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Corte di Cassazione
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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 90/2026 del 21-01-2026

... con qualifica di operatore d'esercizio, par 158, ### autoferrotranvieri, dal 2/4/2010, in ragione di contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time nonché di essere stato utilizzato come autista di autobus di linea presso la sede ###decorrenza 1/4/2022, a seguito di verbale di conciliazione sindacale del 24/3/2022 (all.3); di aver svolto oltre alle attività di guida, anche mansioni complementari alla guida, entro i c.d. tempi accessori previsti dall'art. 6 Legge n.138/1958 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 e che la cennata attività di guida è stata svolta lungo la tratta ### Catania e ritorno secondo i turni di servizio meglio indicati al punto 4 del suddetto ricorso (laddove i turni seguiti dal ricorrente dall'1/4/2022 al 31/5/2024 “sono meglio specificati nell'estratto del Registro di ### (all.4), redatto manualmente dal lavoratore sui modelli consegnati dal datore di lavoro”); che i tempi accessori, cioè i tempi impiegati dall'autista in tutte le attività complementari alla guida, comprese le soste fuori residenza, erano sempre stati indicati in misura inferiore sia ai tempi effettivi, sia rispetto a quelli indicati ed assegnati ad altri autisti; che (leggi tutto)...

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causa n. 3977/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Mastrorilli

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 83/2026 del 13-01-2026

... corrisposta per l'eventuale supero dell'ordinario nastro lavorativo. L'### interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997, viene riconosciuta al personale in turno per ogni interruzione dello stesso. ### ridotta ###”, di cui al ### art. 21/A del 23.07.1976, spetta al personale di macchina quando deve prestare servizio di turno fuori dalla propria residenza per un determinato periodo di tempo. Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. Dalla lettura delle norme contrattuali, infatti, emerge chiaramente che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (l'### di disponibilità è correlata ai turni di servizio del personale di macchina, e va a compensare, appunto, la disponibilità a una maggiore flessibilità rispetto all'orario di inizio e all'orario di fine servizio (leggi tutto)...

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causa n. 4736/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Craca

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3523/2022 del 18-10-2022

... ### aveva sempre applicato ai propri dipendenti l'orario di lavoro di 36 ore settimanali; che tanto trovava conferma nell'O.d.S. dell'1/12/1964 e nella circolare di servizio n. 16 del 20/9/1977, ciò anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale che nel 1976 aveva determinato l'orario di lavoro in 40 ore settimanali; che a far data dal 12/7/1985 la ### aveva fissato l'orario di lavoro del personale tecnico in 39 ore settimanali, mantenendo l'orario lavorativo del personale amministrativo a 40 ore settimanali anche se di pari livello del personale tecnico; che tale disparità di trattamento era illegittimo, ostandovi la vincolatività per il datore di lavoro delle condizioni di miglior favore dettate dall'uso aziendale rispetto alla contrattazione collettiva nazionale. Aggiungevano che la parte datoriale dal diverso orario lavorativo settimanale aveva fatto discendere, violando i principi fondamentali dell'ordinamento, anche una sperequazione di trattamento della retribuzione oraria fra personale di pari livello; che tale situazione aveva determinato una vertenza protrattasi per anni sia in sede sindacale che giudiziale; che in sede sindacale la vertenza era stata definita con (leggi tutto)...

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causa n. 1444/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Mirenda Patrizia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12514/2024 del 08-05-2024

... posto che, come dallo stesso affermato, nel periodo lavorativo egli espleta n. 26 ore lavorative settimanali, ben al di sopra del 50% del tempo pieno, pari a 39 ore settimanali. 5. In definit iva, la ### reputando insussistenti le violazioni sostenute, riteneva infondato anche l'ultimo motivo d'impugnazione, concernente i danni che dalle stesse deriverebbero. 6. Avve rso tale decisione il suddetto lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 7. Ha resistito l'intimata con controricorso 8. Le parti private hanno depositato memoria. 9. ###.G. ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “### di legge: art. 1 del D.Lvo 61/2000 (in relazione all'art. 360 3) c.p.c.”. Riportato l'orario di lavoro previsto nel contratto part-time da lui firmato nei mesi c.d. scolastici (da settembre a giugno), premette che il totale complessivo delle ore lavorate in esse comprese le c.d. prestazioni accessorie è pari a 25,15 ore di la voro quale orar io medio settimanale, ment re nel periodo giugno-settembre l'orario settimanale è di zero ore. 6 Deduce, allora, che non lavorando lui mai a tempo pieno (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22363/2024 del 07-08-2024

... parti”. 2.1. Premette che la Corte aveva ritenuto che l'orario di lavoro giornaliero (c.d. nastro lavorativo) era, nel caso di specie, costituito dal tempo di percorrenza della tratta (#### - turni 105, 115 e 120) che è di 3 ore all'andata e 3 ore al ritorno, e quindi di 6 ore effettive di guida, a cui andava aggiunta la sosta inoperosa di 29 minuti (12% del tempo di fermo) e, altresì, di 1 ora ulteriore in considerazione dei tempi necessari pre orario e post orario da applicarsi alla partenza d al cap olinea (### e all'arrivo a destinazione (### e, nuov amente, all a ripartenza (da ### e all'arrivo al capolinea a fine giornata (###; premette ancora che, pertanto, l'orario di lavoro giornaliero era di 6,30 h. più un'ora ulteriore c he la Corte riten eva di straordin ario, per complessive 7,30 h. La ricorrente, però, giudica tali asserzioni prive di riscontro normativo e fondate su una errata valutazione dell'istruttoria espletata in primo grado e su una omessa verifica della documentazione prodotta dalla ### s.r.l. 2.2. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia duplicato i temp i accessori pre e post orario, applicandoli , oltre che 5 all'inizio e alla fine del turno come prescrive la (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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