blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15702/2025 del 12-06-2025

... indiviso del predetto immobile. ### tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia ### la casa di abitazione; al figlio ### altro immobile in ### in catasto al F. 14 mapp. 404 (### n. 44), oltre all'area edificabile in località ### infine al figlio ### il terreno in località ### Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice ### aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia ### l'unico cespite caduto in successione (l'immobile sito in ### corso ### n. 29, per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli. Chiesero, quindi, che venisse aperta la successione di ### e di ### venisse dichiarata la nullità o l'annullamento delle disposizioni testamentarie della ### per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, fosse accertato che l'unico cespite ereditario era costituto dalla casa in #### n. 29, disponendo la riduzione della disposizione testamentaria, nella misura di legge, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili. In contraddittorio con ### dopo aver istruito la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### composta dagli ###mi Sig.ri Magistrati: #### 22/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2023 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende.   -RICORRENTE contro ### elettivamente domiciliato in ### GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE ### di CAGLIARI 146/2023, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal #### 1. ### e ### convennero in giudizio davanti al Tribunale di Oristano la sorella ### domandando lo scioglimento della comunione ereditaria del padre ### in data ###, e della madre ### in copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 2 di 5 data 7.11.2014. Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l'intero, l'immobile sito in #### n. 29, che il padre aveva personalmente riscattato dalla ### nel 1968. A seguito del decesso di ### la moglie ### era divenuta titolare della quota di 1/3 e i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile. ### tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia ### la casa di abitazione; al figlio ### altro immobile in ### in catasto al F. 14 mapp. 404 (### n. 44), oltre all'area edificabile in località ### infine al figlio ### il terreno in località ### Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice ### aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia ### l'unico cespite caduto in successione (l'immobile sito in ### corso ### n. 29, per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli. Chiesero, quindi, che venisse aperta la successione di ### e di ### venisse dichiarata la nullità o l'annullamento delle disposizioni testamentarie della ### per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, fosse accertato che l'unico cespite ereditario era costituto dalla casa in #### n. 29, disponendo la riduzione della disposizione testamentaria, nella misura di legge, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili. 
In contraddittorio con ### dopo aver istruito la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 464/20 il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, dichiarò la parziale nullità del testamento olografo di ### morta a ### il 7 novembre 2014, rigettò le domande di riduzione, ritenendo assorbita la domanda subordinata di divisione; dichiarò lo scioglimento della comunione copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 3 di 5 ereditaria sul bene unico relitto da ### morto a ### il 14 aprile 1985, con la successione per legge dei figli #### e ### nelle rispettive quote. 
La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, in accoglimento della domanda di divisione dell'asse materno proposta da ### e che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita, suddividendo tra i tre eredi le somme che la Corte distrettuale ha ordinato a ### e ### di conferire alla massa a titolo di collazione in virtù delle donazioni indirette ricevute dalla de cuius. 
Per la cassazione della sentenza ### e ### hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso #### delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ravvisandone la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Su istanza di ### che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto evidenziato che a pag. 2 del ricorso è preannunciata la proposizione di tre autonome censure, ma che l'impugnazione illustra ed argomenta, da pag. 15 e ss., solo la prima di esse, non potendo ritenersi ritualmente proposte anche le altre, mancanti dell'esposizione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.  2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione art.  111, comma sesto, ### e 737 c.c., sostenendo che la condotta di ### consistente nel non aver proposto opposizione al decreto pretorile che aveva riconosciuto al figlio ### l'usucapione del terreno edificabile, non poteva integrare una donazione indiretta poiché la de cuius non poteva vantare alcun diritto sul bene, intestato ad un terzo (###, per cui il controvale dell'immobile non poteva essere oggetto di collazione.  copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 4 di 5 Il motivo è palesemente infondato. 
Come riconoscono gli stessi ricorrenti, l'esistenza di una donazione indiretta dell'immobile da parte della ### in favore del figlio era stata esplicitamente dichiarata dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 15 e 18), affermando che la volontà della ### di non opporsi alla pretesa usucapione aveva costituito un atto di liberalità, non eliso dall'intervenuto acquisto del bene a titolo originario da parte del ### (cfr. anche sentenza di appello pag. 8) in adesione alle deduzioni di ### che aveva chiesto di disporre la divisione, tenendo conto anche di tali donazioni indirette ricevute dai fratelli. 
Proprio in considerazione di tali donazioni il giudice di primo grado aveva escluso che le disposizioni testamentarie di ### fossero lesive dei diritti del legittimario, affermando che questi aveva ricevuto a titolo di liberalità beni di valore superiore alla quota indisponibile. 
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale ### la sentenza, relativamente alla specifica questione di merito concernente l'esistenza della liberalità indiretta su cui il tribunale aveva pronunciato e che era risultata decisiva per escludere la lesione di legittima e per respingere la domanda di riduzione rispetto alla quale era risultato soccombente. 
In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di ### con rigetto dell'unico motivo di ricorso formulato da ### Poiché l'impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis, cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96, c.p.c., con conseguente condanna del solo ricorrente ### al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 5 di 5 € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; s.u. 27947/2023). 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte di ### rigetta il ricorso di ### condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché il solo ### al pagamento di € 2500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore importo di € 2000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di ### del giorno 22.5.2025.  #### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. #### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del suesteso titolo esecutivo unito in unico documento per complessive 5 ### pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 23570/2023 R.G. Corte di ### di ### dal quale è stato estratto. ### 31 ottobre 2025
Avv. ### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### Talu

