... da un escursionista in seguito ad una caduta dall'animale (Cass. civ., sez. III, 21/01/2010, 979, in Foro it. 2010, 10, I, 2706), con la precisazione che qualora il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo, e, quindi, abbia ingerenza nel governo dell'animale, il responsabile rimane pur sempre il proprietario (Cass. civ., sez. III, 17/10/2002, n. 14743).
Si discute, tuttavia, sul titolo di responsabilità ascrivibile al centro ippico.
Ora, va osservato che, per giurisprudenza pacifica, il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art.
2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito. (Cass. civ., III, (leggi tutto)...
causa n. 10098/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Stanziola Luca