... Ciò posto, gli opponenti hanno in primis eccepito la prescrizione del credito ingiunto sia ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (prescrizione quinquennale), sia ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 205/2017 (prescrizione biennale).
Quand'anche ritenuta applicabile al caso in esame la norma da ultimo richiamata, tale eccezione non risulta fondata.
###, invero, ha documentato la sussistenza di plurimi atti interruttivi - ex artt. 2943 e 2944 c.c. - della prescrizione invocata dagli opponenti, decorrente dalla data di scadenza della fattura azionata, ossia dal 31/1/2020 (v., in ordine cronologico, docc. 5, 7, 6, 4 fasc. monit., nonché doc. 3 fasc. opposta, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo), anche tenuto conto che, a mente dell'art. 1310
c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
5. Il credito azionato dall'opposta in via monitoria è altresì suffragato dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla società opponente (v. doc. 7 fasc.
monit.), ciò determinando l'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c..
6. Gli opponenti hanno lamentato la sussistenza di perdite (leggi tutto)...
causa n. 3320/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Mazzoni