causa n. 23570/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Di Virgilio

M
4

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1576/2025 del 03-11-2025

... aderendo alle domande della sorella ma chiedendo l'annullamento anche di una donazione fatta a costei dal padre; - il Tribunale di ###, con sentenza non definitiva n.ro 300/1992 e con sentenza definitiva n.ro 418/2002, disponeva l'annullamento del testamento e di tutte le anzidette donazioni e procedeva allo scioglimento della comunione tra i tre eredi in forza di successione legittima, formando tre porzioni di beni immobili, comprensive anche dei cespiti già oggetto degli atti dispositivi annullati, da assegnare a ciascuno dei condividenti mediante sorteggio; condannava inoltre ### a corrispondere a ciascuno degli altri eredi l'importo di euro 241.967,30, quale quota di rispettiva spettanza (1/3), dei frutti civili da lui percepiti sia sui beni ricevuti in donazione sia su quelli, facenti parte del relictum, che aveva amministrato dopo la morte del padre; condannava ### a corrispondere all'attrice e all'interveniente i frutti percepiti sul bene ricevuto in donazione; compensava integralmente tra le parti le spese di lite; - ### e ### proponevano appello, contestando l'annullamento del testamento e delle donazioni; resistevano le controparti; questa Corte, in riforma delle pronunce emesse (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### - composta dai magistrati: 1) Dott.ssa ### rel. est.  2) Dott. ### 3) Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 947/2023 del ### degli #### nata a #### il ### (C.F.: ###), #### nato a ### il ### (C.F.: ###) e #### nata a ### il ### (C.F.: ###) - tutti quali eredi di ### nato a #### l'11/05/1932 ed ivi deceduto il ### (C.F.: ###), e ### anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. ### attori in riassunzione ### nato a ### il ### (C.F.: ###), n.q. di erede di ### nata a ### il ### e deceduta a ### di ### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### convenuto in riassunzione ### nato a ### il ### (C.F.: ###), n.q. di erede di ### nata a ### il ### e deceduta in ### di ### il ###; ### nato a ### il ### (C.F.: ###); convenuti in riassunzione, contumaci ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Appare opportuno premettere una sintesi dello sviluppo del processo: - con citazione notificata l'8.9.1983 ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### il fratello ### e la di lui figlia, ### chiedendo che, previa declaratoria di invalidità, per incapacità di intendere e di volere del disponente, sia del testamento pubblico del 3.4.1979 del padre, ### deceduto il ###, che delle donazioni da costui fatte ai convenuti, fosse dichiarata aperta la successione legittima del de cuius, con inclusione nell'asse ereditario anche dei beni donati; in subordine, chiedeva la collazione di tutte le anzidette donazioni e, in via ulteriormente gradata, la reintegrazione della sua quota di eredità; resistevano i convenuti; interveniva in giudizio il terzo germano, ### aderendo alle domande della sorella ma chiedendo l'annullamento anche di una donazione fatta a costei dal padre; - il Tribunale di ###, con sentenza non definitiva n.ro 300/1992 e con sentenza definitiva n.ro 418/2002, disponeva l'annullamento del testamento e di tutte le anzidette donazioni e procedeva allo scioglimento della comunione tra i tre eredi in forza di successione legittima, formando tre porzioni di beni immobili, comprensive anche dei cespiti già oggetto degli atti dispositivi annullati, da assegnare a ciascuno dei condividenti mediante sorteggio; condannava inoltre ### a corrispondere a ciascuno degli altri eredi l'importo di euro 241.967,30, quale quota di rispettiva spettanza (1/3), dei frutti civili da lui percepiti sia sui beni ricevuti in donazione sia su quelli, facenti parte del relictum, che aveva amministrato dopo la morte del padre; condannava ### a corrispondere all'attrice e all'interveniente i frutti percepiti sul bene ricevuto in donazione; compensava integralmente tra le parti le spese di lite; - ### e ### proponevano appello, contestando l'annullamento del testamento e delle donazioni; resistevano le controparti; questa Corte, in riforma delle pronunce emesse in primo grado: a) con sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 dichiarava la validità dell'atto mortis causa e degli atti di liberalità, decisione che trovava sugello nella pronuncia n.ro 22014/22 della Suprema Corte; b) con altra decisione non definitiva, la n.ro 338/2015, ricostruiva nuovamente l'asse ereditario, procedendo alle operazioni di collazione/prelevamento e determinando i beni immobili residui da dividere; c) con pronuncia definitiva n.ro 1766/2015 stabiliva la divisione dei beni in questione mediante vendita all'incanto, regolava i conguagli in denaro nascenti dalle operazioni di collazione e “confermava nel resto” la sentenza n.ro 418/2002, ponendo le spese occorse per la divisione a carico della massa e compensando integralmente quelle residue; rigettava la domanda proposta dagli appellanti di condanna della originaria attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.; - ### e ### adivano la Cassazione istando per la riforma della sentenza n.ro 338/2015; resisteva ### chiedendo la conferma della sentenza impugnata; rimaneva intimato ### con ordinanza n.ro 14193/22 la Suprema Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando inammissibili i restanti, ha cassato “in relazione al motivo accolto” la anzidetta sentenza e, per l'effetto, anche la n.ro 1766/2015, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per nuovo giudizio anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite. 
Il processo è stato tempestivamente riassunto da #### e ### tutti quali eredi di ### nelle more deceduto, e l'ultima anche in proprio. 
Si è costituito ### co-erede di ### Sono rimasti contumaci ### citato quale altro erede della originaria attrice, e ### La causa, dopo il supplemento di c.t.u. richiesto all' arch. S. Verace, già nominato come ausiliario nel giudizio di appello, è stata assunta in decisione in data 10-11 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..  ******************* 
Il rinvio del giudizio disposto dalla Suprema Corte è finalizzato, innanzitutto, a procedere ex novo alle operazioni di collazione/prelevamento sulla scorta dei principi da essa indicati e, quindi, alla divisione dei beni residui tra gli eredi testamentari.  ### remittente, dando per assodata la definitività dell'accertamento della validità del testamento e delle donazioni, ha richiamato alcuni passaggi valutativi della sentenza impugnata ritenuti coperti da giudicato interno in quanto non fatti oggetto di censura, che posso sintetizzarsi nei termini che seguono: 1) la azione di riduzione proposta in origine da ### doveva considerarsi “abbandonata”; 2) tutte le donazioni fatte dal padre al figlio ### erano state dispensate dalla collazione, a differenza della donazione effettuata a favore di ### 3) il testatore aveva inteso attribuire ai tre figli la quota di legittima e, in aggiunta, a ### anche la disponibile. Ha accertato, tuttavia, che i giudici di appello della sentenza n.ro 388/2015 avevano calcolato in modo erroneo la quota disponibile, operando in modo non corretto la riunione fittizia prevista dall'art.556 c.c., la quale andava curata in conformità ai seguenti principi: “la riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è necessariamente legata all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile “; “ ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario “; “ la dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile“. 
Nel rispetto di tali premesse e avvalendosi delle incontroverse valutazioni estimative dei vari cespiti che aveva già compiuto nel grado di appello, il c.t.u. ha quindi determinato in € 525.535,99 il valore complessivo, all'epoca della apertura della successione, degli immobili oggetto della riunione fittizia.
Per completezza, va precisato che il riferimento, ribadito nel conclusum dell'atto di citazione in riassunzione, a “spese di manutenzione straordinaria e migliorie” asseritamente effettuate da ### su taluni dei beni oggetto della riunione fittizia e che sarebbero da detrarre dal valore complessivo, non ha trovato alcun riscontro nel compendio processuale. 
Il c.t.u. ha poi individuato, applicando il disposto dell'art. 537 co.2 c.c., la quota disponibile, dell'importo di € 175.178,66, e la quota di legittima, ammontante ad € 116.785,78. ### (oggi i suoi eredi) ha, quindi, diritto alla sua quota di legittima e alla quota di disponibile da calcolarsi, però, come parimenti precisato nella ordinanza remittente, al netto del valore, pari ad € 33.205,60, del bene donato all'estraneo (ossia alla di lui figlia, ### non chiamata alla successione) che grava “per definizione” sulla disponibile. La quota spettante al predetto è, quindi, pari a: € 116.785,78 + (€ 175.178,66 - € 33.205,60) = € 258.758,84. 
Poiché il valore dei beni che ### ha ricevuto in donazione - pari complessivamente ad € 195.875,88 - è inferiore alla quota di legittima a lui riservata ed alla quota disponibile al netto della donazione fatta dal de cuius alla nipote, il predetto erede deve ricevere beni per il valore di € 62.882,96 (€ 258.758,84 - € 195.875,88). 
Al contrario, ### (oggi gli eredi) ha ricevuto in donazione dal de cuius beni di valore complessivo, pari ad € 122.592,40, maggiore rispetto alla quota di legittima a lei riservata, ed essendo costei tenuta anche alla collazione, da effettuarsi per “imputazione”, dovrà versare alla massa l'eccedenza pecuniaria di € 5.806,62 (€ 122.592,40 - € 116.785,78). ### che non ha ricevuto dal padre alcun bene in donazione, ha diritto a prelevare beni per un valore equivalente alla quota di legittima a lui riservata. 
Muovendo da tali premesse, non contestate dalle parti costituite, il c.t.u. ha, quindi, proposto di attribuire a ### i seguenti beni, presenti nel relictum: - magazzino sito nel Comune di ### via L. Pirandello n. 10, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 444, sub 9 (valore 12.425,96); - magazzino sito nel Comune di ### via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6, p.lla 469, sub 55 (valore 11.090,92) - appartamento sito nel Comune di ####, C.da Romito, piano seminterratofg. 39, p.lla 936, sub 2 (valore 30.006,15); - appezzamento di terreno sito nel Comune di ####, C.da Romito, fg. 39, p.lla 353 (valore 1.639,86); - appartamento sito nel Comune di ####, ### I n. 26, primo piano - fg. 
MU, p.lla 757, sub 11 (valore euro 39.003,09); - appezzamento di terreno sito nel Comune di ####, C.da Caldura - fg. 7, p.lle 313, 314, 316, 317 (valore 17.959,79); - una quota parte, pari ad € 4.660,01, della somma del conguaglio dovuto da ### La composizione di tali beni va condivisa, in quanto “mista” (unità immobiliari, di cui due aventi una certa valenza economica, e terreni) e tale da ridurre al minimo il conguaglio in denaro.
I beni che residuano all'esito dei prelevamenti in favore di ### vanno attribuiti a ### colmando così la maggior quota di sua spettanza, e sono i seguenti: 1) magazzino sito nel Comune di ### via A. Gramsci n. 53/55, piano terra - fg. 6, p.lla 469, sub 41; 2) magazzino sito nel Comune di ### via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla 469, sub 54; 3) magazzino sito nel Comune di ### via ### snc che fa parte del fabbricato con accesso da via ### n. 23, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 90000, sub 21 ; 4) appartamento sito nel Comune di ### ( PA ), via ### n. 16, primo piano - fg. MU, p.lla 375, sub 3; 5) quota parte della somma di denaro che dovrà essere versata da ### quantificata in €. 1.146,62. 
Va precisato che sui conguagli in denaro dovuti da ### ai due fratelli nelle misure appena indicate non va applicata la rivalutazione monetaria, come chiesto dagli attori in riassunzione, non trattandosi di conguagli “divisionali” ma di conguagli sorti a seguito della collazione per imputazione; tuttavia, trattandosi di debiti di valuta, su di essi vanno riconosciuti, senza necessità di domanda, gli intessi legali con decorrenza dalla apertura della successione (v. Cass. 9177/18, 127755/23). 
