... continuavano a cadere alla loro presenza e provenendo dai frontalini dei balconi del primo piano del condominio. Riconoscono, infine, lo stato dei luoghi e i danni alla vettura attorea, come quelli raffigurati nei rilievi fotografici loro mostrati.
Dalle emergenze processuali, quindi, la responsabilità dell'evento dannoso lamentato, non può che essere addebitata al convenuto condominio. Valga il vero. La responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c., può essere imputata all'amministrazione condominiale, solo nel caso che i danni siano stati cagionati dalle parti comunitarie dell'edificio, sulle quali si esplica il controllo, la manutenzione e, quindi la custodia (Cass. civ., sez. III, 10/03/2005, nr. 5326). Nella specie, dunque, vi è la piena rispondenza tra l'evento e le sue conseguenze dannose, sotto il profilo etiologico. Dalle emergenze processuali, quindi, va dichiarata la responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., a carico dell'amministrazione condominiale convenuta.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dalla parte attrice, va osservato che non assume alcun valore probatorio il preventivo spere di riparazioni redatto (leggi tutto)...
causa n. 6283/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Di Foggia