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ORDINANZA sul ricorso 16729-2024 proposto da: ### elet tivamente domiciliat ###### alla VIA ### 362, presso lo studio dell'avvocato ### che, unitament e all'avvocato ### la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, G #### elett ivamente domiciliati in ###, alla ### V ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, unitamente agli ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -2- avvocati #### e #### - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro #### e #### - intimati - avverso la sente nza n. 774/2024 della CORTE #### VENEZIA, depositata il ###; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal ###. ### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 5/12/2007, ### di ### e ### di ### convenivano in giudizio dinanzi al ### ale di ### la sorella E manuela, d educendo che in data 4/9/2 006 era deceduto il padre ### di ### che con testamento olografo d el 3/2/200 0 aveva disposto di ogni sua propriet à immobil iare in favore dell a convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni , provve dendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collaz ione che in vece connotava le donazioni.
Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -3- successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli at tori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di località S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in da ta 30/3/1994, de finita c ontratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori an che la ### S.r.l., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scritt ura, definita controdichiarazione, dalle quali si evinceva che la donazione era solo parzia lmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro.
Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla ### S.r.l. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato. ### la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data ###, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la ### S.r.l. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione.
Per l'effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertam ento della simulazione relativa dei contratti di donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -4- Si costitu iva la convenuta che, previa richiest a di chiamata in causa della ### S.r.l., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società ### S.r.l., facente capo agli attori, dell'azienda appartenuta al padre.
Quindi concludeva aff inché fossero ridotte e sottop oste a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che la disp ensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento.
Si costituiva la ### S.r.l., che aderiva alla richiesta degli attori di disp orre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile appartenente al de c uius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996.
Interveniva altresì la ### S.p.A., quale detentrice del complesso immo biliare in S. Vigilio, giusta contrat to di sublocazione, e chiede va accertarsi la nullità o l'inefficacia del contratto di locazione, con l'em issione di una sent enz a ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore.
Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla ### S.r.l. ### di ### con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la doman da di si mulazione degli atti di donazi one in favore degli at tori nonché quella di accertamento dell' invalidità della revoca della d ispensa d a collazione contenuta ne l ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -5- testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la ### S.r.l. nonché della successiva integrazione del 30/3/ 1994; ha rigettato la domanda della convenuta d i accertamento che il conferimento nella socie tà ### S .r.l. dell'azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta; ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti dell a ### S .r.l.; ha rigettato la domanda della ### S.r.l. per il trasferimento ex art. 2932 relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data del 7/4/1 996, in quanto prescritta; ha dichiarato il dif etto d i interesse della ### S.p.A. a vede re accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all'accertamento della nullità degli stessi contratti; ha rigettat o la domanda sempre de lla ### io ### di accertamento della nullità o de lla simulazione assoluta d el contratto di locazione del 10/ 9/1990 e successiva inte grazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 293 2 c.c.; ha dichia rato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione d ella massa, con la specifi ca individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.
Avverso tale sentenza non definitiva proponevano appello immediato principale gli attori, c ui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -6- La Corte d '### di Venezia, con la sentenza n. 1419 d el 21/6/2016, in parziale accoglimento dell'ap pello p rincipale e dell'appello incidentale della ### S.p.A., disattendeva l'eccezione di pres crizione della domanda di simulazione degli attori, rigettando la però nel merito; rigettava l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal ### quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito.
Quanto al primo motivo dell'appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi de l ### secondo cui e ra da ritenersi prescritta la d omanda di simulazione parzial e delle donazioni ricevute dal genitore, la Corte d'### rilevava che di norma l'azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che pre suppongono l'es iste nza del contratto dissimulato.
Nella specie, l‘azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione.
Poiché l'azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità d i legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell'atto.
Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta.
Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da rep utarsi infondata. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -7- Infatti, gli attori erano stati parte dei n egozi impugnat i e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta.
Trovava quindi applicazione l'art. 1415 co. 1 c.c. che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acq uistato diritti d al titolare apparente. A seguito dell'apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione.
Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezz a della solu zione circa la possibilità di revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell'orient amento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli app ellanti, ha però rite nuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del ### alla luce de lla qualificazione della dispensa d e qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte dell a donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal do nante an che con un successivo testamento.
