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Tribunale di Siena, Sentenza n. 107/2026 del 20-02-2026

... e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale. Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un ### di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del ### o anche al di fuori del ### altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore; anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art.39 della ###; cfr. ### n. 106 del 1962, cit.). 43.- La nostra ### ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad (leggi tutto)...

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causa n. 713/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cammarosano Delio

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 622/2026 del 10-03-2026

... un nuovo contratto di settore ovvero di un accordo sindacale condiviso che disciplinasse la transizione. La clausola di ultrattività di cui all'art. 4 vincola, infatti, le imprese non solo sul piano dei rapporti individuali, ma anche - e soprattutto - sul piano delle relazioni sindacali collettive, impedendo che la scadenza del contratto possa essere utilizzata come strumento per eludere il confronto sindacale e per disarticolare unilateralmente l'assetto negoziale esistente. Deve, comunque, evidenziarsi che il tema dell'ultrattività, pur rilevante sul piano dei rapporti individuali, non assume carattere dirimente nel giudizio ex art. 28 St. lav., nel quale ciò che rileva è la tutela dell'attività sindacale e dell'assetto negoziale collettivo. Alla luce di tutti gli aspetti fin qui esaminati, deve, quindi, ritenersi antisindacale il comportamento datoriale oggetto di causa che, per le modalità con cui è stato posto in essere e per il contesto in cui si colloca, è risultato oggettivamente idoneo a ostacolare e\o limitare l'esercizio dell'attività sindacale, incidendo negativamente sul libero svolgimento delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali. ### condotta, (leggi tutto)...

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causa n. 7798/2025 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 503/2026 del 26-03-2026

... riferito: ### il regolamento aziendale è affisso sia alla bacheca fisica in azienda e sia sulla bacheca online, fisicamente in azienda è affisso vicino all'ufficio della cooperativa in luogo accessibile a tutti perché vicino ci sono anche i bagni. ### mossa al teste il documento 13 e il teste conferma che si tratta del regolamento aziendale l'ufficio mostra al teste il documento 14 allegato alla memoria, la foto raffigurante le quattro bacheche aziendali nello stabilimento di ### e il teste conferma che la bacheca che di cui ha parlato prima è la numero 4 mentre le altre tre sono le altre tre bacheche aziendali perché l'azienda si divide in quattro reparti quindi conferma che in ogni reparto è affisso il regolamento aziendale di cui al doc 13. ### mostra al teste il documento 15 allegato alla memoria e il teste conferma che si tratta della bacheca sita nella cantiere di ### bacheca che si trova vicino alla badge, alla macchina dove si timbrano i cartellini. Il teste conferma i capitoli 4, 5 e sei preciso che al momento dell'assunzione a ciascun dipendente viene data una password per poter accedere all'area personale su cui sono posti tutti i documenti lavorativi, le buste paga ed è anche (leggi tutto)...

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causa n. 4240/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 86/2026 del 04-02-2026

... quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)". Costituisce dunque principio consolidato e concordemente riconosciuto anche dalle parti della presente controversi, quello secondo cui i contratti collettivi di la-voro di diritto comune possano ritenersi vincolanti nei soli confronti delle parti stipulanti, dei proprio iscritti oltre che di chiunque vi abbia aderito esplicitamente o implicitamente”]. Nel caso in esame trova conferma nella documentazione prodotta (e non risulta esplicitamente contestata) la circostanza che la revoca all'### e l'adesione a ### nonché l'applicazione del relativo contratto sia stata comunicata alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori “mediante affissione” in bacheca. ### mostrata dalla ricorrente per oltre (leggi tutto)...

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causa n. 407/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 815/2025 del 11-09-2025

... turni della settimana successiva - pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso - nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie - ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2 e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa. 21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi (leggi tutto)...

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causa n. 1742/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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