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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 659/2026 del 11-03-2026

... art. 2053 La responsabilità da cose in custodia del condominio include anche i danni causati dalla caduta di intonaco e\o calcinacci caduti dai balconi privi di manutenzione e non sottoposti a lavori all'epoca del sinistro. ### ha in primo grado prodotto fotografie, mostrate anche al teste, da cui ben si evince lo stato di degrado della facciata condominiale, dei frontalini e delle solette dei balconi. Sul punto, va precisato nel senso della infondatezza della doglianza dell'appellante, che le spese di rifacimento dei frontalini sono relative a lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, e da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass. civ., sez. 2, 30 gennaio 2008, n. 2241); inoltre il rivestimento Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 11/03/2026 del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (Cass. civ., sez. 2, 21 gennaio 2000, n. 637), mentre i cementi decorativi relativi ai frontalini ed ai parapetti, svolgendo una funzione di tipo (leggi tutto)...

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causa n. 4358/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picardi Roberta

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1169/2026 del 04-03-2026

... appartamento sito al piano terra lato ovest, palazzina C del condominio convenuto, ha impugnato il deliberato assembleare assunto in data ### adducendo - quale unico motivo di lagnanza - l'errata e/o illegittima ripartizione delle spese di cui al punto 1° e 2° del relativo o.d.g.. Il deliberato in questione, a parere della condomina ### sarebbe stato assunto dall'assemblea in violazione dei criteri normativamente previsti, laddove ha stabilito che le spese per la messa in sicurezza ed il successivo ripristino dei frontalini dei balconi e dei parapetti delle terrazze di uso esclusivo, dovessero gravare su tutti i condomini e non sui singoli proprietari, quali titolari della relativa responsabilità conservativa e manutentiva. Prima di accertare la fondatezza o meno dell'unico motivo di opposizione sollevato da parte attrice è necessario, preliminarmente, verificare la natura ( nullità o annullabilità ) del vizio rilevato dalla condomina odierna opponente. Al riguardo, giurisprudenza costante e unanime della Suprema Corte, statuisce che : “ Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito ( cioè contrario all'ordine (leggi tutto)...

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causa n. 14459/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giardinieri Maria Barbara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2177/2026 del 02-02-2026

... raggiunta la prova della titolarità passiva da parte del condominio, non ritenendo nel caso de quo che i frontalini fossero un bene condominiale; a parere della società ricorrente questo tema sarebbe nuovo ed ultroneo rispetto a quello decidendi, frutto di una superficiale e parziale lettura sia de lle eccezioni sollevate dalle p arti nei due gradi di giud izio sia, soprattutto, del contenuto degli scritti difensivi delle parti. Al riguardo evidenzia che il ### ominio non ha mai sollevato l'eccez ione di carenza di legittimazione/titolarità passiva né svolto difese compatibili con la negazione della titolarità dei frontalini condominiali avverso la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla odierna ricorrente; e che, anzi, nei propri atti CC 23 ottobre 2025 Ric. n. 9503/2024 Pres. A. ###. I. ### difensivi lo stesso ### aveva ammesso non solo la natura condominiale dei frontalini, ma pure allegato di essere stato risarcito dei danni asseritamente provocati dall'odierna ricorrente nel movimentare l'autocarro gru (richiama, sul punto, il contenuto delle memorie depositate dal ### in prime cure). Osserva, pertanto, che non soltanto non avrebbe dovuto provare la titolarità (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Ambrosi Irene

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 18665/2025 del 23-11-2025

... continuavano a cadere alla loro presenza e provenendo dai frontalini dei balconi del primo piano del condominio. Riconoscono, infine, lo stato dei luoghi e i danni alla vettura attorea, come quelli raffigurati nei rilievi fotografici loro mostrati. Dalle emergenze processuali, quindi, la responsabilità dell'evento dannoso lamentato, non può che essere addebitata al convenuto condominio. Valga il vero. La responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c., può essere imputata all'amministrazione condominiale, solo nel caso che i danni siano stati cagionati dalle parti comunitarie dell'edificio, sulle quali si esplica il controllo, la manutenzione e, quindi la custodia (Cass. civ., sez. III, 10/03/2005, nr. 5326). Nella specie, dunque, vi è la piena rispondenza tra l'evento e le sue conseguenze dannose, sotto il profilo etiologico. Dalle emergenze processuali, quindi, va dichiarata la responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., a carico dell'amministrazione condominiale convenuta. In merito alla quantificazione dei danni subiti dalla parte attrice, va osservato che non assume alcun valore probatorio il preventivo spere di riparazioni redatto (leggi tutto)...

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causa n. 6283/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Di Foggia

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4360/2025 del 10-12-2025

... aria e luce. Al riguardo è opportuno rilevare che i balconi “aggettanti”, sono quelli che sporgono dalla facciata dell'edificio, costituendo solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Tali manufatti non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale, sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto per il quale i balconi aggettanti di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 cod. civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. A questo principio è posta eccezione quando il rivestimento dei frontalini e quello delle solette dei balconi in un edificio svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziale della facciata, e pertanto beni ricadenti in condominio (così Cass. 21/01/2000 n. 637; v. anche Cass. 23/09/2003 14076; Cass. 30/07/2004 n. 14576; Trib. Roma, Sez. Civ. V 25/5/2021 n. 9078). I (leggi tutto)...

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causa n. 11361/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna

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