In relazione al terzo motivo dell'appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favo re degli attori dei miglioramenti ed interventi di manute nzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l' infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non i nvece dalla società ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -8- conduttrice (senza indicare se ed in q uali termini a tale ultima società fosse stato riconosciu to il rimborso d i tali spese), sia perché si trattav a di spe se che concernevano voci ch e non avevano nulla a che fare con interventi di manute nzione straordinaria, riguardando ope re per l'ordinaria gestione della struttura alberghiera.
Era d isatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non aveva no ragione d i dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in form a specifica dell'obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la ### S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori.
Infatti, gli stessi att ori avevano d edotto la loro qualità di legittimari pretermessi (aven do invece rivendicato la qualità d i eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l'al ienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta). ### aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramen te asseg nata agli attori.
La Corte d 'appello reputava tale conclusione insind acabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto m enzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -9- dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di ### le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell'atto di ultima volontà.
Passando ad esaminare l‘app ello incide ntale di ### di ### la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito qual e legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati o fferti elementi tali per affe rmare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la ### S.r.l. fosse simulata.
Infatti, le successive dichia razioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere co me controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante.
Le lettere al legate dal de cuiu s al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale p er attribuire loro il valore di controdichiarazione.
Inoltre, il contratto del 30/3/1 994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l'indicazione anche dell'aumento del canone.
Invece, quanto al preliminare di compravendita st ipulato con il ### in data 5 marzo 1993 , la dic hiarazione del de cuius, in merito all'ass enza di precedenti locazioni, lungi dall'essere sfavorevole al dich iarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l'alienazione di un bene privo di oneri. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -10- In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misu ra, si trattava di e lementi ch e non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il ### aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento.
In relaz ione all'appello incide ntale della ### S.r.l., la Corte d'appello ha ritenuto condivis ibile la solu zione del ### quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/199 6, sicché al momento d ella proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato.
Né pot eva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la ### avesse rilasciato idonea certificazione pe r il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva.
Inoltre, anche l'ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci ann i prima dell'introduzione della doman da, senza che potesse annettersi e fficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore.
In merit o all'appello inciden tale della ### S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l'affermazione circa la prescrizione dell'azione, att esa l'imprescrittibilità dell 'azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -11- luce deg li stessi argomenti spesi per disattendere l'omologo motivo di appello della convenuta.
Per la cas sazione di t ale sentenza h anno propost o ricorso ### di ### e ### di ### sulla base di tre motivi. ### S.p.A. e la ### S.r.l. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all'accoglim ento d el primo motivo di ricorso principale.
Questa Corte con la sentenza n. 41132 del 21 dicembre 2021 che ha accolt o il primo motivo del ricorso principale dei germani ### di ### nei limiti d i cui in motivazione, ed ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e rigettato i ricorsi incidentali; per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'### di Venezia in diversa composizione.
Il mot ivo accolto denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 c.c. nell'avere la Corte d'### riten uto inopponibile alla convenuta la simulazione de lle donazioni effettuate dal de cuius agli atto ri, e ciò pe r avere il giu dice di appello erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell'art. 1415 c.c. , e ch e alla convenuta dovesse essere asse gnata la qualità di t erza acquirente di buona fede, come t ale insuscettibile di essere pregiudicata dall'accertamento della natura ### simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti.
Questa Corte ha r itenuto il mot ivo fondato, rilevando che la successione del de cuius era re golata dal t estamento o lografo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -12- pubblicato il ###, il cui contenuto era stato interpretato, in maniera non più controversa, nel senso che l'unica erede testamentaria era la convenuta, po tendo gli attori va ntare unicamente la qualità di legatari.
Era p erciò coperto dal giudicato il fatt o che non ricorre una situazione di comunione eredit aria tra i ge rmani ### di ### il che precludeva la ste ssa possib ilità di invocare l'istituto della collazione, che nemmeno poteva essere rimesso in gioco per eff etto dei d iversi esiti che potrebbero av ere le domande di riduzione reciprocamente proposte.
I fratelli ### di ### avevano agito in riduzione quali legittimari, pretermessi nel te stamento, al fine di otte nere la riduzione delle attribuzioni testamentarie, sul presupposto che le donazioni ricevute non erano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota riservata. ### canto, la convenuta aveva inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai fratelli) che quella di legi ttimaria (on de attaccare le donazioni ste sse ne i limiti in cui risultava lesa la propria quota di riserva, non appieno soddisfatt a dalle attribuzioni testamentarie), così che la qualità di terzo doveva esserle riconosciu ta solo in relazione alla tutela specif ica dell a posizione di legittimaria.
