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Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 943/2026 del 18-04-2026

... è perimetrata da quel principio che si esprime nel brocardo latino “nullum criminem sine iniuria”. Ragion per cui, oltre alle misure minime di ristoro, rappresentate dall'assistenza (artt. 8 e 9 del ### e dalla compensazione pecuniaria di cui si è accennato (art. 7), dall'inadempimento del vettore aereo nella ipotesi sopradescritta deriverebbe un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in quanto e laddove sia consequenziale al comportamento antigiuridico della compagnia aerea. Tale risarcimento sarà riconosciuto se ed in quanto allegato e dimostrato (cfr. Cass. 20.02.2019 n. 4962) e che va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale previsti dal diritto nazionale ### e fissati dalle c.d. sentenze di ### (Cass. SS.UU. 26972/2008). In questo senso la Cassazione con la sentenza dell'10.06.2015, n. 12088, ha precisato che il giudice del merito “deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento danno, nessuna esclusa. Il ristoro del pregiudizio deve essere integrale con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di (leggi tutto)...

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causa n. 19952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Boretti

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5047/2026 del 26-03-2026

... della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Peraltro, va aggiunto, in tema di garanzia per difformità e vizi dell'appalto, poiché l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia, è stato individuato come spartiacque, ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, il momento dell'accettazione (anche tacita) dell'opera. In tal senso è la sentenza della Corte di Cassazione n. 19146/2013 (v. anche Cass. 7267/23), che ha statuito che "in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata e accettata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei (leggi tutto)...

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causa n. 21642/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Gargia Barbara

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 295/2026 del 26-03-2026

... della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo (leggi tutto)...

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causa n. 871/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi, Luigi Pagano, Adria Alessandra Antonini

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 62/2026 del 05-02-2026

... dell'obbligazione contrattuale. E ciò conformemente al brocardo latino secondo cui condicio non est in obligatione, in quanto la clausola condizionale, in sé considerata, si presenta pur sempre, non come uno degli effetti ### del contratto, bensì come particolare meccanismo di regolazione dell'effetto negoziale del medesimo. In conseguenza, la mancata attivazione della parte cui è rimessa l'attuazione della prestazione (ossia l'avveramento della condizione sospensiva potestativa impropria) non può considerarsi attività vincolata da un obbligo legale o negoziale suscettibile di essere violato (…). Peraltro, a fronte della deduzione in condizione delle stesse prestazioni che formano oggetto del negozio condizionale (…), la «finzione» di avveramento opererebbe contro la parte interessata all'avveramento, giacché l'interesse di questa verte proprio sulla «realtà» dell'avveramento dell'evento contemplato in condizione (ossia, sull'effettivo pagamento della prestazione dedotta in condizione e, nella fattispecie, sull'effettiva liberazione dalle fideiussioni), pur restando applicabile il principio di buona fede di cui all'art. 1358 c.c.» ( Cass. n. 27124/2024 cit.). Nel caso di specie, (leggi tutto)...

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causa n. 2602/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Romano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12085/2025 del 20-12-2025

... che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato ### è (leggi tutto)...

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causa n. 35512/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

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