... lavoratore interessat o di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia i l provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi; il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l'impugnazi one, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l'impugnazione dell'elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La com unicazione individuale del provvedim ento di cancellazione venne meno ad opera dell 'art. 6, legge 459 del 1972, che soppresse il comma 2° dell'art. 17, d.l.
n.7 del 1970, e fu poi reintrodotta dall'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993: esso, infatti, previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a s eguito di accertamento d ello ### di cancellazione dall'elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il ter mine di trenta giorni da t ale comunicazione per l'impugnazione del p rovvedimento davanti alla commis sione prov inciale della manodopera (art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993). 25.
Negli anzidetti t ermini il sistema venne mantenut o dagli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510 del 1996
(conv. con (leggi tutto)...