Poiché la doman da degl i attori mirava a fa accertare la simulazione (relativa ed o ggettiva) di donazioni che ave vano trasferito la titolarità d el diritto in capo ai ricorrenti, sul presupposto che il beneficio ricevuto sarebbe inferiore rispetto a quello apparente, la conv enuta rispetto a tale domanda n on ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -13- poteva essere qualificata come terzo che abbia acquistato diritti dal titola re apparente, poiché resiste va all'avversa domanda di simulazione, non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato.
Per l'effetto la sentenza ivi impugnata è stata cassata dovendo il giudice del rinvio esamin are la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori , in relazione alla do man da de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 In conseguenza di tali considerazioni sono stati altresì rigettati i motivi di ricorso incide ntale condizio nati proposti dalla So ledad S.r.l. e dalla ### S.p.A., e finalizzati a far affermare la prescrizione dell'azione di simulazione promossa dagli attori.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, che deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d'### affermat o la vali dità della re voca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai ben i oggetto del le donazioni effettuate in favore de gli stessi ricorrenti, questa Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse al relativo acce rtamento, essendo tata esclusa la possibilità di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai figli maschi.
In merito al terzo motivo del ricorso principale che lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valor e dei beni e reditari, dei miglio ramenti e degli intervent i di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -14- donazioni in favore dei ricorrenti, la sentenza di questa Corte lo dichiarava inammissibile, in quanto non coglieva la duplice ratio che sorregge il rigetto dell'omologo motivo di appello , concentrandosi solo su di una delle ragioni giustificative addotte dal giudice di merito, senza attingere anche la secon da, e consistente nel fatto che la richiesta riguardava del le voci che nulla avevano a che fare con interventi di manu ten zione straordinaria, trattandosi pe rlopiù di spese per l'ordinaria gestione dell'albergo-locanda.
Tale accertamento non era stato oggetto di specifica censura e ciò rendeva quindi inammissibile il m otivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata.
Passando alla disamina del primo motivo del ricorso incidentale non condizionato d ella ### S.r.l., di ide ntico contenuto rispetto al primo motiv o del rico rso incidentale della ### S.p.A ., che lamentava il rigetto d ella doman da di simulazione del contratto di locazione del 19 90 e della sua successiva modific a del 1994, intercorso t ra il de cui us e la ### S.r.l., que sta Corte li riteneva inamm issibili in quanto miravano nella sostanza a sollecitare un novello apprezzamento di merito, risultato precluso in sede di legittimità.
Del p ari erano dich iarati inam missibili il secondo motivo dei ricorsi incid entali, che lamentavano il rigetto della domanda di simulazione del detto contratto di locazione, per l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, trovando applicazione nella fattispecie il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c., che preclude la denuncia del vizio di cui al n 5 dell'art. 360 c.p.c., in caso di doppia conforme. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -15- Riassunto il giudizio da Ago stino Gu arienti di ### con la richiesta di accogli mento della domanda originaria, e con la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo pubblicato in Ve rona il 29 agosto 2007 e reintegrazione della quota di legit tima, si costitui va in giudizio ### di ### che domandava l'accertamento della sussistenz a di un contratto di rendita vitalizia/mantenimento/vitalizio assistenziale tra i due fratelli maschi e il padre, con conseguente esclusione di quanto da loro ricevuto dal donatum.
Si costituiva in giudizio ### S.r.l., eccependo l'inammissibilità delle domande attoree.
A tali difese si associava ### ificio ### s.p.a. che formu lava analoghe conclusioni.
La Corte d'### di Venezia, con sentenza n. 774 del 22 aprile 2024, in parziale accoglim ento d ella domanda di simulazione proposta da ### arienti di ### e da ### di ### accertava che le donazioni a loro favore compiute dal de cuius il 4 m aggio 198 9 e il 30 marzo 1994 dissimulavano negozi di vendita misti a donazione e dichiarava le restanti domande inammissibili.
In via preliminare, ricordava che il giudizio era proseguito in primo grado dopo la pronuncia della sentenza non definitiva e che la decisione del ### che aveva escluso la sussistenza della lesione della quota di legittima era stata a sua volta impugnata in appello.
