... categoriale.
15. Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già iscritto presso l'### confluito nell'### in forza della legge n. 289 del 2002, le retribuzioni di riferimento sono quelle che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione da parte dell'### e non anche le retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni a decorrere a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio dell'art.
42 della citata legge n. 289 del 2002 all'ad 3, comma 7, del d.lgs. n. 181
del 1997 nonche' lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell'art. 42
cit., sono espressione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.
16. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto sul calcolo delle quote, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame del gravame, si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese (leggi tutto)...