... trovava proprio a ridosso di un'aiuola delimitante un albero.
13.10. Non si condivide, dunque, quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto, aderendo alla tesi della danneggiata, che il sinistro sarebbe derivato da una “insidia” (o “trabocchetto”, non agevolmente percepibile con l'uso dell'ordinaria prudenza), asseritamente costituita dal sollevamento di modesta altezza della basola (superiore al centimetro, ma inferiore agli undici).
Deve ritenersi, piuttosto, con ragionevole certezza, che la situazione di “pericolo”
prospettata dalla danneggiata sarebbe stata agevolmente superata mediante l'adozione, da parte dell'odierna appellata, di una condotta di normale cautela.
Invero, valorizzando il dovere di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. (secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria prudenza richiedibile a ciascun consociato), è possibile ritenere la caduta di ### come accidentale, determinata più da dinamiche casuali che dallo stato dei luoghi.
Pertanto, la circostanza secondo cui il sinistro si è verificato sulla via pubblica è da ritenersi quale “mera occasione” del fatto, potendosi (leggi tutto)...
causa n. 296/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni D'Antoni, Petitti Laura