La relativa decisione era stata altresì impugnata in Cassazione, pertanto, secondo la sentenza qui gravata, il compito del giudice ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -16- di rinvio era solo quello di sostituire la sentenza non definitiva già cassata, e quindi esclusivamente di accertare se vi fosse o meno la dedotta simulazione. Al contrario, se la Cassazione avrebbe in futuro cassato la sentenza definitiva della Corte d'### allora sarebbe stato il giudice di rinvio in quella occasione designato a statuire sulla effettiva ricorrenza della lesione di legittima vantata dagli attori.
Passando alla valutazione delle simulazioni, la Corte territoriale, nell'escludere la qualità di terzi di ### e ### di ### in quanto donatari e quindi parti sostanziali degli atti di cui viene domandato l'accertamento della simulazione, riteneva che entrambe le donazioni ricevute fossero in realtà dei contratti di vendita misti a donazione.
Con riferimento alla prima donazione del 4 maggio 1989 il giudice di rinvio rinv eniva la prova del negozio dissim ulato esclusivamente nella scheda testamentaria del 4 febbraio 1998 alla quale attribuiva natura di controdichiarazione, atteso che il de cuius ricordav a che aveva ricevuto dai figli la somma di £ . 700.000.000.
Si tratt ava di atto che, sebben e non coevo all'atto simula to, proveniva dal testatore, e cioè dal soggetto contro il cui interesse era redatta, dovendosi perciò ritenere che la donazione in esame fosse in parte avvenuta a titolo oneroso, per l'importo riferito dal de cuius.
Il caratte re parzialmente simu lato della seconda donazione del 1994 era ricavato dalla controdich iarazione, dall'accordo simulatorio e dal contratto dissimulato che erano stati approntati dalle parti, emergendo che in corrispettivo della villa gli attori si ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -17- obbligavano a compiere un pagamento per conto del genitore ed a ver sargli un vitalizio . Il pagame nto ammontava ad £. 1.106.945.000, e risulta che fu versata la somma mensile di £. 101.000.000 dal 1994 al 2004, risultando t uttavia versata una somma di importo notevolmente inferiore rispetto al reale valore dell'immobile alienato.
Le altre somme che il de cuius riferiva di avere ricevuto erano da imputare a diverse causali, e p recisamente costituivano il corrispettivo della concessione di beni in godimento a terzi. 2. Per la cassazione di tale sentenza la società ### S.r.l. ha proposto ricorso basato su quattro motivi. ### di ### e ### di ### resistono con controricorso contenen te ricorso incidentale articolato in un motivo.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d i inammissibilità del ricorso per la pretesa nullità della notifica, in quanto la relata della n otifica o perata ai sensi della legge 53/1994 non conterrebbe il codice fiscale della ricorrente.
Questa Corte, nell a sua pi ù autorevole composiz ione ha affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica c ertificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determin ato così il raggiungimento dello scopo legale, ed è stat o quindi affer mato che costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di ### dell a dizione "notificazione ai sensi della legge n. 5 3 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -18- essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfe zionamento d ella notifica (Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620).
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla pred isposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale princ ipio di san atoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18402/2018). 4. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1416 e 2735 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore probatorio della simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché si tratti di atto mortis causa non consegnato alle altre parti che h anno redatto l'atto asseritament e simulato e n on possa, quindi, ritenersi una valida “controdichiarazione”.
In particolare, a parere della ricorrente, la mancata consegna del testamento ai figli ### e G uariente ### di ### zone non permettere bbe di attribuirgli valore probatorio della natura anche solo parzialmente simulata della donazione in questione.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ravvisato nelle dichiarazioni contra se contenute nel testamento, relativament e alla prima donazione effettuata dal de cuius in favore d ei figli, il carattere di controdichiarazione, circa l'ammontare delle somme che avrebbe ricevuto quale parziale corrispettivo della alienazione dei beni, sul presupposto, esplicitamente dichiarato che l'atto era da intendersi tale da dissimulare una vendita mista a donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -19- In primo lu ogo, o ccorre evidenziare che que sta Corte aveva demandato al giudice di rinvio di procedere all'accertamento dell'eventuale simulazione ### delle donazioni ricevute dai figli maschi (in vista dell'effettiva determinazione del donatum e del valore d elle donazioni ch e andavano imputate ex se), dovendo altresì verificare se gli stessi potessero o meno avvalersi delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., in ragione dell'esercizio dell'azione di simulazione in via strumentale al riconoscimento della lesione della quota di riserva, oppure se, in ragione della loro partecipazione agli atti quali donatari, la prova della simulazione dovesse avvenire con i limiti invece posti dallo stesso art. 1417 c.c. ai contraenti.
