocismo ammesso solo in caso di domanda giudiziale ovvero in caso di convenzione posteriore alla scadenza, con il limite degli interessi dovuti da almeno sei mesi. Gli usi a cui fa pacificamente Sentenza n. 595/2026 pubbl. il ### RG n. 398/2024 Repert. n. 556/2026 del 23/04/2026 riferimento tale disposizione sono quelli normativi, quali elementi d'integrazione della legge e che operano con riferimento al contratto sul piano degli (leggi tutto)...

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causa n. 398/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gerlando Calogero Lo Presti Seminerio

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 709/2026 del 06-03-2026

... nel caso di specie. n. 2438/2019 R.G.A.C. Sull'anatocismo bancario. Con riferimento alla pratica dell'anatocismo bancario, occorre procedere ad una sia pur sintetica ricostruzione dell'evoluzione della normativa in materia. La disciplina (per così dire, speciale) sull'anatocismo bancario - o che dir si voglia, sulla c.d. capitalizzazione degli interessi bancari - è nata dall'esigenza di regolamentare i rigidi parametri normativi dell'anatocismo fissati dall'art. 1283 c.c., innanzi ad una consolidata prassi bancaria che ha visto gli istituti di credito applicare, sin da tempi remotivi, periodi temporali di capitalizzazione degli interessi divergenti a seconda che si trattasse di interessi a credito, o a debito, del correntista. La disposizione normativa di riferimento - art. 1283 c.c. - stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo nei casi specificamente individuati dalla legge (in particolare, «solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi»). Sul punto, l'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di (leggi tutto)...

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causa n. 2438/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberto Fiocca

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1421/2025 del 26-11-2025

... verso, nei trimestri in cui vi era usura non vi era anatocismo, salvo tuttavia indicare in misura complessiva l'anatocismo per tutti i trimestri in misura di euro 19.665,41, indicando poi la misura complessiva degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese addebitate tra il 2008 e il 2015 in misura di euro 88.037,34. All'esito, poi, di un excursus sulla disciplina e la giurisprudenza di riferimento in materia di usura, capitalizzazione degli interessi, ius variandi, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta, affermato il diritto dei fideiussori di far valere la nullità delle clausole contrattuali, hanno domandato l'accertamento del fatto che “la banca sia debitrice e conseguentemente determinare l'esatto saldo conto” (v. pag. 4 non numerata) e conclusivamente: a) in ipotesi di mancata produzione dei contratti da parte della banca, di dichiarare la nullità degli stessi per mancanza di forma scritta, con conseguente non debenza di interessi, spese e c.m.s. e altro; b) di dichiarare che l'attrice è creditrice in linea accertativa “dell'importo relativo alle competenze addebitate”; c) “in caso di produzione dei contratti” di dichiarare (leggi tutto)...

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causa n. 5386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Contini

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