Occorre dare atto che ### ha chiesto che nei confronti di ### (oggi i suoi eredi) venga ribadita la condanna, già presente nella sentenza n.ro 418/2002 conclusiva del primo grado, a versare agli altri due eredi l'importo corrispondente ai frutti riscossi sui beni dell'asse ereditario da lui amministrati dopo la morte del padre, da calcolarsi, ove necessario, mediante richiamo del c.t.u.. 
In ordine a tale richiesta, occorre muovere dalle seguenti considerazioni: a) la statuizione a carico di ### contenuta nella sentenza n.ro 418/2022 afferente al rimborso ai co-eredi dei frutti è stata certamente travolta, in base al principio generale desumibile dall'art.336 c.p.c. e seppure in assenza di specifica impugnazione, dalla sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 della Corte di Appello, confermata dalla Cassazione, che, ribaltando il decisum del giudice di prime cure, ebbe a dichiarare la validità del testamento del 3.4.1979 e di tutte le donazioni effettuate dal de cuius; in conseguenza di tale pronunciamento, infatti, non solo veniva meno l'obbligo dei donatari (in particolare, lui e la figlia) di corrispondere i frutti sui beni ricevuti in donazione, ma anche per quelli rimasti nel relictum e asseritamente amministrati dal solo ### veniva radicalmente a mutare il criterio di ripartizione, dovendosi le quote degli eredi individuare non più applicando le norme della successione legittima ma aderendo alla volontà del testatore il quale aveva assegnato al predetto figlio la quota di disponibile. Si presentano sul punto pienamente condivisibili le argomentazioni spese nei provvedimenti giudiziari emessi in sede di opposizione al precetto, allorché ### tentò di mettere in esecuzione la statuizione del primo grado (v. le sentenze di questa Corte n.ri 120/21 e 1494/21 prodotte dagli attori in riassunzione); b) va poi rilevato che le ulteriori sentenze della Corte di Appello, incentrate sulla rieffettuazione delle operazioni divisionali a cominciare da quelle di collazione/imputazione, individuarono una massa costituita esclusivamente da beni immobili; né a diverse considerazioni conduce l'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n.ro 1766/2015 di “conferma nel resto” della sentenza n.ro 418/2012, che concerne, come si ricava dalla lettura della parte espositiva, il mantenimento della statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado; c) il decisum della sentenza di appello n.ro 338/15 (e, conseguentemente, della n.ro 1776/15) fu oggetto di ricorso in Cassazione da parte esclusivamente di ### e ### mentre ### in fase di legittimità si limitò a chiedere la conferma del provvedimento impugnato (v. il controricorso) e ### rimase intimato; la Suprema Corte ha poi cassato le predette pronunce solo “in relazione al motivo accolto”. 
Va poi evidenziato che i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa sulla quale ciascun partecipante ha un diritto in natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione che si traduce, a carico del co-erede che se ne sia appropriato durante la comunione, in un debito verso gli altri co-eredi ai sensi dell'art.724 co.2 c.c. (in questi termini, la recentissima Cass. 9362/2025), norma che impone all'erede di imputare alla sua quota le somme di cui è debitore verso gli altri condividenti in dipendenza dei rapporti di comunione. 
Alla luce dei profili processuali e dei dati giuridici fin qui esposti, deve concludersi che la omessa adozione da parte del giudice di appello, in sede di ricostruzione ex novo dell'asse ereditario e di definitivo scioglimento della divisione (la sentenza n.ro 1766/15 precisava di avere provveduto a risolvere “tutte le questioni sorte tra i condividenti, rimettendo alla successiva fase esclusivamente le materiali operazioni di vendita e la conseguente concreta attribuzione delle somme a ciascuno spettanti”), di qualsivoglia statuizione afferente al rimborso dei frutti avrebbe imposto una specifica impugnazione da parte dei condividenti a ciò interessati che, come detto, è mancata, con la conseguenza che la pretesa non è più riproponibile in questa fase “chiusa” del giudizio che deve limitarsi ad esaminare il motivo accolto dalla Suprema Corte (afferente al calcolo della disponibile) e quelli “assorbiti” all'esito del vaglio effettuato in sede di legittimità. 
A tale ultimo riguardo, infatti, in relazione ai motivi del ricorso in Cassazione di ### e ### incentrati sulla sentenza definitiva - in particolare sulla decisione di compensazione integrale delle spese di lite aggiuntive rispetto a quelle connesse al giudizio divisorio in senso stretto e sul rigetto della domanda di condanna di ### e ### ai sensi dell'art.96 c.p.c. - va preliminarmente disatteso l'assunto della difesa di ### secondo cui si tratterebbe di censure che, in quanto dichiarate “inammissibili” dalla ordinanza remittente, non sarebbero più esaminabili, essendosi formato il giudicato interno sulle anzidette statuizioni.  ### ha precisato infatti, nella parte motivazionale, il senso di tale declaratoria di “inammissibilità”, che va intesa come mero assorbimento delle anzidette doglianze alla luce del fatto che la cassazione della sentenza n.ro 338/15 ha necessariamente “travolto” tutte le statuizioni della sentenza definitiva n.ro 1766/2015. Del resto, nel dispositivo dell'ordinanza il rinvio a nuovo giudizio è stato espressamente esteso anche alla definitiva regolamentazione delle spese del processo, che non può che compiersi da parte alla luce del suo esito globale (Cass. 13356/21, 23769/24) e, in caso di riforma, anche senza necessità di apposita domanda. 
Nella vicenda in esame tale esito, da un lato, giustifica di porre le spese occorse per la divisione, e in particolare i costi delle c.t.u. volte alla stima e alla formazione di progetti divisionali svolte nei vari gradi del giudizio, a carico dei tre eredi in ragione delle rispettive quote di eredità (2/9 ciascuno ### e ### 5/9 ###, dall'altro rende necessario, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna di ### (ora i di lei eredi) e di ### a rifondere le spese di lite sostenute dalle controparti. 
Non sfugge, infatti, che ### sia risultata pienamente vittoriosa e che ### che si è sempre difeso congiuntamente alla figlia, sia risultato vittorioso rispetto alla domanda principale avanzata nei suoi confronti dai germani, quella volta all'annullamento del testamento e delle donazioni da lui ricevute (senza aggiungere dell'abbandono da parte di ### della azione di riduzione e del riconoscimento del fatto che le donazioni in favore di ### erano state dispensate dalla collazione), subendo anche un consistente allungamento dei tempi processuali onde pervenire alla divisione del relictum in conseguenza delle non fondate pretese e resistenze delle controparti (v. Cass. 1635/2020). 
Le suddette spese si liquidano applicando le tariffe attualmente vigenti in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sua decisione, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass,###/2018, 19984/2021). 
La liquidazione degli onorari va compiuta in base al valore della controversia determinato ai sensi dell'art.5 D.M. n. 55/2014, parametrato all'ammontare complessivo dei beni oggetto della riunione fittizia, comprensivo anche di quello delle donazioni oggetto della domanda di annullamento, e, dunque applicando la fascia delle cause ricomprese tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, con applicazione: a) per il primo grado e per il secondo grado dei parametri massimi per la fase decisoria, tenuto conto della rinnovazione di tale fase in presenza di ogni passaggio decisorio, e medi per le altre fasi, per un importo finale di euro 33.200,00 per il primo grado e di euro 30.899,00 per il secondo; b) per la fase di legittimità definita con la ordinanza 14193/22 e per la presente fase nei valori medi. Non si ritiene di applicare la maggiorazione di cui al comma 2 dell'art.4 del D.M. n.55/2014 in considerazione del fatto che la assistenza congiunta fornita a ### non ha comportato alcuna difesa differenziata né attività supplementare. 
Per le ragioni fin qui esposte, vanno posti a carico di ### e degli eredi di ### i costi delle c.t.u. medico-legali afferenti alla valutazione della capacità di intendere e di volere del de cuius. 
Va, da ultimo, rigettato il motivo, riproposto dagli appellanti in riassunzione, volto a sollecitare la condanna della originaria attrice e dell'interveniente a sensi dell'art.96 c.p.c., incentrato sull'assunto di avere i predetti chiesto l'annullamento del testamento e delle donazioni pur essendo consapevoli che il genitore fosse compos sui all'epoca di compimento di tali negozi giuridici. Al riguardo basti solo osservare che la non univocità del compendio probatorio e degli stessi risultati degli accertamenti medico-legali svolti sia in primo che in secondo grado - della quale danno chiara illustrazione le motivazioni della sentenza non definitiva n.ro 1163/2008 - non consente di ravvisare l'evidenza di condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave.  P.Q.M. La Corte di Appello, definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n.ro 14193/2022 depositata il ###, in ulteriore ed integrale riforma della sentenza n.ro 418/2002 del Tribunale di ###, pubblicata il ###, dispone lo scioglimento della comunione sui beni della eredità di ### nato a ### il ### e ivi deceduto il ###, in forza di successione testamentaria giusta testamento pubblico del 3.4.1979; assegna, all'esito della collazione per imputazione dei beni ricevuti in donazione da ### e, nei termini di cui in motivazione, da ### - a ### ai sensi dell'art.725 c.p.c., i seguenti beni: a) magazzino sito nel Comune di ### via L. ### n. 10, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 444, sub 9; b) magazzino sito nel Comune di ###, via A. Gramsci n. 61/63, piano terra - fg. 6, p.lla 469, sub 55; c) appartamento sito nel Comune di ####, C.da Romito, piano seminterrato fg. 39, p.lla 936, sub 2; d) appezzamento di terreno sito nel Comune di ####, C.da Romito, fg. 39, p.lla 353; e) appartamento sito nel Comune di ####, ### I n. 26, primo piano - fg. MU, p.lla 757, sub 11; f) appezzamento di terreno sito nel Comune di ####, C.da Caldura - fg. 7, p.lle 313, 314, 316, 317; a ### - e ora ai suoi eredi, ossia #### e ### - i beni residui, costituti da: 1) magazzino sito nel Comune di ### via A. Gramsci n. 53/55, piano terra - fg. 6, p.lla 469, sub 41; 2) magazzino sito nel Comune di ### via A. Gramsci n. 35/37, piano terra, fg. 6, p.lla 469, sub 54; 3) magazzino sito nel Comune di ### via ### snc che fa parte del fabbricato con accesso da via ### n. 23, piano seminterrato - fg. 6, p.lla 90000, sub 21; 4) appartamento sito nel Comune di ### ( PA ), via ### n. 16, primo piano - fg. MU, p.lla 375, sub 3. 
Condanna gli eredi di ### ossia ### e ### a corrispondere a ### l'importo di € 4.660,01, su cui interessi legali dal 26.3.1982 al soddisfo; Condanna gli eredi di ### a corrispondere agli eredi di ### l'importo di €. 1.146,62, su cui interessi legali dal 26.3.1982 al soddisfo. 
Pone a carico dei condividenti, in ragione delle rispettive quote di eredità, i costi delle c.t.u. svolte nei vari gradi del giudizio afferenti alla stima dei beni e alla formazione delle porzioni, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti.  ### e gli eredi di ### a rimborsare agli eredi di ### e a ### in proprio, unitariamente considerati, le spese di lite del primo grado del giudizio - che si liquidano nell'importo di euro 33.200,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge - e del secondo grado del giudizio - che si liquidano nell'importo di euro 30.899,00 per onorari ed euro 930,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.  ### e gli eredi di ### a rimborsare agli eredi di ### a ### in proprio, unitariamente considerati, le spese del giudizio di legittimità - che liquida nell'importo di euro 14.005,00 per onorari ed euro 3.572,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a.  ed I.V.A. come per legge - e quelle del presente giudizio di rinvio - che liquida nell'importo di euro 26.155,00 per onorari ed euro 1.686,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge. 
Pone definitivamente a carico di ### e degli eredi di ### i costi delle c.t.u. medico-legali svolte nel corso del processo, per come quantificati nei provvedimenti di liquidazione in atti. 
Rigetta ogni altra domanda. 
Così deciso in ### in data ###.  ### est. 
Dott.ssa