La Corte d 'appello nella decisione impugnata, alla pag. 20, ha risolto il dubbio a favore d ella seconda opzione, ed h a qu indi escluso che la pr ova della nat ura parzialm ente dissimulata potesse avvenire in via p resuntiva, a vendo tuttavia riscon trato l'esistenza di controdichiarazioni provenienti dal donante, e tali da consentire di affermare il carattere p arzialmente oneroso di entrambi gli atti di liberalità. ### della Corte distrettuale circa l''applicabilità anche agli atti in esame dei limiti alla prova della simulazione prescritti per le parti n on è stata ogge tto di censura da part e dei controricorrenti, così che la stessa deve ritenersi ormai vincolante tra le parti.
Quanto al riconoscim ento d ella controdichiarazione nella dichiarazione contenuta nel t estamento (definita in sent enza lettera-testamento) del 4 febbraio 1998, occorre rilevare che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -20- effettivamente, alla luce del suo tenore, la qualif icazione nei termini approvati dal giudice di rinvio si palesa corretta.
Anche di recente è st ato, infa tti, affermato ch e la controdichiarazione costituisce atto di accertame nto o di riconoscimento scritto privo di carattere ne goziale e non si inserisce, come elemento essen ziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coe va all'atto simulato, m a nemmeno è necessario che proveng a da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta. ( Cass. 239/2025; Cass. n. 6357/2019).
La difesa della ricorrente si richiama però ad alcuni precedenti di questa Corte nei quali ai requis iti sopra indicati si aggiunge la necessità che la contro dichiarazione debba an che essere consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (si citano al riguardo Cass. n. 8057/2 023, Cass. n. 12 709/1992; Cass. n. 4410/1998).
Ad avviso de l Collegio, se p er la ricorre nza di una controdichiarazione si palesa necessaria la provenienza d alla parte contro il cui interesse è pred isposta, deve però reputarsi che il riferimento alla consegna non rivesta carattere altrettanto coessenziale per la qualificazione della dichiarazione nei termini esposti.
Trattasi a ben vedere di un passaggio mo tivazionale che vi ene tralaticiamente ripetuto in tutti i vari precedenti richiamati dalla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -21- difesa della ricorre nte, e che tal volta non assume, in relazione alla specificità della vicenda sottoposto all'esame di questa Corte, alcuna rilevanza particolare.
Il riferimento alla consegna deve ragionevolmente essere inteso nel senso che, affinché emerga la prova della controdichiarazione unilateralmente predisposta dal contraente nei cu i confronti produce effetti svant aggiosi, deve essere in possesso delle controparti, poiché solo in t al modo ne è possibile l'emersione anche in sede processuale, così che si è tratta dalla necessità che l'atto sia posto a disposizione del giudice (e normalmente a cura della parte che non ne è autrice), anche il corollario che di norma la controd ichiarazione debba essere consegnata alle parti avvantaggiate dal suo contenuto.
Ma se la consegna è lo strumento ordinario attraverso il quale il documento rientra nella disponibili tà degli interessati, nulla esclude che la controdichia razione, ove effett ivamente resa, possa del pari essere valutata dal giudice se la sua acquisizione sia avvenut a aliunde, non apparendo la mat eriale consegna costituire un necessario requisito di efficacia dell'atto.
Quanto al testamento, se nei confronti dei terzi potrebbe porsi un problema di idone ità dello st esso a fornire la prova della data certa della dichiarazione (cfr. Cass. n. 18131/2006, quanto alla controdichiarazione contenuta in un testamento ma opposta ad un fallimento), tuttavia la circostanza che lo stesso sia rivolto nei confronti dei chiamati e dei legatari (quali risultano essere sia la dante causa della ricorrente che i ricorrenti incidentali) consente di rinven ire nella successiva pubblic azione dell'atto di ultima volontà una modalità di esternazione del suo contenuto alle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -22- controparti del negozio parzialmente simulato idonea a garantirne la conoscenza secondo modalità del tutto assimilabili a quelle che può assicurare la consegna. Conforta tale convi nciment o anche l'ulteriore circostanza che, come riferito in sentenza, il testamento contenente la controdichiaraz ione era stato predisposto in forma di lettera, risultando quindi anche formalmente indirizzata nei confronti dei suoi successibili, denotando quindi l'intento del dichiarante di mettere a conoscenza i destinat ari de l contenuto delle sue volontà, ivi inclusa quella avente carattere di controdichiarazione. 5. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1416, 2735 e 1350 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 , n. 3, c.p.c. pe r ave r la Corte territ oriale erroneamente riconosciuto valore probatorio d ella simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, pur in presenza di un negozio asseritamente dissimulato avente requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge pacificamente non rispettati d alle parti nel momento della stipula della donazione asseritamente simulata. In particolare, non sarebbe stato prodotto in causa alcun documento coevo alla donazione del 4 maggio 1989 che attesti che, in quella data, le parti avevano inteso simulare il negozio effettivamente posto in essere.
