... del ### in quanto si trattava solamente di un atto cautelativo interno della ### al quale non necessariamente sarebbero seguiti altri provvedimenti>>;
ii) che, così, il ### ormai vistosi “scoperto” dalla preponente, aveva cercato, proprio in tale lasso di tempo, di sottrarre quanto più denaro possibile ai clienti, ed infatti tra agosto e settembre 2004 aveva incontrato almeno tre volte il ### facendosi consegnare da quest'ultimo ingenti somme di denaro, che certamente non gli avrebbe dato se fosse stato informato della già disposta sospensione del promotore dall'incarico;
ll) che, pertanto, la banca doveva andare responsabile per il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dell'incarico e nella relativa comunicazione agli investitori;
mm) che, per le modalità con cui era stata raccolta la firma dell'attore sulla dichiarazione 4/12/2004, quest'ultima doveva considerarsi invalida ed inefficace, ricorrendo i presupposti per la revoca della confessione ex art.2732 cc, in quanto frutto di errore di fatto del dichiarante;
nn) che la banca convenuta, secondo il disposto di cui all'art.31 TUF, avrebbe dovuto rispondere del pregiudizio da lui sofferto per effetto illecita della (leggi tutto)...
causa n. 1924/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Valeria, Magnoli Giuseppe Mario