causa n. 947/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Guzzo

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27047/2025 del 08-10-2025

... 4/9/2 006 era deceduto il padre ### di ### che con testamento olografo d el 3/2/200 0 aveva disposto di ogni sua propriet à immobil iare in favore dell a convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni , provve dendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collaz ione che in vece connotava le donazioni. Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -3- successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli at tori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di località S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in da ta 30/3/1994, de finita c ontratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori an che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16729-2024 proposto da: ### elet tivamente domiciliat ###### alla VIA ### 362, presso lo studio dell'avvocato ### che, unitament e all'avvocato ### la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, G #### elett ivamente domiciliati in ###, alla ### V ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, unitamente agli ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -2- avvocati #### e #### - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro #### e #### - intimati - avverso la sente nza n. 774/2024 della CORTE #### VENEZIA, depositata il ###; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal ###. ### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 5/12/2007, ### di ### e ### di ### convenivano in giudizio dinanzi al ### ale di ### la sorella E manuela, d educendo che in data 4/9/2 006 era deceduto il padre ### di ### che con testamento olografo d el 3/2/200 0 aveva disposto di ogni sua propriet à immobil iare in favore dell a convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni , provve dendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collaz ione che in vece connotava le donazioni. 
Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -3- successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli at tori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di località S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in da ta 30/3/1994, de finita c ontratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori an che la ### S.r.l., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scritt ura, definita controdichiarazione, dalle quali si evinceva che la donazione era solo parzia lmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro. 
Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla ### S.r.l. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato.  ### la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data ###, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la ### S.r.l. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione. 
Per l'effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertam ento della simulazione relativa dei contratti di donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -4- Si costitu iva la convenuta che, previa richiest a di chiamata in causa della ### S.r.l., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società ### S.r.l., facente capo agli attori, dell'azienda appartenuta al padre. 
Quindi concludeva aff inché fossero ridotte e sottop oste a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che la disp ensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento. 
Si costituiva la ### S.r.l., che aderiva alla richiesta degli attori di disp orre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile appartenente al de c uius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996. 
Interveniva altresì la ### S.p.A., quale detentrice del complesso immo biliare in S. Vigilio, giusta contrat to di sublocazione, e chiede va accertarsi la nullità o l'inefficacia del contratto di locazione, con l'em issione di una sent enz a ex art.  2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore. 
Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla ### S.r.l.  ### di ### con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la doman da di si mulazione degli atti di donazi one in favore degli at tori nonché quella di accertamento dell' invalidità della revoca della d ispensa d a collazione contenuta ne l ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -5- testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la ### S.r.l. nonché della successiva integrazione del 30/3/ 1994; ha rigettato la domanda della convenuta d i accertamento che il conferimento nella socie tà ### S .r.l.  dell'azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta; ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti dell a ### S .r.l.; ha rigettato la domanda della ### S.r.l. per il trasferimento ex art. 2932 relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data del 7/4/1 996, in quanto prescritta; ha dichiarato il dif etto d i interesse della ### S.p.A. a vede re accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all'accertamento della nullità degli stessi contratti; ha rigettat o la domanda sempre de lla ### io ### di accertamento della nullità o de lla simulazione assoluta d el contratto di locazione del 10/ 9/1990 e successiva inte grazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 293 2 c.c.; ha dichia rato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione d ella massa, con la specifi ca individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo. 
Avverso tale sentenza non definitiva proponevano appello immediato principale gli attori, c ui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -6- La Corte d '### di Venezia, con la sentenza n. 1419 d el 21/6/2016, in parziale accoglimento dell'ap pello p rincipale e dell'appello incidentale della ### S.p.A., disattendeva l'eccezione di pres crizione della domanda di simulazione degli attori, rigettando la però nel merito; rigettava l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal ### quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito. 
Quanto al primo motivo dell'appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi de l ### secondo cui e ra da ritenersi prescritta la d omanda di simulazione parzial e delle donazioni ricevute dal genitore, la Corte d'### rilevava che di norma l'azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che pre suppongono l'es iste nza del contratto dissimulato. 
Nella specie, l‘azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione. 
Poiché l'azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità d i legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell'atto. 
Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta. 
Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da rep utarsi infondata. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -7- Infatti, gli attori erano stati parte dei n egozi impugnat i e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta. 
Trovava quindi applicazione l'art. 1415 co. 1 c.c. che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acq uistato diritti d al titolare apparente. A seguito dell'apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione. 
Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezz a della solu zione circa la possibilità di revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell'orient amento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli app ellanti, ha però rite nuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del ### alla luce de lla qualificazione della dispensa d e qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte dell a donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal do nante an che con un successivo testamento. 
In relazione al terzo motivo dell'appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favo re degli attori dei miglioramenti ed interventi di manute nzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l' infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non i nvece dalla società ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -8- conduttrice (senza indicare se ed in q uali termini a tale ultima società fosse stato riconosciu to il rimborso d i tali spese), sia perché si trattav a di spe se che concernevano voci ch e non avevano nulla a che fare con interventi di manute nzione straordinaria, riguardando ope re per l'ordinaria gestione della struttura alberghiera. 
Era d isatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non aveva no ragione d i dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in form a specifica dell'obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la ### S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori. 
Infatti, gli stessi att ori avevano d edotto la loro qualità di legittimari pretermessi (aven do invece rivendicato la qualità d i eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l'al ienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta).  ### aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramen te asseg nata agli attori. 
La Corte d 'appello reputava tale conclusione insind acabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto m enzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -9- dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di ### le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell'atto di ultima volontà. 
Passando ad esaminare l‘app ello incide ntale di ### di ### la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito qual e legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati o fferti elementi tali per affe rmare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la ### S.r.l.  fosse simulata. 
Infatti, le successive dichia razioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere co me controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante. 
Le lettere al legate dal de cuiu s al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale p er attribuire loro il valore di controdichiarazione. 
Inoltre, il contratto del 30/3/1 994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l'indicazione anche dell'aumento del canone. 
Invece, quanto al preliminare di compravendita st ipulato con il ### in data 5 marzo 1993 , la dic hiarazione del de cuius, in merito all'ass enza di precedenti locazioni, lungi dall'essere sfavorevole al dich iarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l'alienazione di un bene privo di oneri. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -10- In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misu ra, si trattava di e lementi ch e non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il ### aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento. 
In relaz ione all'appello incide ntale della ### S.r.l., la Corte d'appello ha ritenuto condivis ibile la solu zione del ### quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/199 6, sicché al momento d ella proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato. 
Né pot eva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la ### avesse rilasciato idonea certificazione pe r il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva. 
Inoltre, anche l'ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci ann i prima dell'introduzione della doman da, senza che potesse annettersi e fficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore. 
In merit o all'appello inciden tale della ### S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l'affermazione circa la prescrizione dell'azione, att esa l'imprescrittibilità dell 'azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -11- luce deg li stessi argomenti spesi per disattendere l'omologo motivo di appello della convenuta. 
Per la cas sazione di t ale sentenza h anno propost o ricorso ### di ### e ### di ### sulla base di tre motivi.  ### S.p.A. e la ### S.r.l. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all'accoglim ento d el primo motivo di ricorso principale. 
Questa Corte con la sentenza n. 41132 del 21 dicembre 2021 che ha accolt o il primo motivo del ricorso principale dei germani ### di ### nei limiti d i cui in motivazione, ed ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e rigettato i ricorsi incidentali; per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'### di Venezia in diversa composizione. 
Il mot ivo accolto denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 c.c. nell'avere la Corte d'### riten uto inopponibile alla convenuta la simulazione de lle donazioni effettuate dal de cuius agli atto ri, e ciò pe r avere il giu dice di appello erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell'art. 1415 c.c. , e ch e alla convenuta dovesse essere asse gnata la qualità di t erza acquirente di buona fede, come t ale insuscettibile di essere pregiudicata dall'accertamento della natura ### simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti. 
Questa Corte ha r itenuto il mot ivo fondato, rilevando che la successione del de cuius era re golata dal t estamento o lografo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -12- pubblicato il ###, il cui contenuto era stato interpretato, in maniera non più controversa, nel senso che l'unica erede testamentaria era la convenuta, po tendo gli attori va ntare unicamente la qualità di legatari. 
Era p erciò coperto dal giudicato il fatt o che non ricorre una situazione di comunione eredit aria tra i ge rmani ### di ### il che precludeva la ste ssa possib ilità di invocare l'istituto della collazione, che nemmeno poteva essere rimesso in gioco per eff etto dei d iversi esiti che potrebbero av ere le domande di riduzione reciprocamente proposte. 
I fratelli ### di ### avevano agito in riduzione quali legittimari, pretermessi nel te stamento, al fine di otte nere la riduzione delle attribuzioni testamentarie, sul presupposto che le donazioni ricevute non erano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota riservata.  ### canto, la convenuta aveva inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai fratelli) che quella di legi ttimaria (on de attaccare le donazioni ste sse ne i limiti in cui risultava lesa la propria quota di riserva, non appieno soddisfatt a dalle attribuzioni testamentarie), così che la qualità di terzo doveva esserle riconosciu ta solo in relazione alla tutela specif ica dell a posizione di legittimaria. 
Poiché la doman da degl i attori mirava a fa accertare la simulazione (relativa ed o ggettiva) di donazioni che ave vano trasferito la titolarità d el diritto in capo ai ricorrenti, sul presupposto che il beneficio ricevuto sarebbe inferiore rispetto a quello apparente, la conv enuta rispetto a tale domanda n on ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -13- poteva essere qualificata come terzo che abbia acquistato diritti dal titola re apparente, poiché resiste va all'avversa domanda di simulazione, non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato. 
Per l'effetto la sentenza ivi impugnata è stata cassata dovendo il giudice del rinvio esamin are la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori , in relazione alla do man da de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 In conseguenza di tali considerazioni sono stati altresì rigettati i motivi di ricorso incide ntale condizio nati proposti dalla So ledad S.r.l. e dalla ### S.p.A., e finalizzati a far affermare la prescrizione dell'azione di simulazione promossa dagli attori. 
