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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17820/2025 del 01-07-2025

... massima sporgenza del fabbricato compresi i volumi aggettanti ed esclusi i balconi” e tuttavia “in sede di computo delle distanze minime tra fabbricati, l'esclusione degli aggetti e dei balconi aperti va rifer ita esclusivamente a qu elli di modeste dimensioni o con funzione decorativa quali non sono i balconi di cui si discute nel presente giudizio, pena la vi olazione della disciplina stat ale di rifermento” costituita dall'art. 9 comma 2 del d.m.n.1444 del 2 aprile 1968; 2. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art.873 c.c. in relazione all'art.360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto e rroneamente che la ricorre nte non avesse rispettato l a distanza dal confine quando, al contrar io, la ricorrente aveva costruito in confor mità alla conces sione edilizia ottenuta dal Comune di B itonto in r iferimento alle tavole planovolumetriche che tenevano conto della realizzazi one della strada sulla proprietà della ### 4 di 11 2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art.19 L.R. Puglia n. 56 del 31.5.80 e d ell'art.873 c .c. in relazione all'art.360, primo (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Mondini Antonio

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 203/2026 del 11-03-2026

... nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate, bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprietà esclusive con il muro e il suolo comune). Ebbene, nel caso di specie, è provato che il muro in esame assume le caratteristiche tecniche di “muro divisorio”: il muro è unico, è posizionato sul confine tra due fondi omogenei e ha la funzione di dividere i due lotti (cfr. relazione peritale resa in sede di ATP e relativi allegati fotografici). Tale situazione era presente ben prima dell'acquisto delle proprietà da parte degli odierni proprietari dei due fondi: considerato che la demolizione di uno stabile non comporta di per sé l'estinzione della comunione del muro, si ritiene che il muro divisorio de quo fosse soggetto al regime di proprietà comune di cui alla presunzione ex art. 880 c.c. ben prima dell'acquisito dei rispettivi fondi da parte delle due società (leggi tutto)...

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causa n. 292/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elisa Remonti

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1169/2026 del 04-03-2026

... parapetti e frontalini pericolanti delle terrazze e dei balconi lato ovest deliberata dall'assemblea fosse illegittima ed erronea deducendo che i frontalini ( sia delle terrazze che dei balconi ) e i parapetti non sono parti condominiali e quindi la relativa spesa non và ripartita fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi in proprietà ma bensì posta a carico dei singoli condomini proprietari. Sosteneva parte attrice che i parapetti in cemento presenti nell'edificio condominiale fossero di proprietà esclusiva dei singoli condomini e non di natura condominiale: ipotesi quest'ultima che ricorre solo nel caso di rivestimento in cemento di particolare pregio e decoro architettonico o per la presenza di fioriere. ### delibera si presentava quindi illegittima e andava annullata per avere erroneamente ritenuto “condominiali” i frontalini della terrazza e tutti i parapetti, laddove invece gli stessi sono privi di ogni pregio architettonico e/o ornamentale; anche i parapetti dei balconi aggettanti sono proprietà dei singoli condomini e le spese per il loro rifacimento non possono che gravare sui proprietari. La condomina ### precisava altresì che i balconi aggettanti del proprio (leggi tutto)...

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causa n. 14459/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giardinieri Maria Barbara

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1366/2026 del 03-03-2026

... la qualificazione dei manufatti (da intendersi come balconi aggettanti e non terrazzi di copertura); peraltro, la delibera non teneva conto della responsabilità del ### per i danni da infiltrazioni subiti dall'immobile di sua proprietà, a causa dell'omessa manutenzione delle parti comuni ed esclusive, già oggetto di un procedimento di ATP (R.G. n. 4161/2024), di cui si depositava C.T.U. a firma dell'#### - in via preliminare, l'attrice domandava, dunque, la sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata delibera condominiale e, nel merito, la dichiarazione di illegittimità o di invalidità della delibera de qua, quantomeno nei suoi confronti, in quanto contraria alla legge, al regolamento condominiale ed alle tabelle millesimali (il tutto con il favore delle spese); - si dava, inoltre, atto che era stato esperito tentativo di mediazione, con esito negativo. Tanto premesso, parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese. ### di via ### n. 8 di ### si è tempestivamente costituito in giudizio e ha contestato il fondamento delle avverse domande, eccependo: - con delibera assembleare del 18 aprile 2024 i condomini avevano approvato all'unanimità (leggi tutto)...

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causa n. 108/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Corrias

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 402/2023 del 10-03-2023

... immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio”. Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ribadisce il seguente principio di diritto: “In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., altresì la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata”. Ed ancora, con l'ordinanza n.6816 dell'11 marzo 2021, il ### richiamando (leggi tutto)...

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causa n. 2050/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Mellace Elais

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