... energia elettrica, ne l caso di d anni conseguenti ad un blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto e alla distribuzione d ell'en ergia elettrica e x art. 2050- 2051 c.c., qualora non sia prodott a la prova lib eratoria de l caso fortuito, per i dann i immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno. (Tribunale Genova Sez. ###. , 24/07/ 2020, Tribunale Benevento Sez. ###., 10/01/2019, Tribunale Lucca, 25/08/2017, n.1587).
Ne consegue che legittimata passiva in relazion e alla domanda dedotta in giudizio è unicamente E- ### s.p.a., che è, appunto, la società che trasporta e distribuisce l'energia elettrica.
Ai sensi degli artt. 1218, e 2050 c.c. l'E- distribuzione se ha cagionato un danno ingiusto all'istante, è tenuta al risarcimento del danno.
Infatti “la produzio ne e distribuzione dell'energ ia ele ttrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trat tata (Cass., 04/04/1 995, n. 3935), e ci ò, pertanto, prescinde dalla circostanza che ci si riferisca a (leggi tutto)...
causa n. 782/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michelina Maciariello