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, che deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d'### affermat o la vali dità della re voca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai ben i oggetto del le donazioni effettuate in favore de gli stessi ricorrenti, questa Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse al relativo acce rtamento, essendo tata esclusa la possibilità di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai figli maschi. 
In merito al terzo motivo del ricorso principale che lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valor e dei beni e reditari, dei miglio ramenti e degli intervent i di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -14- donazioni in favore dei ricorrenti, la sentenza di questa Corte lo dichiarava inammissibile, in quanto non coglieva la duplice ratio che sorregge il rigetto dell'omologo motivo di appello , concentrandosi solo su di una delle ragioni giustificative addotte dal giudice di merito, senza attingere anche la secon da, e consistente nel fatto che la richiesta riguardava del le voci che nulla avevano a che fare con interventi di manu ten zione straordinaria, trattandosi pe rlopiù di spese per l'ordinaria gestione dell'albergo-locanda. 
Tale accertamento non era stato oggetto di specifica censura e ciò rendeva quindi inammissibile il m otivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata. 
Passando alla disamina del primo motivo del ricorso incidentale non condizionato d ella ### S.r.l., di ide ntico contenuto rispetto al primo motiv o del rico rso incidentale della ### S.p.A ., che lamentava il rigetto d ella doman da di simulazione del contratto di locazione del 19 90 e della sua successiva modific a del 1994, intercorso t ra il de cui us e la ### S.r.l., que sta Corte li riteneva inamm issibili in quanto miravano nella sostanza a sollecitare un novello apprezzamento di merito, risultato precluso in sede di legittimità. 
Del p ari erano dich iarati inam missibili il secondo motivo dei ricorsi incid entali, che lamentavano il rigetto della domanda di simulazione del detto contratto di locazione, per l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, trovando applicazione nella fattispecie il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c., che preclude la denuncia del vizio di cui al n 5 dell'art. 360 c.p.c., in caso di doppia conforme. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -15- Riassunto il giudizio da Ago stino Gu arienti di ### con la richiesta di accogli mento della domanda originaria, e con la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo pubblicato in Ve rona il 29 agosto 2007 e reintegrazione della quota di legit tima, si costitui va in giudizio ### di ### che domandava l'accertamento della sussistenz a di un contratto di rendita vitalizia/mantenimento/vitalizio assistenziale tra i due fratelli maschi e il padre, con conseguente esclusione di quanto da loro ricevuto dal donatum. 
Si costituiva in giudizio ### S.r.l., eccependo l'inammissibilità delle domande attoree. 
A tali difese si associava ### ificio ### s.p.a. che formu lava analoghe conclusioni. 
La Corte d'### di Venezia, con sentenza n. 774 del 22 aprile 2024, in parziale accoglim ento d ella domanda di simulazione proposta da ### arienti di ### e da ### di ### accertava che le donazioni a loro favore compiute dal de cuius il 4 m aggio 198 9 e il 30 marzo 1994 dissimulavano negozi di vendita misti a donazione e dichiarava le restanti domande inammissibili. 
In via preliminare, ricordava che il giudizio era proseguito in primo grado dopo la pronuncia della sentenza non definitiva e che la decisione del ### che aveva escluso la sussistenza della lesione della quota di legittima era stata a sua volta impugnata in appello. 
La relativa decisione era stata altresì impugnata in Cassazione, pertanto, secondo la sentenza qui gravata, il compito del giudice ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -16- di rinvio era solo quello di sostituire la sentenza non definitiva già cassata, e quindi esclusivamente di accertare se vi fosse o meno la dedotta simulazione. Al contrario, se la Cassazione avrebbe in futuro cassato la sentenza definitiva della Corte d'### allora sarebbe stato il giudice di rinvio in quella occasione designato a statuire sulla effettiva ricorrenza della lesione di legittima vantata dagli attori. 
Passando alla valutazione delle simulazioni, la Corte territoriale, nell'escludere la qualità di terzi di ### e ### di ### in quanto donatari e quindi parti sostanziali degli atti di cui viene domandato l'accertamento della simulazione, riteneva che entrambe le donazioni ricevute fossero in realtà dei contratti di vendita misti a donazione. 
Con riferimento alla prima donazione del 4 maggio 1989 il giudice di rinvio rinv eniva la prova del negozio dissim ulato esclusivamente nella scheda testamentaria del 4 febbraio 1998 alla quale attribuiva natura di controdichiarazione, atteso che il de cuius ricordav a che aveva ricevuto dai figli la somma di £ .  700.000.000. 
Si tratt ava di atto che, sebben e non coevo all'atto simula to, proveniva dal testatore, e cioè dal soggetto contro il cui interesse era redatta, dovendosi perciò ritenere che la donazione in esame fosse in parte avvenuta a titolo oneroso, per l'importo riferito dal de cuius. 
Il caratte re parzialmente simu lato della seconda donazione del 1994 era ricavato dalla controdich iarazione, dall'accordo simulatorio e dal contratto dissimulato che erano stati approntati dalle parti, emergendo che in corrispettivo della villa gli attori si ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -17- obbligavano a compiere un pagamento per conto del genitore ed a ver sargli un vitalizio . Il pagame nto ammontava ad £.  1.106.945.000, e risulta che fu versata la somma mensile di £.  101.000.000 dal 1994 al 2004, risultando t uttavia versata una somma di importo notevolmente inferiore rispetto al reale valore dell'immobile alienato. 
Le altre somme che il de cuius riferiva di avere ricevuto erano da imputare a diverse causali, e p recisamente costituivano il corrispettivo della concessione di beni in godimento a terzi.  2. Per la cassazione di tale sentenza la società ### S.r.l. ha proposto ricorso basato su quattro motivi.  ### di ### e ### di ### resistono con controricorso contenen te ricorso incidentale articolato in un motivo. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d i inammissibilità del ricorso per la pretesa nullità della notifica, in quanto la relata della n otifica o perata ai sensi della legge 53/1994 non conterrebbe il codice fiscale della ricorrente. 
Questa Corte, nell a sua pi ù autorevole composiz ione ha affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica c ertificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determin ato così il raggiungimento dello scopo legale, ed è stat o quindi affer mato che costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di ### dell a dizione "notificazione ai sensi della legge n. 5 3 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -18- essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfe zionamento d ella notifica (Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620). 
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla pred isposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale princ ipio di san atoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18402/2018).  4. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1416 e 2735 c.c. in relazione all'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore probatorio della simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché si tratti di atto mortis causa non consegnato alle altre parti che h anno redatto l'atto asseritament e simulato e n on possa, quindi, ritenersi una valida “controdichiarazione”. 
In particolare, a parere della ricorrente, la mancata consegna del testamento ai figli ### e G uariente ### di ### zone non permettere bbe di attribuirgli valore probatorio della natura anche solo parzialmente simulata della donazione in questione. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha ravvisato nelle dichiarazioni contra se contenute nel testamento, relativament e alla prima donazione effettuata dal de cuius in favore d ei figli, il carattere di controdichiarazione, circa l'ammontare delle somme che avrebbe ricevuto quale parziale corrispettivo della alienazione dei beni, sul presupposto, esplicitamente dichiarato che l'atto era da intendersi tale da dissimulare una vendita mista a donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -19- In primo lu ogo, o ccorre evidenziare che que sta Corte aveva demandato al giudice di rinvio di procedere all'accertamento dell'eventuale simulazione ### delle donazioni ricevute dai figli maschi (in vista dell'effettiva determinazione del donatum e del valore d elle donazioni ch e andavano imputate ex se), dovendo altresì verificare se gli stessi potessero o meno avvalersi delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., in ragione dell'esercizio dell'azione di simulazione in via strumentale al riconoscimento della lesione della quota di riserva, oppure se, in ragione della loro partecipazione agli atti quali donatari, la prova della simulazione dovesse avvenire con i limiti invece posti dallo stesso art. 1417 c.c. ai contraenti. 
La Corte d 'appello nella decisione impugnata, alla pag. 20, ha risolto il dubbio a favore d ella seconda opzione, ed h a qu indi escluso che la pr ova della nat ura parzialm ente dissimulata potesse avvenire in via p resuntiva, a vendo tuttavia riscon trato l'esistenza di controdichiarazioni provenienti dal donante, e tali da consentire di affermare il carattere p arzialmente oneroso di entrambi gli atti di liberalità.  ### della Corte distrettuale circa l''applicabilità anche agli atti in esame dei limiti alla prova della simulazione prescritti per le parti n on è stata ogge tto di censura da part e dei controricorrenti, così che la stessa deve ritenersi ormai vincolante tra le parti. 
Quanto al riconoscim ento d ella controdichiarazione nella dichiarazione contenuta nel t estamento (definita in sent enza lettera-testamento) del 4 febbraio 1998, occorre rilevare che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -20- effettivamente, alla luce del suo tenore, la qualif icazione nei termini approvati dal giudice di rinvio si palesa corretta. 
Anche di recente è st ato, infa tti, affermato ch e la controdichiarazione costituisce atto di accertame nto o di riconoscimento scritto privo di carattere ne goziale e non si inserisce, come elemento essen ziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coe va all'atto simulato, m a nemmeno è necessario che proveng a da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta. ( Cass. 239/2025; Cass. n. 6357/2019). 
La difesa della ricorrente si richiama però ad alcuni precedenti di questa Corte nei quali ai requis iti sopra indicati si aggiunge la necessità che la contro dichiarazione debba an che essere consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (si citano al riguardo Cass. n. 8057/2 023, Cass. n. 12 709/1992; Cass. n. 4410/1998). 
Ad avviso de l Collegio, se p er la ricorre nza di una controdichiarazione si palesa necessaria la provenienza d alla parte contro il cui interesse è pred isposta, deve però reputarsi che il riferimento alla consegna non rivesta carattere altrettanto coessenziale per la qualificazione della dichiarazione nei termini esposti. 
Trattasi a ben vedere di un passaggio mo tivazionale che vi ene tralaticiamente ripetuto in tutti i vari precedenti richiamati dalla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -21- difesa della ricorre nte, e che tal volta non assume, in relazione alla specificità della vicenda sottoposto all'esame di questa Corte, alcuna rilevanza particolare. 
Il riferimento alla consegna deve ragionevolmente essere inteso nel senso che, affinché emerga la prova della controdichiarazione unilateralmente predisposta dal contraente nei cu i confronti produce effetti svant aggiosi, deve essere in possesso delle controparti, poiché solo in t al modo ne è possibile l'emersione anche in sede processuale, così che si è tratta dalla necessità che l'atto sia posto a disposizione del giudice (e normalmente a cura della parte che non ne è autrice), anche il corollario che di norma la controd ichiarazione debba essere consegnata alle parti avvantaggiate dal suo contenuto. 
Ma se la consegna è lo strumento ordinario attraverso il quale il documento rientra nella disponibili tà degli interessati, nulla esclude che la controdichia razione, ove effett ivamente resa, possa del pari essere valutata dal giudice se la sua acquisizione sia avvenut a aliunde, non apparendo la mat eriale consegna costituire un necessario requisito di efficacia dell'atto. 
Quanto al testamento, se nei confronti dei terzi potrebbe porsi un problema di idone ità dello st esso a fornire la prova della data certa della dichiarazione (cfr. Cass. n. 18131/2006, quanto alla controdichiarazione contenuta in un testamento ma opposta ad un fallimento), tuttavia la circostanza che lo stesso sia rivolto nei confronti dei chiamati e dei legatari (quali risultano essere sia la dante causa della ricorrente che i ricorrenti incidentali) consente di rinven ire nella successiva pubblic azione dell'atto di ultima volontà una modalità di esternazione del suo contenuto alle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -22- controparti del negozio parzialmente simulato idonea a garantirne la conoscenza secondo modalità del tutto assimilabili a quelle che può assicurare la consegna. Conforta tale convi nciment o anche l'ulteriore circostanza che, come riferito in sentenza, il testamento contenente la controdichiaraz ione era stato predisposto in forma di lettera, risultando quindi anche formalmente indirizzata nei confronti dei suoi successibili, denotando quindi l'intento del dichiarante di mettere a conoscenza i destinat ari de l contenuto delle sue volontà, ivi inclusa quella avente carattere di controdichiarazione.  5. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1416, 2735 e 1350 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 , n. 3, c.p.c. pe r ave r la Corte territ oriale erroneamente riconosciuto valore probatorio d ella simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, pur in presenza di un negozio asseritamente dissimulato avente requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge pacificamente non rispettati d alle parti nel momento della stipula della donazione asseritamente simulata. In particolare, non sarebbe stato prodotto in causa alcun documento coevo alla donazione del 4 maggio 1989 che attesti che, in quella data, le parti avevano inteso simulare il negozio effettivamente posto in essere. 
A parere della ricorrente, anche volendo consid erare il testamento come una controdichiarazione ciò non sanerebbe, a posteriori, l'assenza dei requis iti di forma e sostanza che il negozio asseritamente dis simulato avrebbe dovuto avere al momento della stipula di quello simulato. 
