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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2054/2026 del 24-04-2026

... astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo; da tali premesse discende che, poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo (Cass. n. 741/2024, cit.). 3.- Nel caso di specie, i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici tra le parti e non vi è specifica contestazione rispetto alla ricostruzione operata (leggi tutto)...

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causa n. 98/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Carmen Lombardi

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 4361/2026 del 23-03-2026

... i dettagli della delega, indicare la frequenza di valutazione, indicare gli strumenti finanziari nel portafoglio del cliente e specificatamente la possibilità di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in strumenti liquidi o altamente volatili. Tutti questi aspetti non sono presenti nel contratto sottoscritto dalla #### contratto, quindi, non può essere ritenuto un contratto quadro. La mancanza di un contratto quadro è essenziale atteso che presuppone in tema di gestione di portafoglio che si ottenga dal cliente notizie in ordine alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento al fine di poter svolgere una valutazione di adeguatezza del prodotto offerto. Invece, alcuna profilatura era stata svolta sulla conoscenza in materia di investimento né sulla capacità di sostenere l'integrale perdita del premio versato. Ne consegue la nullità del contratto quadro e delle conseguenti operazioni di investimento discende la mancanza di una causa giustificatrice dei premi versati e, per l'effetto, il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito (leggi tutto)...

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causa n. 19448/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pigozzo Cristina

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Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 834/2025 del 17-12-2025

... aumentare delle sue esigenze, va in ogni caso operata una valutazione in concreto dell'effettiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché del tempo trascorso con ciascun genitore dal figlio minore. 7.2 Nella specie, giova rilevare che la sentenza di separazione, momento ultimo in cui il Tribunale ha compiuto una valutazione circa i parametri dettati dalle citate norme, risale al maggio 2024, quando ### aveva circa sei anni e mezzo. Al momento del deposito della comparsa di risposta nel presente giudizio (13.11.2025), con cui la ### ha formulato la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia, quest'ultima aveva ormai otto anni (compiuti il ###). Dunque, appare di per sé poco verosimile che le pure accresciute esigenze di ### nell'arco temporale di circa un anno e mezzo, siano aumentate in maniera tale da giustificare una modificazione nella misura di cento euro al mese. Infatti, aderendo alla tesi sottesa alla richiesta formulata dalla resistente, sarebbe ipotizzabile un automatico aumento dell'assegno, senza alcuna limitazione, ancorato al mero decorso del tempo e privo di ogni correlazione con la situazione effettiva delle parti e del minore. 7.3 Nondimeno, (leggi tutto)...

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causa n. 1235/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Di Francesco, Nicola Del Vecchio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 569/2022 del 11-01-2022

... accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318 del 2013; Cass. 23635 del 2010); 7 10.3. la questione dell'imputabilità del mancato avveramento della condizione alla società non è stata specificamente affrontata dal giudice di appello per cui, per impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actís la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 11. il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia in quanto il documento in questione è stato espressamente preso in considerazione dal giudice di appello (v. sentenza, pag. 13) e la ricostruzione della volontà delle parti dallo stesso emergente è frutto di un'interpretazione non validamente censurata dal motivo precedente, sia per la preclusione (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Pagetta Antonella

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17390/2025 del 11-12-2025

... ### con specifica degli importi delle garanzie di performance e advance; 4) ### - ### 5) Addendum contratto ### - ### 6) Lettera garanzia ### 7) ### - ### marzo 1980 e 1981 8) Fatture “consulenza” ### 9) ### 1.9.1981; 10) ### riunione ### aprile 1981; 11) ### 21.2.1985; 12) Annullamento lettera di credito ### 13) ### garanzia maintenance, estensione e parziale escussione della stessa; 14) ### - ### 15) Documentazione arbitrato; 16) ### 17) ### di parte; 18) ### - ### 19) ### - ### 20.5.1985; 20) ### 21) ### - ### 28.9.81; 22) ### - ### 4.9.84”. ### ha prodotto i propri fascicoli delle precedenti fasi processuali, contenenti documentazione in forma cartacea, che è stata esaminata per la traduzione dei relativi testi in lingua italiana, dal consulente tecnico d'ufficio, il cui svolgimento dell'incarico e la cui formulazione delle conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche in relazione all'interlocuzione con le parti e si richiama il contenuto della relazione tecnica d'ufficio, anche circa l'indicazione dei documenti esaminati (circa la legittimità processuale della motivazione (leggi tutto)...

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causa n. 46122/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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