... all'incremento.
Di vero, il reddito da considerare ai fini dell'assegno è bensì quello netto, sì come indice espressivo di una data capacità economica (raggiunta o meno grazie all'apporto di un coniuge); ma questo non autorizza a ritenere che il divario rilevante ai fini in esame possa misurarsi sulla scorta del(l'apparente) incremento di reddito che il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno dovrebbe trarre, secondo la resistente, dall'operatività del meccanismo della deduzione correlativamente a quanto corrisposto al beneficiario dell'assegno medesimo. Se così fosse, si disperderebbe ### il significato
economico che la legge intende attribuire al coniuge (il ricorrente) gravato dell'assegno, senza considerare il circolo vizioso che sarebbe indotto da tale modo di ragionare.
Insomma, ai fini del reddito netto da assumere in sede di determinazione dell'assegno divorzile, non rileva il vantaggio fiscale, sotto forma di deduzione, che rinviene la relativa giustificazione proprio nella corresponsione dell'assegno in argomento.
### parte, non solo in concreto non è prospettabile un divario reddituale, ma anche a volerne scorgerne uno, esso diverrebbe rilevante nella prospettiva in discorso se e in (leggi tutto)...
causa n. 1180/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Reale Luigi, Quirino Caturano