A parere della ricorrente, anche volendo consid erare il testamento come una controdichiarazione ciò non sanerebbe, a posteriori, l'assenza dei requis iti di forma e sostanza che il negozio asseritamente dis simulato avrebbe dovuto avere al momento della stipula di quello simulato.
Il motivo è infondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -23- Nella vicenda, a differenza di quanto di norma avviene, e cioè che un atto oneroso dissimula una donazione, così che per assicurare il rispe tto della prescrizione di cui all'art . 1414 co. 2 c.c. , è necessario che l'atto simulato abbia i requisiti di forma prescritti per l'atto d issimulato (e ci oè la redazione in forma di atto pubblico anche della vendit a simulata), si assume che una donazione formale, e q uindi predisposta secondo i requisiti formali imposti dall'art. 782 c.c., sarebbe parzialmente simulata, in quanto le parti avrebbero inteso dissimulare una vendita mista a donazione.
Il requ isito formale prescritto per l'atto simulato assicura pe rò anche il rispett o delle prescrizioni formali imposte per l'at to dissimulato così che deve escludersi che ricorra la dedotta violazione della forma ad substantiam (cfr., ex multis, Cass. 18049/2022, secondo cui nella simulazione il requ isito della forma scritta "ad subst antiam" d eve essere rispet tato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può e ssere anteriore o contemporaneo al contratto si mulato, ma non posteriore ad esso - va prova to, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essend o espressione della "voluntas simuland i", m a atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idone o mezz o di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'acc ordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem").
Ma se il soddisfac imento dei requisiti di forma prescritti per il negozio dissimulato può essere garantito dalla forma con la quale ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -24- è redatto il negozio simulato, non può avere adesione il principio al quale si richiama la difesa della ricorrente, secondo cui ove il negozio simulato abbia determinati requisiti di form a anche la controdichiarazione dovrebbe soddisfarli.
Si richiama a tal fine Cass. n. 24950/2020, e si riportano alcuni passaggi, dai quali la ricorrente trae la suddetta regola, ma sulla base di u n person ale interpretaz ione che però non è in alcun modo confortata dalla lettura della sentenza richiamata.
Premesso che nella fattispecie delibata da questa Corte nel citato precedente si poneva essenzialme nte un problema di certezza della data della controdichiarazione ai fini della sua opponibilità alla curatela fallimentare, il ragionamento ivi sviluppato è sempre collegato alla affe rmazione secondo cui, ove il contratto dissimulato preveda la forma scritta ad subs tantiam, anche la controdichiarazione debba avere tale form a, ma non si spinge fino al punto di pret endere che la forma debb a essere la medesima del negozio simulato.
Ciò equivarrebbe, nel ragionamento della ricorrente, a pretendere che, poiché si assume la simulazione parziale di una donazione, anche la controdich iarazione dovre bbe rivestire i requisiti di forma previsti per la donazione e cioè la forma dell'atto pubblico.
Ma tale conclusione van ificherebbe in radice la stessa fu nzione della simulazione che è appunto quella di occultare il reale intento dei contraenti , e ciò in quanto imporre che anche la controdichiarazione abbia la forma prescritta per la donazione renderebbe evidente all'esterno quello che è il reale intento delle parti, vanificando l'accordo stesso. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -25- Va, pertanto , data continuità al principio af fermato da questa Corte, secondo cui la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di form a scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad subst antiam" p er l'atto del la cui simulazione si tratta, poic hé le cont rodichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono d estinate a restare segrete e po ssiedono , quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificaz ioni dei patti, le quali implicano u n nuovo accordo, modificati vo del preceden te, realmente voluto e concluso (Cass. n. 18204/2017, che ha statuito che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta; conf. Cass. n. 18049/2022; Cass. n. 3605/1971).
