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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1234/2026 del 11-02-2026

... civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ### oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria con riferimento alla sola decorrenza dell'accertamento, fissata dall'ausiliario dal marzo 2024 (con revisione al febbraio 2026). Nella presente fase del giudizio veniva pertanto nominato quale consulente tecnico il dott. ### di cui si condividono le conclusioni contenute nella relazione peritale, che appaiono coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato. ### nominato, valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che la stessa risulta affetto da “- esiti di splenopancreasectomia (cod. 6459=25%) - obesità con complicanze atrosiche (cod. 7105= 31%) - diabete mellito, diagnosticato a marzo 2024 (cod.9309=40%)”. Ha quindi concluso che “il sig. ### presenta una invalidità del 75% a partire dal marzo 2024. Pertanto non vi è Sentenza (leggi tutto)...

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causa n. 2762/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Liguori

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 3088/2026 del 13-03-2026

... vengono applicati in modo complessivo senza usare il calcolo riduzionistico, come da indicazioni espresse nelle “### d'uso” allegate alle tabelle di legge, trattandosi di patologie concorrenti perché interessanti lo stesso apparato locomotore. Il quadro morboso è quindi valutabile in misura non inferiore al 60%. - sindrome da stress posttraumatico in terapia farmacologica, valutabile in misura pari al 25% (cod. 2205) - esiti recente intervento chirurgico per poliposi nasale in sinusite cronica, valutabile in misura pari al 15% (cod. 6012) Da quanto sopra esposto ne deriva che, sia in una valutazione globale, sia tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche a scalare proprie della medicina legale (come disposto dalla attuale normativa), il caso comporta una invalidità pari al 74% (settantaquattro per cento) e da ciò si evince che il ricorrente è in possesso dei requisiti medico-legali previsti per il diritto alla corresponsione ### 3 di 4 dell'assegno mensile di assistenza. Per quanto riguarda la decorrenza di tale diritto è da rilevare che la gravità e la natura delle patologie obiettivate in occasione della visita medico-legale, confrontate con gli (leggi tutto)...

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causa n. 21011/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Giovanna

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 993/2026 del 06-03-2026

... maniera idonea si è fatto ricorso all'applicazione del calcolo salomonico sviluppando una percentuale invalidante del 64% (solo per le infermità a carico dell'apparato visivo) dopodiché' associandola a quella per le infermità coesistenti ( cardiopatia ipertensiva ) con l'applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di ### si è determinata una percentuale invalidante complessiva del 69%; CHE poiché' il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) si possa aggiungere una variazione in più di cinque punti percentuali, in quanto le infermità incidono significativamente sulla capacità lavorativa semispecifica della perizianda ### CHE alla luce delle suddette considerazioni in riferimento al ricorso in opposizione volto all'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile è possibile poter apportare tali modifiche alla valutazione dello stato invalidante riportato nella perizia relativa al procedimento per A.T.P. recante R.G. 1490/2024 relativa alla perizianda ### pur confermando la stessa data di revisione riportata nella fase di ### (leggi tutto)...

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causa n. 13718/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Andrea Rippa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1686/2026 del 25-02-2026

... civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro ### In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta (leggi tutto)...

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causa n. 27258/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Finamore

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 248/2026 del 13-02-2026

... per analogia e concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa. 4. Decisione e spese. Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi determinati dall'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per compensare per un terzo le spese giudiziali del presente giudizio; la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell'### come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento. Le spese di consulenza si pongono a carico dell'### P.Q.M. Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente (leggi tutto)...

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causa n. 5623/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Rando

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