... principio di diritto secondo cui “nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato da "intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo: ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)” (cfr. Cass. Civ. sez. VI - 13/09/2017, 21187; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014).
Orbene, ai sensi dell'art. 33, 2º co., lett. u, D.lg. n. 206/2005, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo - nella fattispecie, il Tribunale di ### essendo l'attore ### residente in pag. 6/21
####, come desumile dall'atto di citazione.
La competenza territoriale del Tribunale adito, pertanto, deve essere confermata.
Sul merito. (leggi tutto)...
causa n. 2332/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Alvano Ambra