Il motivo è infondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -23- Nella vicenda, a differenza di quanto di norma avviene, e cioè che un atto oneroso dissimula una donazione, così che per assicurare il rispe tto della prescrizione di cui all'art . 1414 co. 2 c.c. , è necessario che l'atto simulato abbia i requisiti di forma prescritti per l'atto d issimulato (e ci oè la redazione in forma di atto pubblico anche della vendit a simulata), si assume che una donazione formale, e q uindi predisposta secondo i requisiti formali imposti dall'art. 782 c.c., sarebbe parzialmente simulata, in quanto le parti avrebbero inteso dissimulare una vendita mista a donazione. 
Il requ isito formale prescritto per l'atto simulato assicura pe rò anche il rispett o delle prescrizioni formali imposte per l'at to dissimulato così che deve escludersi che ricorra la dedotta violazione della forma ad substantiam (cfr., ex multis, Cass. 18049/2022, secondo cui nella simulazione il requ isito della forma scritta "ad subst antiam" d eve essere rispet tato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può e ssere anteriore o contemporaneo al contratto si mulato, ma non posteriore ad esso - va prova to, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essend o espressione della "voluntas simuland i", m a atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idone o mezz o di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'acc ordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem"). 
Ma se il soddisfac imento dei requisiti di forma prescritti per il negozio dissimulato può essere garantito dalla forma con la quale ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -24- è redatto il negozio simulato, non può avere adesione il principio al quale si richiama la difesa della ricorrente, secondo cui ove il negozio simulato abbia determinati requisiti di form a anche la controdichiarazione dovrebbe soddisfarli. 
Si richiama a tal fine Cass. n. 24950/2020, e si riportano alcuni passaggi, dai quali la ricorrente trae la suddetta regola, ma sulla base di u n person ale interpretaz ione che però non è in alcun modo confortata dalla lettura della sentenza richiamata. 
Premesso che nella fattispecie delibata da questa Corte nel citato precedente si poneva essenzialme nte un problema di certezza della data della controdichiarazione ai fini della sua opponibilità alla curatela fallimentare, il ragionamento ivi sviluppato è sempre collegato alla affe rmazione secondo cui, ove il contratto dissimulato preveda la forma scritta ad subs tantiam, anche la controdichiarazione debba avere tale form a, ma non si spinge fino al punto di pret endere che la forma debb a essere la medesima del negozio simulato. 
Ciò equivarrebbe, nel ragionamento della ricorrente, a pretendere che, poiché si assume la simulazione parziale di una donazione, anche la controdich iarazione dovre bbe rivestire i requisiti di forma previsti per la donazione e cioè la forma dell'atto pubblico. 
Ma tale conclusione van ificherebbe in radice la stessa fu nzione della simulazione che è appunto quella di occultare il reale intento dei contraenti , e ciò in quanto imporre che anche la controdichiarazione abbia la forma prescritta per la donazione renderebbe evidente all'esterno quello che è il reale intento delle parti, vanificando l'accordo stesso. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -25- Va, pertanto , data continuità al principio af fermato da questa Corte, secondo cui la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di form a scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad subst antiam" p er l'atto del la cui simulazione si tratta, poic hé le cont rodichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono d estinate a restare segrete e po ssiedono , quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificaz ioni dei patti, le quali implicano u n nuovo accordo, modificati vo del preceden te, realmente voluto e concluso (Cass. n. 18204/2017, che ha statuito che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta; conf. Cass. n. 18049/2022; Cass. n. 3605/1971). 
Il motivo va pertanto rigettato.  6. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1416, 2735 e 2697 c.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore di “prova piena” alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché non supportata da altri elementi di prova.  ### la ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto negare la natura simu lata del la donazione in qu anto non solo mancherebbe il requisito di forma richiest o per legg e per il negozio asseritamente dis simulato al momento del perfezionamento di quello asseritamente simu lato, ma an che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -26- perché la dich iarazione in q uestione sarebbe talmente vaga - priva di d ata e n on circostanziata - e contrasta nte con il materiale probatorio da far ritenere che il de cuius abbia voluto effettuare i pagamenti in favore de i figli solo successivamente alla donazione del 4 maggio 1989. 
Il giu dice del rinvio non avrebbe potuto rico noscere piena efficacia probatoria alla s uddetta dichiarazione, ma avrebbe dovuto valutarla nel contesto di tutte le al tre emergenz e processuali, che invece non sono state valutate. 
Il motivo è inammissibile. 
Il mot ivo non contiene alcuna denuncia del p aradigma dell'art.  2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto un'erronea valutazione di risultanze probatorie. 
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, ci oè attribuendo l'onus probandi a u na parte diversa da quella che ne era onerata secondo le rego le di scomposizione della fattispe cie basate sulla d ifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni, m entre per d edurre la violazione de l paradigma dell'art. 11 5 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la rego la di cui alla norma, cioè dichiarando di non do verla osservare, o contraddicendola implici tamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativ a al di fuori dei casi in cu i gli sia ricon osciuto un ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -27- potere officioso di dispo sizione del mezzo prob atorio (fer mo restando il dovere di consid erare i fat ti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attrib uendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consent ita dal paradigma dell'art. 11 6 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass., Un., n. 16598/2016). 
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia post o a fondamento d ella decisione prove no n introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorr ere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia at tribuito mag gior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assen za di diversa indicazione n ormativa - secondo il suo "pru dente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a d una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -28- differente risultanza probatoria (come , ad esempio, valore di prova legale), op pure, qualora la pro va sia soggetta ad una specifica regola di va lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez zamento , mentre, ove si deduca che il giudic e ha solamente male e sercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 
La formulazione del motivo, per la sua genericità, oltre che per il richiamo alla necessità che anche la controdichiarazione dovesse avere i requisiti formal i della donazione (affermazione q uesta smentita con il rigetto del secondo motivo di ricorso), si palesa del tutto generico, ed inidoneo a palesare le violazioni di legge che pur de nuncia, risolve ndosi a ben vedere in una contrapposizione del convincimento personale d ella ricorrente a quello offerto dal giudic e di merito, q uanto all'app rezzamento della rilevanza prob atoria della dichia razione resa dal de cuius nella scheda test amentaria, sollecitando questa Corte ad un'inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie.  7. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1417 e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente accertato il carattere parzialmente simulato della donazione del 30 marzo 1994 e l'intervenuto pagamento da parte di ### e ### di ### di una somma inferiore rispetto a quella da ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -29- loro indicata, nonostante l'insussistenza di qualsiasi tipo di prova dell'an e del quantum di quan to fosse stato effettivamen te corrisposto di tale importo dagli odierni controricorrenti. 
Il giud ice del rinvio avrebbe altresì errat o nel fondare l'interpretazione letterale dell'atto ne goziale solo sul senso letterale delle pa role, limitandosi ad un a considerazione atomistica delle singole clau sole, senza procedere ad una interpretazione sistematica delle st esse, coordinandole armonicamente tra loro. 
Il motivo risulta parimenti inammissibile, proprio alla luce delle considerazioni svolte in occasione della disamina del motivo che precede. 
La critica si risolve in una censura all'apprezzamento della portata probatoria delle quietanze versate in atti, assum endosi che le stesse non sarebbero unicamente riferibili all'adempimento delle prestazioni che i donatari si erano impegnati a compiere in favore del donante. 
Trattasi però di una censura che attinge una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito, che ha invece riten uto di poter ricollegare le stesse alla vicenda per cui è causa. 
Né appare rilevante la circost anza che non emerga quant o ognuno dei donatari abbia personalmente corrisposto al genitore per effett o dei pagamenti attestati d alle quietanz e, volta che, essendo stata effettuata la donazione del 1994 congiuntamente ed in pari quote a favore dei due fratelli, l'assenza di indicazioni circa la provenienza del denaro di cui si attesta la ricezione delle quietanze, impone di ritenere ch e lo stesso provenga in pari misura da parte dei donatari, così che , ai fini d el successivo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -30- calcolo del valor e della don azione da imputare e x se ai sensi dell'art. 564 c.c., si dovrà tenere conto per ognuno dei donatari del valore d el bene donato , al netto del 50% delle somme corrisposte al donante (emergendo dalle quietanze che la ### provvedeva all'adempimento per co nto e nell'interesse dei controricorrenti). 
Infine, del tutto generica si palesa la denuncia di violazione delle regole ermeneutic he, non avendo in alcun modo la ricorrente dedotto in che termini l'esegesi che la Corte d'### ha offerto degli accordi paralleli all'atto di donazione del 1994 si palesi come del tutto implausibile. 
Il ricorso principale è perciò rigettato.  8. Il prim o ed unico motivo di ricorso incid entale denunci a la violazione, e comunque la falsa applicazione, degli artt. 112, 336, co. 2, e 384 c.p.c. in relazione 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per aver il giud ice del rinvio omesso di considerare gli effetti della riforma della sentenza non definitiva sulle statuizioni dipendenti della sentenza definitiva, nonché per aver omesso di pronunciarsi su tutte le domande spiegate dagli odierni controricorrenti e, in particolare, sulla domand a di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima. 
In particol are, secondo il controricorrente , la Corte territoriale non avrebbe dovuto trascurare le implicazioni che l'accertamento della simulazione d elle donazioni ha avuto sulla ricognizione dell'intero patrimonio ereditario e sulla conseguente sorte de lle domande di riduzione. 
Il motivo è fondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -31- Come statuito da questa Corte nella decisione del ricorso trattato alla medesi ma udienza (RG n. 23558 /2021), ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'### di Venezia n. 1788 del 10 luglio 2020 , che aveva deciso sulla domanda di riduzione su lla scorta d elle statuizioni di cui alla sentenza definitiva del ### di ### che a sua volta si era adeguata a quanto deciso con la sentenza non definitiva dello stesso ### n. 202/2013, l'avvenuta cassazione della sentenza della Corte d'### n. 1419/2016 con la pronuncia di questa Corte n. 41132/2021, ha determinato la caducazione della sentenza della Corte d'ap pello pronuncia ta sulla sen tenza definitiva del ### In particolare , è stato rilevato ch e, conforme mente alla giurisprudenza di questa Corte, la caducazione op era in via automatica ed è rilevabile anche ex officio, così che non si palesa la necessit à di dover cassare la sent enza travolta p er effetto dell'annullamento della pronuncia che ne costituisce il necessario antecedente, trattandosi di un effetto automatico previsto dalla legge. 
Ciò comporta che la sentenz a in questa sede ###ata, una volta avvedutasi, proprio per effetto del compito che le era stato assegnato quale giudice di rinvio, che la sentenza di questa Corte n. 41132/2021 aveva travolto anche la sentenza n. 1788/2020, avrebbe dovuto, una volt a accertata la natura parzialmen te simulata delle donazioni effettuate a favore degli attori, verificare se, alla luce di tale giudizio, sussisteva la lesione della quota di riserva lamentata dagli attori. Poiché la sentenza n. 1788/2020 era ormai caducata (non essendo necessario a tal fine una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -32- formale statuizione di cassazione), il giudice di rinvio avreb be dovuto procedere immediat amente alla decisione a nche sulla domanda di riduzione (essendo stata caducata anche quella a suo tempo assunta dalla pre cedente sentenza della Corte distrettuale). 
In accog limento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d'### di Ven ezia, in diversa composizione, affinché, t enuto conto di quanto accertato in ordine al carattere parzialmen te simulato delle donazioni effettuate dal de cuius in favore di ### di ### e ### , verifichi se, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni testamentarie, ricorra o meno la lamentata lesione delle quote di legittima dei donatari.  9. Al giudice di rinvio, come sopra designato, è altresì devoluta la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di merito e dei due giudizi di legittimità.  10. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare att o - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazion e del bilancio annuale e plurienn ale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte d ella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il ricorso principale , cassa la sentenza ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -33- impugnata in relazione al mo tivo accolto, con rinvio alla Corte d'### di Venezia, in diversa comp osizione, che provvederà anche sulle spese dei giudizi di merit o e dei du e giudizi di legittimità. 
Ai sens i dell'art. 13, co. 1 quater, del d .P.R. n. 115 /20 02, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da p arte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso princip ale a norma de ll'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in Rom a, nella camera di consiglio della ### a ### civile, in data 24 giugno 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Criscuolo Mauro

