... aveva richiesto anche un ricovero ed un intervento in anestesia generale per effettuare la riduzione della lussazione, con inserimento di un filo metallico per via percutanea e ripristino del gesso, assumeva la responsabilità della scuola, per le seguenti ragioni:
a) carenza di vigilanza in ragione del rapporto tra numero di alunni e insegnanti non sufficiente a garantire la sicurezza, atteso che la scuola convenuta accoglieva quotidianamente circa 25 bambini per un numero di due insegnanti in servizio;
b) omessa predisposizione delle cautele necessarie ad evitare ovvero a limitare i danni, stante l'assenza di tappeti morbidi che avrebbero potuto attutire l'impatto con il terreno e di tutti i requisiti prescritti dalla direttiva ### 1176-1 2003 che si occupa delle attrezzature per aree da gioco e dei requisiti generali di sicurezza;
c) violazione del D.Lgs. 81/2008.
La ricostruzione dei fatti è stata smentita da parte convenuta, la quale ha rilevato che la mattina del sinistro i bambini erano stati suddivisi in due gruppi, formati da circa 12 bambini ciascuno, condotti nel giardino adiacente la scuola, che il gruppo in cui si trovava la minore era stato condotto in giardino (leggi tutto)...
causa n. 1671/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bova Rosa Maria