... superiori gerarchici (cd. mobbing verticale discendente o bossing) o di altri colleghi di lavoro (cd.
mobbing orizzontale, ove avvenga tra soggetti di pari grado, ovvero mobbing ascendente, ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame sia un superiore gerarchico) che hanno lo scopo di isolare il lavoratore, di danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione o la professionalità, di intaccare il suo equilibrio psichico, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso, nonché, di provocarne le dimissioni.
Trattasi di un susseguirsi di episodi traumatici correlati tra loro posti in essere al fine di indebolire le resistenze psicologiche e manipolare il soggetto “mobbizzato”.
Il fenomeno in esame si caratterizza, pertanto, sotto il profilo soggettivo, per il dolo del soggetto agente, da intendersi nell'accezione di volontà di nuocere o infastidire, o comunque, svilire in qualsiasi modo il proprio sottoposto o collega di lavoro.
Le fattispecie comunemente qualificate come mobbing sono riconducibili a violazioni dell'art. 2087
c.c. e, quindi, integrano ipotesi di responsabilità contrattuale.
La comune responsabilità contrattuale, (leggi tutto)...
causa n. 9497/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardi Maria Rosaria