M
10

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 37230/2021 del 29-11-2021

... esponeva che, su richiesta di ### era stato pubblicato il testamento olografo del genitore ### con il quale il defunto aveva disposto delle somme depositate in banca in favore della propria compagna la convenuta ### deduceva che il testatore, al momento del testamento, si trovava in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, giustificandosi pertanto l'annullamento del testamento per tale ragione. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, eseguita consulenza medica, rigettava la domanda di annullamento del testamento. La Corte d'appello, adita con appello incidentale da ### confermava la decisione. Essa riteneva di dover condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui l'esperto aveva negato la presenza di elementi indicativi dell'incapacità di intendere e di volere del testatore. Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente si duole per avere la Corte di merito fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, invece, alla luce delle puntuali critiche mosse dal consulente di parte, avrebbero dovuto essere disattese. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 26855-2020 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### SANGUINETI; - ricorrente contro ### nella qualità di unico erede di #### rappresentato e difeso dall'avvocato ### elettivamente domiciliato in ### Via del ### 303, presso lo studio dell'avvocato ### -controricorrente ### - intimata - avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal ###. ### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE ### figlio di ### chiamava in giudizio la sorella ### e ### esponeva che, su richiesta di ### era stato pubblicato il testamento olografo del genitore ### con il quale il defunto aveva disposto delle somme depositate in banca in favore della propria compagna la convenuta ### deduceva che il testatore, al momento del testamento, si trovava in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, giustificandosi pertanto l'annullamento del testamento per tale ragione. 
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, eseguita consulenza medica, rigettava la domanda di annullamento del testamento. 
La Corte d'appello, adita con appello incidentale da ### confermava la decisione. Essa riteneva di dover condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui l'esperto aveva negato la presenza di elementi indicativi dell'incapacità di intendere e di volere del testatore. 
Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 
Con il primo motivo il ricorrente si duole per avere la Corte di merito fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, invece, alla luce delle puntuali critiche mosse dal consulente di parte, avrebbero dovuto essere disattese. ### la Corte d'appello tali critiche avevano trovato adeguata risposta da parte del consulente tecnico d'ufficio, mentre ciò non era vero. Essa, pertanto, avrebbe dovuto quanto meno disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.  591, comma 2, c.c., 2697 e 2729 c.c. La Corte d'appello avrebbe dovuto -2- fare applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, il punteggio al ### di 22,7/30, rilevato nel 2004, attestava l'incapacità del testatore già a quell'epoca, precedente la data del testamento. Pertanto, non era l'attore a dover fornire la priva dell'incapacità al momento del testamento del 13 maggio 2005 e della postilla del 20 settembre 2007, ma era chi intendeva avvalersene provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.  ### quale unico erede di ### ha resistito con controricorso.  ### è rimasta intimata. 
La causa è stata fissata dinanzi alla ### sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità dei due motivi di ricorso. 
Il controricorrente ha depositato memoria. 
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha dato conto del proprio convincimento in ordine al difetto di prova della incapacità del testatore e la relativa valutazione, immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede ###/1981). In verità, con il motivo in esame, il ricorrente si duole del fatto che la corte di merito non abbia disatteso o comunque disposto la rinnovazione della consulenza tecnica. 
Sotto questo profilo, però, la censura in concreto mossa dal ricorrente, e cioè l'avere la Corte di merito ritenuto che le critiche mosse verso l'operato del consulente tecnico d'ufficio avessero travato risposta nella relazione, introduce al limite un vizio di motivazione (Cass. 26709/2019), che tuttavia non è ravvisabile nel caso concreto, avuto riguardo al contenuto della decisione impugnata; in ogni caso la relativa censura incorrerebbe nella preclusione ex art. 348-ter, comma 4, c.p.c., applicabile ratione ternporis, trattandosi di giudizio di appello iniziato successivamente all'il settembre 2012 (Cass. n. 11439/2018).  -3- È inammissibile anche il secondo motivo. Il vizio attinente alla mancata applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova intanto potrebbe sussistere in quanto si accrediti una lettura della valutazione neuropsicologica diversa da quella fatta propria dalla corte d'appello. 
Occorreva, cioè, che la Corte avesse accertato che il testatore fosse affetto da incapacità totale e permanente (Cass. n. 3934/2018; 27531/2014), mentre un simile accertamento non risulta affatto dalla sentenza impugnata. La censura, quindi, sotto impropria rubrica, mira pur sempre a una rivalutazione delle prove che non si può richiedere al giudice di legittimità (Cass., S.U., n. ###/2019). 
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. 
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021. 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Tedesco Giuseppe

