... parti”.
2.1. Premette che la Corte aveva ritenuto che l'orario di lavoro giornaliero (c.d. nastro lavorativo) era, nel caso di specie, costituito dal tempo di percorrenza della tratta (#### - turni 105, 115 e 120) che è di 3 ore all'andata e 3 ore al ritorno, e quindi di 6 ore effettive di guida, a cui andava aggiunta la sosta inoperosa di 29 minuti (12% del tempo di fermo) e, altresì, di 1 ora ulteriore in considerazione dei tempi necessari pre orario e post orario da applicarsi alla partenza d al cap olinea (### e all'arrivo a destinazione (### e, nuov amente, all a ripartenza (da ### e all'arrivo al capolinea a fine giornata (###; premette ancora che, pertanto, l'orario di lavoro giornaliero era di 6,30 h. più un'ora ulteriore c he la Corte riten eva di straordin ario, per complessive 7,30 h. La ricorrente, però, giudica tali asserzioni prive di riscontro normativo e fondate su una errata valutazione dell'istruttoria espletata in primo grado e su una omessa verifica della documentazione prodotta dalla ### s.r.l.
2.2. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia duplicato i temp i accessori pre e post orario, applicandoli , oltre che 5
all'inizio e alla fine del turno come prescrive la (leggi tutto)...