Il motivo va pertanto rigettato. 6. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1416, 2735 e 2697 c.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore di “prova piena” alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché non supportata da altri elementi di prova. ### la ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto negare la natura simu lata del la donazione in qu anto non solo mancherebbe il requisito di forma richiest o per legg e per il negozio asseritamente dis simulato al momento del perfezionamento di quello asseritamente simu lato, ma an che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -26- perché la dich iarazione in q uestione sarebbe talmente vaga - priva di d ata e n on circostanziata - e contrasta nte con il materiale probatorio da far ritenere che il de cuius abbia voluto effettuare i pagamenti in favore de i figli solo successivamente alla donazione del 4 maggio 1989.
Il giu dice del rinvio non avrebbe potuto rico noscere piena efficacia probatoria alla s uddetta dichiarazione, ma avrebbe dovuto valutarla nel contesto di tutte le al tre emergenz e processuali, che invece non sono state valutate.
Il motivo è inammissibile.
Il mot ivo non contiene alcuna denuncia del p aradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto un'erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, ci oè attribuendo l'onus probandi a u na parte diversa da quella che ne era onerata secondo le rego le di scomposizione della fattispe cie basate sulla d ifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni, m entre per d edurre la violazione de l paradigma dell'art. 11 5 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la rego la di cui alla norma, cioè dichiarando di non do verla osservare, o contraddicendola implici tamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativ a al di fuori dei casi in cu i gli sia ricon osciuto un ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -27- potere officioso di dispo sizione del mezzo prob atorio (fer mo restando il dovere di consid erare i fat ti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attrib uendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consent ita dal paradigma dell'art. 11 6 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass., Un., n. 16598/2016).
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia post o a fondamento d ella decisione prove no n introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorr ere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia at tribuito mag gior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assen za di diversa indicazione n ormativa - secondo il suo "pru dente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a d una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -28- differente risultanza probatoria (come , ad esempio, valore di prova legale), op pure, qualora la pro va sia soggetta ad una specifica regola di va lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez zamento , mentre, ove si deduca che il giudic e ha solamente male e sercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
La formulazione del motivo, per la sua genericità, oltre che per il richiamo alla necessità che anche la controdichiarazione dovesse avere i requisiti formal i della donazione (affermazione q uesta smentita con il rigetto del secondo motivo di ricorso), si palesa del tutto generico, ed inidoneo a palesare le violazioni di legge che pur de nuncia, risolve ndosi a ben vedere in una contrapposizione del convincimento personale d ella ricorrente a quello offerto dal giudic e di merito, q uanto all'app rezzamento della rilevanza prob atoria della dichia razione resa dal de cuius nella scheda test amentaria, sollecitando questa Corte ad un'inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie. 7. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1417 e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente accertato il carattere parzialmente simulato della donazione del 30 marzo 1994 e l'intervenuto pagamento da parte di ### e ### di ### di una somma inferiore rispetto a quella da ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -29- loro indicata, nonostante l'insussistenza di qualsiasi tipo di prova dell'an e del quantum di quan to fosse stato effettivamen te corrisposto di tale importo dagli odierni controricorrenti.
Il giud ice del rinvio avrebbe altresì errat o nel fondare l'interpretazione letterale dell'atto ne goziale solo sul senso letterale delle pa role, limitandosi ad un a considerazione atomistica delle singole clau sole, senza procedere ad una interpretazione sistematica delle st esse, coordinandole armonicamente tra loro.
Il motivo risulta parimenti inammissibile, proprio alla luce delle considerazioni svolte in occasione della disamina del motivo che precede.
La critica si risolve in una censura all'apprezzamento della portata probatoria delle quietanze versate in atti, assum endosi che le stesse non sarebbero unicamente riferibili all'adempimento delle prestazioni che i donatari si erano impegnati a compiere in favore del donante.
Trattasi però di una censura che attinge una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito, che ha invece riten uto di poter ricollegare le stesse alla vicenda per cui è causa.
Né appare rilevante la circost anza che non emerga quant o ognuno dei donatari abbia personalmente corrisposto al genitore per effett o dei pagamenti attestati d alle quietanz e, volta che, essendo stata effettuata la donazione del 1994 congiuntamente ed in pari quote a favore dei due fratelli, l'assenza di indicazioni circa la provenienza del denaro di cui si attesta la ricezione delle quietanze, impone di ritenere ch e lo stesso provenga in pari misura da parte dei donatari, così che , ai fini d el successivo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -30- calcolo del valor e della don azione da imputare e x se ai sensi dell'art. 564 c.c., si dovrà tenere conto per ognuno dei donatari del valore d el bene donato , al netto del 50% delle somme corrisposte al donante (emergendo dalle quietanze che la ### provvedeva all'adempimento per co nto e nell'interesse dei controricorrenti).
