... energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”) dopo una prestazione continuativa di sei ore”, e che il Giudice di primo grado, “valutando il regolamento adottato con la delibera dirigenziale dell'agosto 2010” (che indicava quali soggetti fruitori del buono pasto i dipendenti la cui articolazione dell'orario di lavoro ne prevedesse lo svolgimento di rientri pomeridiani di almeno tre ore), lo aveva ritenuto “incongruo a disciplinare il diritto ai buoni pasto per gli infermieri professionali o ausiliari ospedalieri che nelle corsie inizino la giornata lavorativa, per esempio, dopo le ore 16.00”, posto che “il diritto all'erogazione dei buoni pasto che, in astratto, gli odierni appellanti avrebbero potuto reclamare a termini del suddetto regolamento applicabile ratione temporis, con il quale si era data applicazione al disposto del citato art. 29, non poteva che essere limitato a quei giorni in cui essi avessero prestato non meno di nove ore di lavoro”, risultanti dalla sommatoria delle 6 ore antimeridiane e delle tre ore di rientro pomeridiano.
Ciò detto, ancorché l'art. 5 del regolamento aziendale del (leggi tutto)...
causa n. 1818/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonietta Donzella