... stata allegata solo una certificazione che attesta l'approvazione (certificazione riportante dati tecnici dello strumento) e non l'omologazione dell'apparecchio utilizzato dalla polizia municipale.
La Cassazione precisa e distingue: omologazione e autorizzazione degli strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni al ### in quanto non sono equipollenti.
La Suprema Corte con sentenza recente ha confermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato, ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio 2025, n. 12924).
Per i dispositivi di controllo della velocità (autovelox, telelaser, tutor, altri), l'art. 45 c. 6
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causa n. 1453/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Sabrina Scappaticcio