Infine, del tutto generica si palesa la denuncia di violazione delle regole ermeneutic he, non avendo in alcun modo la ricorrente dedotto in che termini l'esegesi che la Corte d'### ha offerto degli accordi paralleli all'atto di donazione del 1994 si palesi come del tutto implausibile.
Il ricorso principale è perciò rigettato. 8. Il prim o ed unico motivo di ricorso incid entale denunci a la violazione, e comunque la falsa applicazione, degli artt. 112, 336, co. 2, e 384 c.p.c. in relazione 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per aver il giud ice del rinvio omesso di considerare gli effetti della riforma della sentenza non definitiva sulle statuizioni dipendenti della sentenza definitiva, nonché per aver omesso di pronunciarsi su tutte le domande spiegate dagli odierni controricorrenti e, in particolare, sulla domand a di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.
In particol are, secondo il controricorrente , la Corte territoriale non avrebbe dovuto trascurare le implicazioni che l'accertamento della simulazione d elle donazioni ha avuto sulla ricognizione dell'intero patrimonio ereditario e sulla conseguente sorte de lle domande di riduzione.
Il motivo è fondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -31- Come statuito da questa Corte nella decisione del ricorso trattato alla medesi ma udienza (RG n. 23558 /2021), ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'### di Venezia n. 1788 del 10 luglio 2020 , che aveva deciso sulla domanda di riduzione su lla scorta d elle statuizioni di cui alla sentenza definitiva del ### di ### che a sua volta si era adeguata a quanto deciso con la sentenza non definitiva dello stesso ### n. 202/2013, l'avvenuta cassazione della sentenza della Corte d'### n. 1419/2016 con la pronuncia di questa Corte n. 41132/2021, ha determinato la caducazione della sentenza della Corte d'ap pello pronuncia ta sulla sen tenza definitiva del ### In particolare , è stato rilevato ch e, conforme mente alla giurisprudenza di questa Corte, la caducazione op era in via automatica ed è rilevabile anche ex officio, così che non si palesa la necessit à di dover cassare la sent enza travolta p er effetto dell'annullamento della pronuncia che ne costituisce il necessario antecedente, trattandosi di un effetto automatico previsto dalla legge.
Ciò comporta che la sentenz a in questa sede ###ata, una volta avvedutasi, proprio per effetto del compito che le era stato assegnato quale giudice di rinvio, che la sentenza di questa Corte n. 41132/2021 aveva travolto anche la sentenza n. 1788/2020, avrebbe dovuto, una volt a accertata la natura parzialmen te simulata delle donazioni effettuate a favore degli attori, verificare se, alla luce di tale giudizio, sussisteva la lesione della quota di riserva lamentata dagli attori. Poiché la sentenza n. 1788/2020 era ormai caducata (non essendo necessario a tal fine una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -32- formale statuizione di cassazione), il giudice di rinvio avreb be dovuto procedere immediat amente alla decisione a nche sulla domanda di riduzione (essendo stata caducata anche quella a suo tempo assunta dalla pre cedente sentenza della Corte distrettuale).
In accog limento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d'### di Ven ezia, in diversa composizione, affinché, t enuto conto di quanto accertato in ordine al carattere parzialmen te simulato delle donazioni effettuate dal de cuius in favore di ### di ### e ### , verifichi se, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni testamentarie, ricorra o meno la lamentata lesione delle quote di legittima dei donatari. 9. Al giudice di rinvio, come sopra designato, è altresì devoluta la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di merito e dei due giudizi di legittimità. 10. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare att o - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazion e del bilancio annuale e plurienn ale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte d ella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte acc oglie il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il ricorso principale , cassa la sentenza ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -33- impugnata in relazione al mo tivo accolto, con rinvio alla Corte d'### di Venezia, in diversa comp osizione, che provvederà anche sulle spese dei giudizi di merit o e dei du e giudizi di legittimità.
Ai sens i dell'art. 13, co. 1 quater, del d .P.R. n. 115 /20 02, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da p arte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso princip ale a norma de ll'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nella camera di consiglio della ### a ### civile, in data 24 giugno 2025. ###