... impostazione è infondata.
Come è noto, difatti, la tutela possessoria costituisce una tutela a carattere provvisorio volta a proteggere lo stato di fatto “per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela” (Cass. sez. II, 22 maggio 2003, n. 8075).
In tal senso, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli art. 1168, 1169 e 1170 c. c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale; sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo l'azione di (leggi tutto)...
causa n. 33576/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arena