M
9

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3239/2025 del 09-02-2025

... via riconvenzionale di dichiarare che, in forza del testamento di ### pubblicato il ###, le su e figlie ### a e ### erano rimaste usufruttuarie, non essendo passate a n ozze e, per l'effetto, di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione eseguiti dalle predette a favore degli attori e del convenuto ### chiedevano, inoltre, che fosse ordinat o agli at tori e a ### di consegnare i cespiti indicati in atto di citazione. Con sentenza n. 54/2016, pubblicata il ###, il Tribunale di ### dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenziona li, la nullità del testamento olografo di ### pubblicato in data 21- 1-2008 in qua nto “falso”, dich iarava l'inefficacia del testament o di ### del 25-8-1983, nella parte in cui assegnava i beni del padre della stessa agli attori, rigettando le altre domande. 2. Avverso detta sentenza ###### e ### proponevano appello. ### e ### ne chiedevano il rigetto e formulavano appello incidentale condizionato, mentre ##### e ### rimanevano contumaci. La Corte d'app ello di ### con sentenza n. 455/2 018, pubblicata il ###, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettava le domande di nullità e di annullamento del testamento (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 289/2019 R.G. proposto da: GALIPO' ### c.f. ###, #### c.f. ###, #### c.f. ###, #### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliati in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### n. 6; ricorrenti contro ### c.f. ###, #### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### elettivamente domiciliati in ### presso di lui nel suo studio in via ### n. 19; controricorrenti nonché contro ### G ########## intimati OGGETTO: impugnazione di testamento RG. 289/2019 C.C. 3-12-2024 avverso la sentenza n. 455 /2018 della Corte d'### o di ### pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-12- 2024 dal consigliere #### 1. ### e ### citavano davanti al Tribunale di ######### e ### nonché ### o ### per sentire dichiarare che il testamento olografo di ### pubblicato il ###, era nullo o annullabile perché apocrifo o perché redatto da persona incapace di intendere di volere e che, conseguentemente, unici eredi di M aria ### erano #### e ### mo ### nominati con testamento del 25-8-1983 pubblicato il ###; in via subordinata chiedevano che fosse accertato che era comu nque valido il legato contenuto nel testamento del 25-8-1983, con il quale ### aveva destinato al nipote ### la quota di un terzo del lastrico solare e dell'area del quarto piano del fabbricato sito in ### d'### in via dell'### angolo via ### Si costit uivano in giudizio i conv enuti ####### e ### mentre rimanevano contumaci ### e ### nonché ### I conv enuti invocavano il rigetto delle doman de e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse dich iarata caducata la disposizione testamentaria in favo re di ### e ### nel testamento della loro madre ### pubblicato il ### e per l'effetto venissero dichiarati nulli o annullati tutti gli atti eseguiti dalle stesse a favore degli attori e di ### compreso il preliminare di vendita stipulato da ### con ### ordinando agli attori di consegnare ai conv enuti l'are a del lastrico 3 solare di cui si trattava; chiedevano, altresì, in via riconvenzionale di dichiarare che, in forza del testamento di ### pubblicato il ###, le su e figlie ### a e ### erano rimaste usufruttuarie, non essendo passate a n ozze e, per l'effetto, di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione eseguiti dalle predette a favore degli attori e del convenuto ### chiedevano, inoltre, che fosse ordinat o agli at tori e a ### di consegnare i cespiti indicati in atto di citazione. 
Con sentenza n. 54/2016, pubblicata il ###, il Tribunale di ### dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenziona li, la nullità del testamento olografo di ### pubblicato in data 21- 1-2008 in qua nto “falso”, dich iarava l'inefficacia del testament o di ### del 25-8-1983, nella parte in cui assegnava i beni del padre della stessa agli attori, rigettando le altre domande.  2. Avverso detta sentenza ###### e ### proponevano appello.  ### e ### ne chiedevano il rigetto e formulavano appello incidentale condizionato, mentre ##### e ### rimanevano contumaci. 
La Corte d'app ello di ### con sentenza n. 455/2 018, pubblicata il ###, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettava le domande di nullità e di annullamento del testamento olografo di ### pubblicato nel 2008 e, perciò, dichiarava che regolava la successione di ### quel testamento, con il quale ### aveva nominato erede universale il fratello ### ciò in quanto gli attori in primo grado non avrebbero potuto limitarsi a dichiarare di disconoscere quel testamen to e non poteva assumere valenza decisiva il fatto che non ne fosse stata chiesta la verificazione e, seppure fosse sufficiente la riproposizione delle questioni ex art. 346 cod. proc. civ., gli appellati non avevano ribadito in appello la richiesta 4 di consulenza tecnica grafologica e non avevano riproposto le istanze istruttorie volte a dimostrare l'incapacità della testatrice. La Corte di appello escludeva che la disposizione sulla terrazza in ### d'### di cui a l precedent e testam ento potesse sopravvivere, in quant o incompatibile con il contenuto del testamento successivo. 
Quindi la sentenz a esaminava la dom anda con la quale ### chiedeva l'acquisto ex art. 2932 cod. civ. della quota di un terzo della terrazza in forza del preliminare 20-12-1998 con la zia ### che gli aveva promesso il trasferimento della nuda proprietà. 
Esaminava, altresì, la domanda riconvenzionale dei convenuti ### i quali sostenevano che ### non era titolare di diritto su lla terrazza e la rigettava, in quanto il testamento di ### non conteneva apposizione di termine in relazione all'assegnazione di tale bene e ogni questione era stata risolta dalla scrittura transattiva del 2- 9-1989, con il quale ### dante causa degli appellanti e ### riconosceva che la terrazza era stata trasferita a ### e ### oltre che per un terzo a ### Con la stessa sentenza di appello si dichiarava che, alla data del 20-12-1998, ### era legittimata a promettere in vendita la nuda proprietà della quota a lei spettante della terrazza e la domanda era stata proposta nei confronti di tutti gli obbligati, in quanto eredi di ### designato unico erede nel testamento di ### per l'effetto, accoglieva la domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. in relazione alla quota di un terzo della terrazza. Dichiarava che non era in discussione il fatto che il padre con il suo testamento aveva lasciato a ### e ### solo l'usufrutto e, quanto alla domanda di consegna dei beni di “Piana” riproposta dagli appellanti, dichiarava che i ### erano titolari di quota di tali beni quali aventi causa di ### 5 3. ##### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di quattro motivi.  ### e ### hanno resist ito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti ex art. 96 cod. proc.  ### C inzia, #### e ### sono rimasti intimati. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. 
All'esito della camera di consig lio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell'esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata d el processo, che imp one di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giust ificata dalla strut tura dialettica d el processo (Cass. Sez. 1, 11-3-2020 n. 6924, Cass. Sez. 6-3, 17-6-2019 n. 16141, Cass. Sez. 2, 21-5-2018 n. 12515).  2.Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., violazione del principio di eventualità, del principio di preclusione e del principio di non contestazione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che i consorti ### e ### non avessero l'one re di ‘avanzare impugnativa incidentale per 6 eventualmente insistere nella domanda princip ale e nelle ulteriori, bastando la riproposizione delle questioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.'”. 
I ricorrenti evidenziano che all'udienza di trattazione del 4-11- 2009 gli attori no n avevano preso alcuna posi zione sulle domande riconvenzionali dei convenuti, non avendo proposto né domande né eccezioni che fossero conseguenza delle domande riconvenzionali, né avendo depositato m emoria; sostengono che da ciò d erivava la conseguenza che le domande riconvenzionali andavano accolte; tra le domande riconvenzionali vi era qu ella di dichiarare decaduta la disposizione testamentaria a fav ore di ### e Car mela Gal ipò nel testamento della loro madre ### pubblicato il ###, con l'effetto di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e d el conv enuto ### compreso il preliminare di vendita stipulato da ### con ### nci; tra le domande riconvenzionali vi era anche quella di dichiarare che, in forza del testamento di ### le figlie ### e ### la ### erano usufruttuarie e di conseguenza dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a fav ore degli attori e del convenuto ### mo ### Quindi, poiché le domande riconvenzionali andavano accolte, per impugnare “tale pronuncia” era necessaria una impugnazione incidentale.  2.1. Il mot ivo è inammissibile in quan to risulta pressoché incomprensibile e, nei limiti in cui se ne riesce a intendere il contenuto, non individua la statuizione censurata o comunque non la censura in modo pertinente. 
Nell'intitolazione sopra testualmente trascrit ta il motivo fa riferimento ad affermazione fatta a pag. 11 della sentenza impugnata, con rifer imento alla domanda di fals ità materiale del testamento pubblicato il ### accolta dal giudice di primo grado sulla base del disconoscimento della scrittura e senza istanza di verificazione e 7 prova della falsif icazione, nonché con riferim ento alla domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere. Si tratta di domande il cui rigetto è stato pronunciato in accoglimento dell'appello degli odier ni ricorrenti, per cui si deve escludere che il motivo faccia riferimento alle statuizioni su tali domande. 
Piuttosto sembra che i ricorrenti sostengano che le loro domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere accolte dal giudice di primo grado, in quanto non erano state contestate e perciò avrebbero dovuto essere accolte anche dal giudice d'appello. Se questo ne è il senso, il motivo è evidentemente inammissibile, perché il ricorso per cassazione è rivolto esclusivamente avverso la sentenza di appello; quindi, se i ricorrenti intendevano lamentarsi del mancato accoglimento delle loro domande riconvenzionali da p arte della sente nza impugnata, avrebbero dovuto individuare e censurare le relative pronunce di rigetto della Corte d'appello, ma non lo fanno nell'ambito di questo motivo.  3. Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. (1363, 1364 e 1365) cod. civ., in relazione all'art.  360 n. 3, per avere la Corte erroneamente interpretato il testamento pubblico di ### Ciraolo”. I ricorrenti evidenziano di avere sostenuto che quel t estamento prevede va che l'area del quarto piano era assegnata alle figlie ### e ### e per un terzo al nipote ### “subo rdinatamente alle autorizzaz ioni per la costruzione e in caso di mancata autorizzazione nessuno ha diritto ad indennizzo da parte degli eredi in quanto in tale ipotesi il legato deve considerarsi come non assegnat o”. Rilevano che ### e ### llo ### ottennero autorizzazione a realizzare volumi tecnici, cioè locale lavanderia, ma tale autorizzazione era illegittima anche perché i ### non erano proprietari nell'immobile di alcun appartamento, per cui non potevano chiedere l'autorizzazione a costruire vani tecnici. 8 Quindi sostengono che il legato dovesse considerarsi non assegnato, in quanto nessuna costruzione sul lastrico solare era mai stata realizzata, né poteva essere realizzata in base agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il lastrico solare si sareb be dovuto considerare di proprietà condominiale.  3.1. Il mot ivo è inammissibile in qua nto, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, essendo divenuta definitiva l'autono ma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr., tre le tante, Cass. Sez. 1, 27-7-2017 n. 18641, Cass. Sez. 3, 26-2- 2024 n. 5102). 
La senten za impugnata (pag. 14) non ha compiuto soltanto l'affermazione della quale si dolgono i ricorrenti, in ordine al fatto che il testamento di ### non conteneva la fissazione di alcun termine per gli assegnatari dell'ultimo piano. 
Di seguito la sentenza ha, infatti, rilevato che ogni problematica era risolta dalla scrittura transattiva del 2-9-1989, con cui ### dante causa degli appellanti e anche di ### riconosceva al punto 2) qu ella proprietà come devoluta dal la di lui madre ### alle sue sorelle ### e ### oltre che per un terzo al nipote ### ha, inoltre, aggiunto che altre scritture e altre vicende giudiziarie tra le parti avevano dato per presupposta tale proprietà. 
A front e di questo contenut o della pronuncia, i ricorrent i sostengono l'erronea interpretazione del contenuto della disposizione testamentaria, ma non censurano l'accertamento riferito al fatto che era la scrittura transattiva del 2-9-1989 ad aver offerto il riscontro 9 probatorio relativo al diritto di proprietà del lastrico solare in forza del testamento in capo a ### e ### oltre che a ### La statuizione non censurata è autonoma e in sé idonea a fondare l'accertamento del diritto di proprietà pro quota sulla terrazza in capo a Car mela ### a prescin dere dalle questioni relative all'interpretazione del testamento.  4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto applicabile l'art. 2932 cod.  civ. in caso di vendita di cosa altrui”. 
Sostengono che la sentenza abbia erroneamente dichiarato che alla data del 20-12-1998 ### era legittimata a promettere la vendita della nuda proprietà della quota a lei assegnata pari a un terzo, in quanto il legato, subordinato alle autorizzazioni per la costruzione, non era stato assegnato. Quindi rilevano che il preliminare del 20-12- 1998 costituiva vendita di cosa altrui, insuscettibile di esecuzione in forma specifica, e aggiungono che alle pagg. 14 e 15 la sentenza opera una serie di affermazioni errate, in primo luogo in relazione al fatto che il test amento di ### era stato fatto a fav ore di ### mentre lo si sarebbe dovuto ritenere disposto a favore di ### aggiungono che la sentenza non ha considerato che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione e le domande riconvenzionali dei ### erano state dichiarate inammissibili perché tardive; infine, sostengono che l' “assurdità totale” sia stata raggiunta dalla sentenza laddove ha ricostruito le modalità con le quali ### ha acquistato la proprietà del lastrico solare in questione.  4.1. Il motivo è infondato laddove sostiene la violazione dell'art.  2932 cod. civ. in relazione alla vendita di cosa altrui. 10 Al rigetto del secondo mot ivo e al co nseguente passaggio in giudicato dell'accertamento che il lastrico solare era di proprietà di ### e ### consegue ch e non si pone qu estione di applicazione dell'art. 2932 cod. civ. in riferimento a bene altrui con riguardo alla promessa di trasferimento della nuda proprietà eseguita il ### da ### a favore di ### Per il resto, le deduzioni svolte nel motivo risultano inammissibili, in primo luogo in quanto non fanno neppure riferimento al motivo di ricorso prospettato, ma si risolvono in una serie di affermazioni fatte sull'erroneo presupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito nel quale la critica alla sentenza impugnata possa essere svolta in forma libera e svincolata dalla formulazione di motivi ex art. 360 cod. proc.  La deduzione che il testamento di ### non fosse a favore di ### ma di ### non trova sostegno nella sentenza impugnata, che indica sempre il nipote ### quale erede designato nel testamento di ### insieme alle figlie ### e ### quindi, la d eduzione avrebbe dovuto e ssere veicolata attraverso motivo da proporre ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrenza dei relativi presupposti e, in mancanza, non può essere esaminata. Del resto, si tratta di affermazione che nella sentenza è anche priva di contenuto decisorio, perché la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. ha riguardato la quota oggetto della promessa del 20-12- 1998, sulla quale non aveva alcuna incidenza che ### fosse o meno titolare di altre quote di quel bene.  ### che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta non può essere esaminata, in quanto eseguita in modo inammissibile, in violazione delle previsioni dell'art. 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., senza indicare in quali atti e in quali te rmini il 11 disconoscimento, del quale la sentenza impugnata non fa cenno, fosse stato eseguito.  5. Il quarto motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte pronunciato ultra ed extra petita, in relazione ai beni di ‘###”. 
Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza abbia pronunciato ultra ed extra petita laddove ha dichiarato che i ### nci erano proprietari di quota dei beni di ### quali aventi causa di ### che aveva ricevuto dal padre un quarto di quei beni; rilevano che, diversamente, ### aveva venduto la sua quota dei beni di ### ai consorti ### Aggiungono che, dopo il decesso di ### proprietario di un quarto dei beni di ### i suoi eredi legittimi erano per un terzo i tre consorti ### figli della sorella ### e per un terzo i fratelli ### e ### figli del fratello ### già proprietari degli altri tre quarti per avere acquistato le quote.  5.1. Il mot ivo è inammissibile, pe rché non è configurabile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con esso dedotta. 
Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione - petitum o causa petendi - emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fat te valere dai contraddi ttori (Cass. Sez. 2, 21-3-2019 n. 8048, Cass. Sez. 1, 11-4-2018 n. 9002). 
Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non sono volti a sostenere che sia stato emesso provvedimento diverso da quello richiesto, ma a lamentare che sia stata erroneamente accertata in fatto la proprietà dei beni di “Piana”, che erano stati oggetto di loro domanda di rilascio; quindi, la relativa statuizione non poteva essere censurata mediante la 12 denuncia della violazione dell'art. 11 2 cod. proc. civ. ma, nella sussistenza dei relativi presupposti, esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc.  6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, come in dispositivo, mentre va esclusa la condanna dei ricorrent i chiesta dagli cont roricorrenti ai sensi d ell'art. 96 cod.  proc. civ., non ravvisandosene i presupposti. 
Non vi è lu ogo a p rovvedere sulle spese relative al rappo rto processuale tra i ricorrenti e le altre parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva nella presente sede ###considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura come per legge. 
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Cavallino Linalisa

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.112 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3875 utenti online